Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13895 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 06/07/2020), n.13895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12273-2019 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MERULANA 76

presso lo studio dell’avvocato presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO ORECCHIA che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.R., B.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell’avvocato MARCO

ANNECCHINO, rappresentati e difesi dall’avvocato SALVATORE LEOTTA;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza 1386/2016 R.G.A.C. del TRIBUNALE di SIRACUSA,

depositata il 09/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott.

GIANNACCARI ROSSANA.

Fatto

RILEVATO

che:

– il giudizio trae origine dalla richiesta di decreto ingiuntivo proposto dall’Avv. M.M. nei confronti di C.R. e B.A., in proprio e quale esercente la potestà sulla minore C.M.T., per le prestazioni professionali, svolte in loro favore, in una causa di responsabilità medica nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Umberto I di Siracusa;

– emesso il decreto ingiuntivo da parte dal Presidente del Tribunale, proponevano opposizione C.R. e B.A., contestando sia l’an debeatur per l’inadempimento contrattuale del professionista, sia il quantum del compenso;

– il Tribunale di Siracusa in composizione collegiale, con provvedimento del 9.10.2018, accoglieva parzialmente l’opposizione e, per l’effetto liquidava la minor somma di Euro 33.161,30 rispetto a quella richiesta di Euro 116.613,25; per la cassazione ha proposto ricorso l’Avv. M. sulla base di tre motivi;

– hanno resistito con controricorso C.R. e B.A., in proprio e quale esercente la potestà sulla minore C.M.T.;

– il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di fondatezza del terzo motivo, di infondatezza del primo e di inammissibilità del secondo.

Diritto

RITENUTO

che:

– va preliminarmente esaminata l’eccezione, proposta dai controricorrenti di inammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto, in presenza di contestazione sull’an debeatur, avrebbe dovuto proporsi appello avverso l’ordinanza ex art. 702 quater c.p.c.;

– l’eccezione non merita accoglimento;

– le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 23/02/2018, n. 4485, risolvendo il contrasto tra le sezioni semplici, hanno affermato che l’opposizione a decreto ingiuntivo avverso la liquidazione degli onorari di avvocato segue il rito speciale di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011 anche qualora sia contestato l’an debeatur (Cassazione civile, sez. un., 23/02/2018, n. 4485);

– nel caso di specie, il Tribunale di Siracusa ha applicato il D.Lgs. n. 140 del 2011, art. 14, ed ha deciso la causa con ordinanza, in composizione collegiale, sicchè è stato correttamente proposto ricorso per cassazione;

– l’ordinanza è stata depositata il 9.10.2018 e, non essendo stata notificata alla controparte, il ricorso è stato tempestivamente proposto con atto notificato l’8.4.2019;

– con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4 comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il Tribunale aumentato il compenso per la difesa di più parti in misura del 20% e non del 30%, come previsto dal D.M. n. 37 del 2018 e per non aver applicato l’aumento in relazione a due soggetti e non ad uno solo;

– il motivo è infondato;

– il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma e, prevede che “quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti”;

– l’attività del difensore si è esaurita nel vigore del D.M. n. 55 del 2014, antecedentemente alla modifica del D.M. n. 37 del 2018 e, correttamente, il Tribunale ha applicato, come previsto dalla norma citata, l’aumento del 20% in quanto l’Avv. M. difendeva tre soggetti (Cassazione civile sez. VI, 30/10/2017, n. 25803);

– con il secondo motivo di ricorso, si deduce l’errore materiale nella parte in cui è stato detratto dal compenso finale, da cui era esclusa l’IVA, la somma corrisposta, che, invece, sarebbe comprensiva di IVA;

– il motivo è inammissibile per difetto di specificità in quanto non indica gli atti ed i documenti su cui il ricorso si fonda, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6;

– con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il Tribunale compensato le spese di lite in ragione del ridimensionamento della pretesa fatta valere con il decreto ingiuntivo nonostante la domanda fosse stata accolta, sia pure per una somma inferiore rispetto a quella richiesta con il decreto ingiuntivo;

– il motivo è infondato;

– ritiene il collegio, discostandosi dalla proposta del relatore che il Tribunale abbia correttamente applicato il principio consolidato affermato da questa Corte, secondo cui la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, è integrata anche quando l’accoglimento sia parziale in termini meramente quantitativi;

– nel caso di specie, sussisteva un’ipotesi di parziale soccombenza in quanto la domanda non era stata completamente accolta in quanto la somma richiesta dall’Avv. M. con il ricorso per decreto ingiuntivo era stata significativamente decurtata dal Tribunale a seguito del giudizio di opposizione (Cass. Civ., Sez.III, 22/02/2016, n. 3438; Cass. Civ., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21684 del 23/09/2013);

– del resto, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte nell’ipotesi di soccombenza reciproca o delle altre ipotesi previste dall’art. 92 c.p.c. (Cassazione civile sez. VI, 17/10/2017, n. 24502);

– il ricorso va pertanto rigettato;

– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile 2 della Corte di cassazione, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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