Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13894 del 07/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 07/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 07/07/2016), n.13894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sull’istanza di regolamento di competenza d’ufficio sollevata dal

TRIBUNALE DI ROMA con ordinanza in data 17 novembre 2015 nel

procedimento vertente tra:

M.E.;

e

EQUITALIA SUD SPA;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale dott. CELESTE Alberto, che ha chiesto

dichiararsi inammissibile l’istanza di regolamento di competenza

d’ufficio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con ordinanza in data 17/11/2015, il Tribunale di Roma ha richiesto d’ufficio, ex art. 45 c.p.c., il regolamento in ordine alla competenza a decidere la causa, proposta da M.E. nei confronti della Spa Equitalia Sud, avente ad oggetto il giudizio di opposizione a cartella di pagamento, relativa a violazioni del C.d.S.;

che il giudice richiedente ha ritenuto prospettarsi il conflitto negativo di competenza, atteso che, in precedenza, il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 43058 del 6/12/2013, aveva declinato la propria competenza a conoscere la medesima causa in favore del magistrato professionale;

che la richiesta di regolamento di competenza è stata avviata alla trattazione camerale sulla base delle seguenti conclusioni scritte del pubblico ministero, ex art. 380-ter c.p.c.:

“L’istanza di regolamento di competenza appare inammissibile.” “L’art. 45 c.p.c. stabilisce che, “quando, in seguito ad ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all’art. 28, la causa nei termini di cui all’art. 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di competenza”.” “Nel caso di specie, il Giudice di Pace aveva dichiarato la propria incompetenza esclusivamente “per valore”, in quanto la pretesa complessiva dell’Ente esattore, riportata nella cartella di pagamento opposta, era di Euro 15.493,70 (v. sent. n. 43058/2013: “poichè la causa che ci occupa risulta essere di valore superiore rispetto a quanto normativamente affermato, essa doveva essere incardinata presso il Tribunale di Roma”).”.

“In altri termini, quest’ultimo, adito in riassunzione, non avrebbe potuto elevare conflitto ai sensi dell’art. 45 c.p.c., assumendo violata la competenza funzionale sulle opposizioni a sanzioni amministrative del Giudice di Pace, in quanto la declinatoria risultava avvenuta sulla base di una regola – applicata erroneamente o no – di competenza per valore, come tale non suscettibile di integrare un’ipotesi di conflitto.”.

“Pertanto, il regolamento di competenza avrebbe potuto essere richiesto d’ufficio ai sensi dell’art. 45 c.p.c. solo se sussisteva un conflitto negativo, tra il giudice adito e quello ad quem, per ragione di materia (oltre che di territorio nei casi previsti dall’art. 28 c.p.c.), mentre, trattandosi di questione di competenza per valore, il regolamento era proponibile esclusivamente dalle parti, nella cui mancanza, risultando la causa tempestivamente riassunta in termini dinanzi all’altro giudice, la dichiarazione di incompetenza del primo giudice è diventata incontestabile e vincolante per il secondo anche se questi l’aveva ritenuta eventualmente errata.”.

Considerato che il regolamento proposto dal Tribunale è ammissibile, in quanto il Tribunale confliggente ritiene che la competenza per materia a provvedere sulle opposizioni a sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada spetti, senza alcun limite di valore, al Giudice di pace: pertanto, si ricade in un’ipotesi per la quale il conflitto di competenza è ammissibile;

che la competenza a decidere la controversia spetta al Giudice di pace;

che, infatti, questa Corte ha già statuito (Sez. 6-3, 16 ottobre 2014, n. 21914) che la cognizione in materia di opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, configurata come opposizione ad esecuzione non ancora iniziata, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7 al pari della cognizione relativa all’opposizione al verbale di accertamento presupposto;

che, pertanto, va dichiarata la competenza del Giudice di pace di Roma;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio nel quale nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.

PQM

pronunciando sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice di pace di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

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