Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13894 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. I, 09/06/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 09/06/2010), n.13894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17914/2005 proposto da:

CONFEZIONI IMPEC S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. (OMISSIS)), in

persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GERMANICO 12, presso l’avvocato DI LORENZO Franco, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Dott. MARIO

SOLDANI di ROMA – Rep. n. 35.085 del 2.10.00;

– ricorrente –

contro

DISCOVERY INC., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EZIO 24, presso l’avvocato

PEZZANO Giancarlo, che la rappresenta e difende, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

LUISA VIA ROMA S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5387/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/05/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato DI LORENZO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato PEZZANO che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità o

manifesta infondatezza con condanna alle spese.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 29/11/93, la Discovery Inc., quale proprietaria del marchio Luisa Via Roma in forza di contratto di cessione registrato a (OMISSIS) il (OMISSIS) con la s.r.l. Luisa Via Roma e licenziante, in favore di Confezioni Impec s.r.l., dello stesso marchio per la produzione e distribuzione degli articoli di abbigliamento femminile, in forza di contratto di licenza del (OMISSIS) e successiva modifica del (OMISSIS), adiva il Tribunale di Roma affinchè, accertato l’inadempimento da parte della licenziataria del pagamento di royalties e spese, per un ammontare scaduto alla data del (OMISSIS) di L. 197.291.022, dichiarasse, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., la risoluzione del contratto di licenza e condannasse l’Impec s.r.l. al pagamento del saldo di quanto dovuto per la stagione primavera-estate 1993, e di quanto dovuto a titolo di acconto e saldo per la stagione autunno-inverno 1993, oltre al risarcimento del danno da determinarsi in corso di giudizio.

Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando l’esistenza di un proprio inadempimento, per avere la stessa concordato, già dai primi mesi del maggio 1993, la dilazione del debito – per altro riconosciuto come scaduto e nell’ammontare indicato dall’attrice – con il sig. P.A., legale rappresentante della Luisa Via Roma s.r.l., consegnando allo stesso a titolo di garanzia due assegni di L. 90.000.000 ciascuno.

La legittimazione del P. a stipulare il suddetto accordo doveva desumersi, ad avviso della convenuta, da una serie di circostanze quali: l’asserita sua qualità di socio di maggioranza della Discovery Inc.; la gestione da parte di quest’ultimo delle trattative che portarono al rinnovo del contratto di licenza già stipulato con la Luisa Via Roma s.r.l. e la Discovery Inc.; la motivazione della vendita del marchio per ragioni di ordine fiscale.

Tali circostanze lasciavano presumere una permanenza in capo al P. di poteri gestori e rappresentativi della società acquirente del marchio, che pure aveva il suo legale rappresentante nella persona della sig.ra M.M.B..

Conseguentemente la convenuta domandava, previa chiamata in causa della società Luisa Via Roma s.r.l., quale garante a favore della licenziatana in ipotesi di risoluzione ex art. 17 del contratto, il rigetto delle domande attrici previa declaratoria di validità ed efficacia del contratto di licenza e, in via riconvenzionale, lamentando un’attività di concorrenza sleale da parte della Discovery Inc., il risarcimento dei danni anche extra contrattuali.

La s.r.l Luisa Via Roma, chiamata in causa, si costituiva all’udienza dell’1.4.94 chiedendo il rigetto della domanda dell’Impec. Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda della Discovery Inc..

Avverso tale sentenza proponeva appello la Soc. Confezioni Impec. Resistevano la Discovery inc. e la Luisa Roma srl.

All’udienza del 9.11.2004, sulle conclusioni delle parti, la causa era assegnata a sentenza.

Con sentenza n. 5387/04 del 16/11-20/12/2004 la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello proposto e condannava l’appellante Confezioni Impec s.r.l. al rimborso delle spese del grado in favore degli appellati.

Con il ricorso per cassazione notificato in data 7/07/05 la Confenzioni Impec s.r.l. in liquidazione censura la sentenza d’appello con tre motivi cui resiste con controricorso la Discovery inc..

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., e violazione degli artt. 1189, 1322, 1398 e 1399 c.c., sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe, valutando erroneamente le prove testimoniali svolte in primo grado, ritenuta non raggiunta la prova del preteso accordo sulla dilazione del pagamento del debito tra l’ I. ed il P. e che, sempre travisando e disattendendo le risultanze del giudizio di primo grado, avrebbe ritenuto non provato il potere rappresentativo del P. a stipulare accordi per conto di Discovery Inc..

Con il secondo motivo assume la violazione ed errata applicazione dell’art. 1460 c.c., e per difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia censurando la sentenza di secondo grado che, confermando la sentenza del Tribunale di Roma, ha rigettato la domanda di risoluzione per inadempimento proposta da Impec s.r.l. in via riconvenzionale senza aver fatto corretta applicazione del disposto dell’art. 1460 c.c..

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione dell’art. 1460 c.c. e il difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’ammontare delle royalties dovute per l’anno 1993, censurando, altresì sotto il profilo della erronea ed insufficiente motivazione, la sentenza della Corte d’Appello di Roma nella parte in cui, rigettando l’appello, aveva confermato la condanna della ricorrente al pagamento delle royalties ancora dovute sulla base della scheda contabile prodotta dalla stessa Confezioni Impec s.r.l. e del contratto di licenza occorso inter partes.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

La Corte d’appello ha escluso che il P. fosse azionista della Discovery Inc., e, di fatto, unico interlocutore dell’Impec per conto della Discovery, e che avesse concluso un accordo sia pure informale, con l’ I., legale rappresentante della società Impec, per la dilazione dei termini di pagamento.

Tale valutazione risulta basata su un preciso esame delle risultanze processuali.

Quanto al primo aspetto, ha osservato che non vi era la prova che la Discovery avesse dato un formale mandato al P. di rappresentarla nelle trattative con la Inpec nè che il P. fosse socio di fatto della Discovery o che il contratto di licenza di marchio fosse simulato.

Circa il secondo aspetto, la Corte d’appello ha rilevato che l’esistenza di un accordo informale per la dilazione dei pagamenti era stata negata dal P., il quale in sede di interrogatorio aveva riferito che si era limitato in un colloquio con l’ I. a consigliargli di apprestare idonee garanzie per il caso in cui volesse ottenere una dilazione nei pagamenti stante l’inadempienza della Impec e che successivamente, ricevuti dall’ I. due assegni di novanta milioni, li aveva trasmessi alla creditrice.

La Corte d’appello ha, inoltre, accertato che l’unico teste presente all’incontro tra il P. e l’ I. (teste G.), è limitato a riferire che “il sig. I. diede due assegni in garanzia di L. 90.000.000 cadauno”, senza null’altro potere riferire in ordine all’effettiva sussistenza dell’accordo e agli eventuali termini dello stesso.

Tale motivazione appare del tutto adeguata in quanto basata su una analisi delle risultanze processuali e su una logica giuridica del tutto corretta e coerente.

Le censure che la ricorrente muove a tale motivazione (deposizioni dei testi C. e G. che si assumono di segno diverso rispetto alla valutazione del giudice di seconde cure;natura di contratto fiduciario della cessione del marchio; effettivo potere di rappresentanza del P. etc.), investendo il merito della decisione, tendono a proporre inammissibilmente una diversa interpretazione degli elementi probatori acquisiti in giudizio. In secondo luogo le stesse propongono a questo giudice un esame in punto di fatto delle risultanze processuali inibito in questa sede di legittimità.

Il secondo motivo è infondato.

La Corte d’appello ha rigettato l’eccezione di inadempimento avanzata dalla Inpec nei confronti della Discovery in quanto il comportamento di quest’ultima di non continuare a dare esecuzione al contratto, chiedendo la consegna dei modelli già predisposti e diffidando la licenziataria dal continuare a predisporre il campionario, era legittimo perchè giustificato dal preesistente inadempimento della Inpec costituito dal mancato versamento delle royalties dovute.

Per quanto concerne l’applicazione dell’art. 1460 c.c., al caso di specie, della cui erronea applicazione la ricorrente si duole, è sufficiente ricordare la costante giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente affermato che nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, è necessario far luogo ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambo le parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all’oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti, perchè l’inadempimento deve essere addebitato esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, abbia alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell’altra parte (ex plurimis Cass. 20614/09; Cass. 26943/06).

Tale valutazione è stata correttamente effettuata dalla Corte d’appello che, in relazione alla motivazione dianzi sintetizzata, ha ritenuto che il mancato pagamento delle royalties costituisse l’inadempimento iniziale delle obbligazioni contrattuali da parte della Inpec che giustificava il rifiuto dell’adempimento delle proprie da parte della Discovery.

Il terzo motivo è inammissibile.

La ricorrente si limita ad una generica contestazione della determinazione delle royalties fatta dalla Corte d’appello che non sarebbero conformi agli accordi contrattuali, ma, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non riporta il testo integrale della clausola contrattuale che prevedeva la determinazione del compenso in questione, in tal modo rendendo impossibile a questa Corte, cui è inibito l’accesso alla documentazione della fase di merito, di prendere contezza della fondatezza o meno della doglianza.

Il ricorso va, pertanto, respinto.

Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 5000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

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