Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13895 del 01/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/06/2017, (ud. 05/04/2017, dep.01/06/2017),  n. 13895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25369/2015 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

109, presso lo STUDIO LEGALE D’AMICO, rappresentato e difeso dagli

avvocati FRANCESCO VINCENZO PAPADIA e MARIA ANTONIETTA PAPADIA;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del Dirigente con incarico a

livello generale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE

144, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA ROMEO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LETIZIA CRIPPA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1106/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 15/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. C.C. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bari che rigettò la domanda da lui proposta con ricorso del 2013 per ottenere la rendita per infortunio, ritenendo decorso il termine triennale di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112, considerato che l’infortunato aveva acquisito la consapevolezza del consolidamento dei postumi in data 9 dicembre 1997, quando aveva presentato il ricorso per ottenere l’indennizzo nei confronti delle Ferrovie dello Stato, nè tale atto poteva valere ad interrompere la prescrizione, per l’estraneità del soggetto ivi convenuto al rapporto giuridico con l’istituto assicuratore.

2. Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 127 del T.U. n. 1124 del 1965, degli artt. 2934, 2935, 2943 e 2945 c.c., nonchè dell’art. 111 Cost..Riferisce che l’infortunio si era verificato prima del 31/12/1995, data dalla quale cessarono le funzioni della Società FS in tema di infortuni e malattie professionali dei propri dipendenti. Correttamente quindi la domanda per la rendita era stata presentata alla società ferroviaria il 25/10/1994 e, a fronte del rigetto, la società era stata convenuta con ricorso giudiziale del 9/12/1997, conclusosi con la sentenza della Corte d’appello di Bari del 15/12/2008 che aveva dichiarato il difetto di legittimazione della società in favore dell’Inail. Erroneamente pertanto ad avviso del ricorrente la Corte territoriale non aveva attribuito efficacia interruttiva all’azione giudiziale instaurata nei confronti delle Ferrovie dello Stato, considerato che solo dalla sentenza d’appello del 15/12/2008 poteva decorrere un nuovo tetntine per evocare in giudizio l’Inail. Il che era stato fatto con un primo ricorso depositato il 27/7/2009.

3. L’Inail ha resistito con controricorso. Il C. ha depositato anche memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. questa Corte di Cassazione ha ribadito in più occasioni che a far data dal trasferimento all’INAIL delle prestazioni di assicurazione obbligatoria in favore del personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato, avvenuto il 1 gennaio 1996, solo l’Inail è tenuto all’erogazione delle prestazioni previste dal T.U. n. 1124 del 1965, e non invece le Ferrovie dello Stato, come previsto dal D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 2, comma 13, convertito con modificazioni nella L. 28 novembre 1996, n. 608, che ha disposto che da tale data sono poste a carico dell’INAIL tutte le rendite e tutte le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattia professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data. Questa Corte ha poi chiarito che tale principio vale anche nel caso in cui vi sia stato un giudicato relativo alla sussistenza della malattia professionale formatosi nei confronti di quest’ultima società (Cass. n. 23527 del 16/10/2013), nonchè quando la procedura amministrativa sia stata attivata nei confronti delle Ferrovie (Cass. n. 14449 del 29/07/2004) restando escluse solo le ipotesi in cui non soltanto l’evento sia già stato definito in via amministrativa in senso favorevole all’assicurato, ma anche le relative prestazioni siano state interamente corrisposte senza alcun residuo di cassa o di competenza per il periodo successivo (Cass. n. 12154 del 19/08/2003).

2. Ne consegue che dal 1/1/1996 le Ferrovie non erano più titolari dal lato passivo dell’obbligazione relativa alla rendita per infortunio del ricorrente, essendo essa passata all’Inail, sicchè l’azione giudiziaria promossa nel 1997 nei confronti del datore di lavoro non poteva avere valore interruttivo della prescrizione prevista dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 112, con riguardo all’Inail, nei confronti del quale avrebbe dovuto essere azionato in giudizio il diritto, potendo operare l’effetto interruttivo della domanda previsto dall’art. 2943 c.c., solo quando la domanda proposta sia idonea ad instaurare un valido rapporto processuale (Cass. n. 11985 del 16/05/2013). Nè si è verificato alcun trasferimento in corso di causa del diritto controverso (come sostenuto dalla difesa del ricorrente anche nella memoria) atteso che la domanda per ottenere le rendita è stata proposta nei confronti delle Ferrovie quando queste non ne avevano più la titolarità, tanto che il giudizio si è concluso con la sentenza della Corte d’appello di Bari del 15.12.2008 che ha dichiarato il difetto di legittimazione della società in favore dell’Inail, avverso la quale non è stato interposto gravame.

3. Il ricorso dev’essere quindi rigettato. La regolamentazione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

4. Sussistono infine i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2017

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