Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13894 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 23/06/2011), n.13894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10195/2010 proposto da:

AGENZIA VIAGGI MULAS SRL (OMISSIS) in persona

dell’Amministratore Unico e legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati SOLDINI PATRIZIA, PEZZINO MICHELE, GIPPONE

PAOLO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ ALBANESI HOTELS DI ALBANESI FRANCO & C. SNC (OMISSIS) in

persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato

CONTE ANTONIO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCOLINI FRANCO,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1289/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

29.9.09, depositata il 26/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2 011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Il 21 marzo 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“1.- La s.r.l. Agenzia Viaggi Mulas ha proposto al Tribunale di Rimini domanda di risarcimento dei danni contro la s.n.c. Albanesi Hotels di Franco Albanesi & C. e contro il Park Hotel Kursaal, assumendo che le convenute, dopo essersi impegnate nei suoi confronti ad ospitare un gruppo di cento turisti francesi presso l’Hotel Kursaal di (OMISSIS), dal 4 al 9 settembre 1993, hanno comunicato solo il 20 agosto 1993 di non avere disponibilità per la notte de 4 settembre. Essa Agenzia, impossibilitata a spostare la partenza, aveva dovuto collocare i turisti presso altra struttura, per la notte del 4 settembre, affrontando un esborso di L. 5.519.000, ed aveva poi perso la gestione del gruppo per le vacanze successive, a causa del disguido organizzativo. La Albanesi ha resistito alla domanda, mentre l’Hotel Kursaal è rimasto contumace.

Il Tribunale ha accolto la domanda, condannando le convenute in solido a pagare in risarcimento dei danni Euro 2.633,93, oltre rivalutazione e interessi.

Proposto appello dalla Albanesi, con sentenza n. 12 89/2009 la Corte di appello di Bologna, in riforma, ha respinto la domanda, ritenendo che dai documenti prodotti e dalle testimonianze assunte non risulti provata l’assunzione dell’impegno da parte della soc. Albanesi, ma solo il fatto che essa aveva invitato l’Agenzia ad accordarsi direttamente con la direzione dell’Hotel Kursaal, che appartiene ad altra società. L’Hotel Kursaal aveva risposto alla richiesta della Mulas solo il 20 agosto 1993, comunicando di avere disponibilità esclusivamente dal 5 al 9 settembre. L’agenzia Mulas propone due motivi di ricorso per cassazione. Resiste l’intimata con controricorso.

2.- Con il primo motivo, deducendo violazione dell’art. 1326 c.c., la ricorrente assume che la Corte di appello, interpretando erroneamente la corrispondenza intercorsa fra essa e la soc. Albanesi, ha omesso di rilevare che quest’ultima aveva direttamente garantito la disponibilità delle camere presso l’Hotel Kursaal dal 4 settembre in avanti; che essa Mulas aveva accettato la proposta, ed il contratto era stato concluso, ben prima del 20 agosto 1993. Con il secondo motivo lamenta vizi di motivazione in relazione alle medesime circostanze.

3.- I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, perchè connessi, sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, poichè sottopongono a questa Corte la soluzione di un problema di fatto, cioè quello di stabilire quale sia la corretta interpretazione da dare alla corrispondenza ed ai rapporti intercorsi fra le parti.

La sentenza impugnata sarebbe impugnabile sotto questo profilo solo per violazione delle norme di legge in tema di interpretazione del contratto – norme che il ricorrente non ha in alcun modo richiamato – oppure per illogicità od insufficienza della motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto che alcun impegno fosse stato assunto dalle convenute.

La ricorrente manifesta il mero dissenso sul merito della decisione, senza poter dimostrare vizi interni al percorso logico ed argomentativo mediante il quale la Corte di merito è pervenuta alla sua decisione.

Essa lamenta la difformità dell’interpretazione dal contenuto dei documenti acquisiti agli atti, ma non riporta nel ricorso il suddetto contenuto, a dimostrazione di quanto afferma, sì che le censure risultano – oltre che non autosufficienti (cfr. Cass. civ. 14 aprile 2003 n. 5886; Cass. civ. Sez. 3^, 18 marzo 2005 n. 5974) – meramente apodittiche e inidonee a dimostrare i lamentati vizi di motivazione.

2.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

– Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore.

Il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per onorari oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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