Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13894 del 01/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 01/06/2017, (ud. 05/04/2017, dep.01/06/2017),  n. 13894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23893-2015 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA C.P. (OMISSIS), in persona del Responsabile della

Funzione delle Risorse Umane, elettivamente domiciliata in ROMA,

V.LE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, Via GERMANICO

172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6068/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 03/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Napoli dichiarava improcedibile l’appello proposto da Poste italiane s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto la domanda proposta nei suoi confronti da D.M.R..

2. La Corte territoriale riferiva in fatto che Poste, depositato in data 9/7/2010 il ricorso in appello, alla prima udienza tenutasi il 12/6/2014, non essendo in possesso dell’appello notificato, depositava attestazione UNEP presso la Corte d’appello di Napoli in cui veniva riferito che l’atto era stato ricevuto dall’ufficio in data 20/2/2014 e notificato a D.M.R. in (OMISSIS) il 21/2/2014, con esito negativo. Chiedeva pertanto applicarsi l’art. 291 c.p.c., con la concessione di un nuovo termine per la notifica. Il collegio disponeva rinvio alla successiva udienza del 18/9/2014 affinchè Poste dimostrasse se il tentativo di notifica fosse stato compiuto nei confronti della parte o del suo procuratore, ma all’udienza la difesa depositava ancora una volta la stessa attestazione UNEP. Argomentava che la notifica doveva ritenersi inesistente perchè diretta alla parte personalmente e non al suo procuratore costituito, sicchè in applicazione dell’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 26104 del 2008, non poteva essere concesso nuovo termine per la notifica in ossequio al principio della ragionevole durata del processo sancita dall’art. 111 Cost., e l’appello doveva essere dichiarato improcedibile.

3. La difesa di Poste italiane s.p.a. affida il gravame ad un unico motivo, con il quale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 172, 191, 330 e 421 c.p.c.. Lamenta che la Corte territoriale abbia dichiarato l’improcedibilità del ricorso in appello ritenendo inesistente la notifica attestata dall’UNEP, laddove nel caso di specie vi era un collegamento tra il luogo della notifica (la sede regionale della FILT CISL ove era stato eletto domicilio in primo grado) e la persona cui doveva essere consegnato l’atto, sicchè la Corte d’appello avrebbe dovuto concedere un nuovo termine per notificare il ricorso, tanto più che quello originario era andato smarrito.

4. D.M.R. ha resistito con controricorso.

5. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Considerato che:

1. il ricorso non è fondato, sebbene la motivazione della Corte territoriale debba essere precisata nel senso che si va ad esporre.

1.1. Le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza 20/07/2016 n. 14916 (approfondendo l’orientamento già espresso da Cass. 18/12/2013 n. 28285) hanno chiarito che gli elementi costitutivi imprescindibili del procedimento notificatorio vanno individuati, quanto al ricorso per cassazione: a) nell’attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere l’attività stessa, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento, in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita: restano, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notifica meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.

La presenza di detti requisiti, che possono definirsi strutturali, va ritenuta idonea ai fini della riconoscibilità dell’atto come notificazione: essi, cioè, sono sufficienti a integrare la fattispecie legale minima della notificazione, rendendo qualificabile l’attività svolta come atto appartenente al tipo previsto dalla legge.

1.2. Nel caso in esame, in cui la notifica effettuata al domicilio eletto nel ricorso di primo grado, secondo quanto risultante dall’attestazione UNEP, riprodotta nel ricorso, ha avuto esito negativo, il plico non è stato neppure consegnato, e dunque il procedimento notificatorio non è stato perfezionato, sicchè la notifica deve ritenersi incompiuta piuttosto che nulla.

1.3. Operava dunque il principio, da ultimo specificato dalle Sezioni Unite di questa Corte nell’arresto 15/07/2016 n. 14594, secondo il quale in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (sulla necessità di riprendere il procedimento notificatorio entro un termine ragionevolmente contenuto, v. già ex aliis Sez. U, 24/07/2009 n. 17352).

1.4. Nel caso, Poste ha atteso sino all’udienza del 12.6.2014 per chiedere l’autorizzazione a procedere a nuova notifica, quando l’esito negativo della precedente si era perfezionato in data 21.2.2014, sicchè onde essere rimessa in termini avrebbe dovuto dedurre e dimostrare le ragioni che avevano impedito una tempestiva ripresa del procedimento notificatorio, il che non è stato.

1.5. La soluzione dell’improcedibilità dell’appello adottata dalla Corte di merito risulta dunque conforme a diritto.

2. Il Collegio ritiene che il ricorso debba per i motivi esposti essere dichiarato inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, in quanto la soluzione adottata nella sentenza gravata è coerente con la giurisprudenza consolidata di questa Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermarne o mutarne l’orientamento (v. in proposito Cass. S.U. 21/03/2017 n. 7155).

3. La regolamentazione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

4. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA