Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13894 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 06/07/2020), n.13894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9469-2019 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA N. 80, presso lo studio dell’avvocato

ALBERTO PROSPERINI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 15/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott.

GIANNACCARI ROSSANA.

Fatto

RILEVATO

che:

– C.L., quale erede di Ca.Ca., ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, nell’ambito di un procedimento esecutivo, propose opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza di aggiudicazione e del decreto di trasferimento, lamentando che il prezzo di vendita non fosse congruo;

– il Tribunale rigettò l’opposizione;

– la C., volendo proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma, chiese al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati l’ammissione al gratuito patrocinio, che la dichiarò inammissibile;

– presentò quindi l’istanza di ammissione innanzi al Tribunale di Roma, che la dichiarò inammissibile facendo applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 120, quale norma speciale rispetto all’art. 75 c.p.c.;

– avverso il provvedimento di diniego, la C. propose opposizione, che, con ordinanza del 15.2.2019, venne anch’essa dichiarata inammissibile sulla base delle medesime motivazioni adottate dal Tribunale;

– per la cassazione di detta ordinanza ha proposto ricorso C.L. sulla base di un unico motivo;

– non ha svolto attività difensiva il Ministero della Giustizia;

– il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

– con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 76 e 78, art. 74, comma 2, e artt. 75 e 120, in quanto avrebbe errato il Tribunale a ritenere inammissibile l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio per proporre impugnazione attraverso la proposizione di una nuova domanda mentre invece avrebbe dovuto valutare la sussistenza dei presupposti.

Nella specie, la ricorrente aveva proposto domanda di ammissione provvisoria al Consiglio dell’Ordine e, attesa la delibera in senso contrario, aveva riproposto l’istanza al Tribunale, che avrebbe dovuto verificare i presupposti per l’ammissione al gratuito patrocinio;

– il motivo è fondato;

– il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 120, in materia di spese di giustizia, assicura il permanere di efficacia dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, pur ove la parte ammessa sia risultata soccombente in primo grado, per l’esercizio dell’azione di risarcimento del danno nel processo penale, mentre per tutti gli altri casi prevede la perdita d’efficacia dell’ammissione; ciò non impedisce, tuttavia, alla parte soccombente di presentare una nuova istanza per il grado successivo, in relazione alla quale il competente consiglio dell’ordine ed il Tribunale sono tenuti a rivalutare i presupposti di cui al Testo Unico delle spese di giustizia (Cassazione civile sez. VI, 12/12/2019, n. 32710);

– la disposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 120, non preclude quindi alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che sia rimasta soccombente nel giudizio di primo grado, di giovarsi del medesimo istituto anche nel giudizio di impugnazione avverso la pronuncia a sè sfavorevole, purchè, in presenza delle condizioni necessarie, proponga nuova istanza di ammissione al beneficio (Cassazione civile sez. II, 30/04/2019, n. 11470);

– nella specie, il Tribunale, pur in presenza di una domanda proveniente dalla parte, che era soccombente nel procedimento esecutivo ed intendeva proporre ricorso per cassazione, ha omesso di valutare se sussistessero i presupposti per l’ammissione al gratuito per proporre impugnazione;

– nè era ostativa la dichiarazione di inammissibilità del Consiglio dell’Ordine, che non precludeva la riproposizione della domanda al magistrato competente per il giudizio (Cassazione civile sez. lav., 15/05/2009, n. 11364);

il ricorso va, pertanto, accolto; l’ordinanza impugnata va cassata e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità innanzi al Tribunale di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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