Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13894 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. I, 20/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 20/05/2021), n.13894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11976/2019 proposto da:

K.H., elettivamente domiciliato in Roma V.le Angelico 38,

presso lo studio dell’avvocato Maiorana Roberto, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 409/2019 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA,

depositato il 06/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Caltanissetta ha respinto il ricorso proposto da K.H. cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di essere un simpatizzante, insieme alla sua famiglia, del (OMISSIS), e poichè si era rifiutato di aderire all’invito del sindaco di entrare nell'(OMISSIS) per organizzare eventi elettorali, il sindaco lo aveva minacciato ma anche screditato mettendo in giro la voce che non frequentava la moschea. Temeva, quindi, che in caso di rientro in patria di essere ucciso quale miscredente.

A sostegno della propria decisione di rigetto, il tribunale ha reputato la narrazione generica e complessivamente poco credibile. Pertanto, il tribunale ha ritenuto che non sussistessero i presupposti di nessuna delle protezioni richieste, nè dalle fonti d’informazione risultavano pericoli collegati a uno stato di conflitto armato. Non ha infine riconosciuto neppure la protezione umanitaria, per l’assenza di condizioni di vulnerabilità.

Contro il decreto del medesimo tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione dell’art. 35 bis, commi 8 e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, sull’obbligatorietà dell’audizione del ricorrente in assenza della videoregistrazione; (ii) sotto un secondo profilo, per omesso e/o contraddittorio esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5: la condizione di pericolosità e le situazioni di violenza generalizzata esistenti in Bangladesh; (iii) sotto un terzo profilo, per omesso/erroneo esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del richiedente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; (iv) sotto un quarto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e dell’art. 10 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè erroneamente il Tribunale non aveva riconosciuto i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria, cui il ricorrente aveva diritto in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del paese d’origine. Contraddittorietà delle fonti informative citate e omessa applicazione dell’art. 10 Cost., motivazione apparente; (v) sotto un quinto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, essendo vietata l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi per le condizioni oggettive di vulnerabilità. Omessa applicazione dell’art. 10 Cost..

Il primo motivo è inammissibile, perchè non specifica se, ed in relazione a quali fatti, sia stata richiesta la audizione in tribunale, che non è resa necessaria dalla sola mancanza della videoregistrazione (Cass. n. 25312/20; n. 21584/20); tanto più, del resto, tali specifiche indicazioni si imponevano ove si consideri che, come risulta dal provvedimento impugnato, il ricorrente non è neppure comparso alla udienza fissata dinanzi al tribunale.

Il secondo e quarto motivo, strettamente connessi, sono inammissibili. Da un lato, il tribunale, lungi dall’omettere l’esame di alcun fatto decisivo, ha invece specificamente escluso, sulla base delle fonti informative consultate che non ha mancato di indicare puntualmente (cfr. pagg. 4-5 decreto), la ricorrenza di una situazione di conflitto armato interno in Bangladesh, rilevante ai sensi dell’art. 14, lett. c), sopra richiamato. Dall’altro, il ricorrente espone inapprezzabili critiche avverso questo accertamento, dirette ad una sua revisione sulla base di una generica assimilazione alla ipotesi di conflitto armato interno rettamente declinata dal tribunale alla stregua della nota giurisprudenza della CGUE – di limitazioni alle libertà, che non rilevano ai fini della oggettiva situazione di pericolo derivante da una situazione di violenza indiscriminata, nè del resto possono giustificare il riconoscimento di protezione umanitaria – che completa la attuazione nell’ordinamento dell’ampia previsione dell’art. 10 Cost. (Cass. n. 16363/16)- al ricorrente, che non risulta compreso tra le vittime di tali limitazioni.

Il terzo motivo è inammissibile, perchè non censura in maniera adeguata il giudizio di non credibilità e propone censure di merito sulla situazione personale del richiedente che mirano a una “rivisitazione” della valutazione della sua condizione in caso di rimpatrio.

Il quinto motivo è inammissibile perchè astratto, senza alcun specifico riferimento alla condizione individuale del ricorrente, che invece il tribunale ha compiutamente esaminato.

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

 

 

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