Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13893 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 23/06/2011), n.13893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8986/2010 proposto da:

M B DENTAL DI DI MOTTA ENNIO & C. SAS (OMISSIS), in persona del

socio accomandatario, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO

BORSIERI 3, presso lo studio dell’avvocato GATTEGNA RENZO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARASCHI ALBERTO,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSICURAZIONI GENERALI SPA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 3301/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

15/12/09, depositata il 30/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Il 21 marzo 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

1.- Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Milano – confermando sul punto la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Lodi – ha respinto la domanda proposta dalla s.a.s. M.B. Dental di Ennio Motta & C. contro la s.p.a. Assicurazioni Generali, per ottenere il pagamento dell’indennizzo previsto da una polizza a copertura della responsabilità professionale.

Il Tribunale aveva condannato la Dental a risarcire i danni all’attrice, G.A.R., in relazione a cure dentistiche di implantologia, ed aveva respinto la domanda di garanzia proposta dalla società convenuta sul rilievo che gli interventi erano stati eseguiti da personale non abilitato. Vi era stata infatti denuncia degli odontoiatri della Dental in sede penale, per esercizio abusivo della professione medica.

La Dental propone due motivi di ricorso per cassazione. L’intimata non ha depositato difese.

2. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli art. 116 c.p.c., e art. 87 disp. att. c.p.c., sul rilievo che la Corte di appello – dopo avere dichiarato che la sentenza penale di condanna di M.E. e di A.D. per esercizio abusivo della professione medica non fa stato nel giudizio civile, poichè al giudizio non aveva partecipato la Dental, quale responsabile civile – ha poi tratto argomento per motivare la condanna al risarcimento dei danni esclusivamente da quella sentenza, sebbene essa non fosse stata acquisita al giudizio di appello, perchè prodotta in primo grado solo dalla G., che non ha partecipato alla fase di impugnazione.

3. – Con il secondo motivo lamenta insufficiente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, per avere la Corte di appello disatteso le testimonianze rese dai testi escussi circa il fatto che le cure dentistiche sarebbero state prestate da personale medico.

4.- I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perchè connessi, sono inammissibili, poichè mettono in questione la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle testimonianze ad opera della Corte di merito, la cui decisione è assistita da congrua e logica motivazione. La circostanza che la sentenza penale sia stata prodotta dalla sola danneggiata, rimasta estranea al giudizio di appello, è irrilevante, ove si consideri che il documento è stato ritualmente acquisito al giudizio di primo grado, nel contraddittorio fra tutte le parti; che è stato preso in esame e valutato dal Tribunale, la cui decisione sul punto la Corte di appello ha confermato; che la ricorrente non contesta che la sentenza penale abbia il contenuto da cui la Corte di appello – sulla scorta della motivazione del Tribunale – ha tratto i suoi elementi di valutazione, e ben avrebbe potuto produrre essa stessa il documento in appello, ove avesse ritenuto di dover contestare le deduzioni che il Tribunale ne ha tratto.

Quanto alla valutazione delle testimonianze, la Corte di appello ha motivato il suo giudizio di inattendibilità con riferimento alla genericità ed all’incompatibilità fra di loro delle dichiarazioni rese dai testimoni: valutazione che appare giustificata dall’obiettivo tenore delle dichiarazioni stesse, riportato in sentenza, e che pertanto non è suscettibile di censura in questa sede di legittimità.

5.- Propongo che il ricorso sia rigettato, con procedimento in camera di consiglio”. – La relazione è stata notificata al pubblico ministero e al difensore della parte costituita.

– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio rileva che è stato depositato in Cancelleria atto di rinuncia al ricorso, notificato all’intimata il 22 ottobre 2010, prima ancora del deposito della relazione.

Ciò comporta l’estinzione del processo.

Non essendosi costituita l’intimata, non vi è luogo a pronuncia sulle spese, che peraltro la ricorrente dichiara, nell’atto di rinuncia, di avere raggiunto un accordo per l’integrale compensazione.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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