Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13893 del 31/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13893 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

c

ORDINANZA
sul ricorso 14979-2011 proposto da:
FURLAN STEFANO FRLSFN76D13C890R, CORSO PATRIZIA,
FURLAN LUCA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE
GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato BARBANTINI
MARIA TERESA, che h rappresenta e difende unitamente agli
avvocati FABBRANI VALERIA, MATTE() TASCA, giusta procura
in calce al ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001;
– intimata avverso la sentenza n. 46/33/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di VENEZIA dell’11.2.2010, depositata il 15/04/2010;

Data pubblicazione: 31/05/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Maria Teresa Barbantini che si
riporta al ricorso.

CENICCOLA che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 14979 sez. MT – ud. 17-04-2013
-2-

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva
La CTR di Venezia ha respinto l’appello dei contribuenti Corso Patrizia, Furlan Luca
e Furlan Stefano contro la sentenza n.101/12/2007 della CTP di Venezia che aveva
respinto il ricorso della medesima parte contribuente ad impugnazione di avviso di
accertamento per maggiore IRPEF relativa agli anni 2000-2002, avviso
consequenziale a quello emanato nei confronti della società “Bossi sas” ai fini della
tassazione (“per trasparenza”) dei maggiori redditi imputabili ai fini IRPEF anche ai
soci dei maggiori ricavi accertati in capo alla menzionata società.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che -avendo la Commissione già
respinto con la sentenza n.71-19-2009 il ricorso proposto dalla società contro l’avviso
di accertamento ad essa relativo- derivava di conseguenza anche l’infondatezza
dell’appello proposto dai contribuenti per il reddito di partecipazione, “senza che sia
necessario rimettere la causa in primo grado per difetto di costituzione del
contraddittorio”, atteso che il maggior reddito accertato nei confronti della società si
riflette sulla posizione del socio accomandatario “ancorchè non costituito in
giudizio”.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
L’Agenzia non si è costituita.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo motivo di censura (improntato alla violazione dell’art.14 del
D.Lgs. 546 del 1992, in relazione all’art.360 n.4 cpc, assorbente rispetto agli altri)
l’Agenzia ricorrente si duole in sostanza dell’omessa pronuncia, da parte del giudice

letti gli atti depositati

del merito e in controversia caratterizzata da litisconsorzio necessario tra le parti,
sulla questione dell’integrazione del contradditorio.
Il motivo di impugnazione appare fondato siccome risulta manifesto che il giudice di
appello non ha affatto provveduto (o forse ha provveduto negativamente, secondo
quanto parrebbe desumersi dalla appena accennata considerazione che della questione

necessario contraddittorio tra soci e società.
Infatti, con nota pronuncia che ha determinato il cambiamento di un risalente
indirizzo giurisprudenziale (Cass.Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008), questa
Corte ha avuto modo di evidenziare che:”In materia tributaria, l’unitarietà
dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle
società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei
soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio,
proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla
percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un
solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la
società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la
controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta
controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei
ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione
dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di
litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da
uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi
dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.
29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è
affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di
ufficio”.

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si fa nella parte motiva della sentenza impugnata) sulla questione relativa al

Siffatto principio è stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.
20.6.2012 n.10145) anche per ciò che concerne la tassazione “per trasparenza” dei
soci, in conseguenza di un accertamento eseguito (come anche nel caso qui di specie)
in relazione alla società per ciò che attiene all’IRAP (e senza che possa rivelarsi di
qualche utilità la separazione delle cause con riferimento all’accertamento relativo

circostanza che la vicenda si sia eventualmente originata da un accertamento in tema
di imposta regionale sull’attività produttiva.
Poiché è pacifico che nella specie qui in esame il contradditorio non sia stato
integrato nei confronti della società -in relazione al reddito della quale dovrà essere
stabilito il reddito da partecipazione imputabile ai soci- in ossequio al principio sopra
richiamato, non resta che annullare la pronuncia qui impugnata e rimettere la
controversia al giudice di primo grado (la CTP di Venezia), affinchè provveda al
rinnovo di tutta la procedura irritualmente esperita, previa l’integrazione del
contradditorio nei confronti delle altre parti necessarie.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 30 novembre 2012.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte, provvedendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTP
di Venezia che, in diversa composizione e previa integrazione del contraddittorio tra
le parti necessarie, provvederà sul ricorso introduttivo oltre che sulle spese di lite del

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alla sola IVA), sicché non osta all’accoglimento della censura di parte ricorrente la

presente grado.

Così deciso in Roma il 17aprile 2013.

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