Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13893 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. I, 09/06/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 09/06/2010), n.13893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18407/2005 proposto da:

WAM S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del Presidente del

consiglio di amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE, 7, presso l’avvocato CANALI

SILVIA, rappresentata e difesa dall’avvocato GILIANI Ernesto, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.N. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di titolare

dell’omonima ditta, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ELEONORA

DUSE 35, presso l’avvocato PANTALONI STEFANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MASCIANTONIO Raffaele, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 540/2004 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/05/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso

con compensazione delle spese.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in data 23/12/1997, la s.p.a. WAM conveniva dinanzi al Tribunale di Lanciano la ditta individuale S.N. assumendo di essere titolare di diversi brevetti per invenzione industriale, uno dei quali aveva ad oggetto un particolare tipo di trasportatore di polveri a doppia coclea.

Lamentava, dunque, che la ditta convenuta aveva iniziato a produrre ed a commercializzare un dispositivo del tutto identico all’anzidetta coclea coperta dal brevetto; aggiungeva che, prima del giudizio;

aveva chiesto (ed ottenuto, in via cautelare) il sequestro di tutti gli esemplari di quel macchinario prodotto dalla ditta S., per cui chiedeva che si accertasse che quei prodotti costituivano violazione dei diritti di privativa tutelati dal brevetto; che, di conseguenza, quei prodotti le venissero assegnati in proprietà e che la S. venisse condannata al ristoro dei danni, alla pubblicazione della sentenza ed al rimborso delle spese.

La convenuta ditta negava la dedotta contraffazione del brevetto;

eccepiva la nullità dello stesso per totale carenza di novità del dispositivo brevettato; deduceva che si trattava, al più, d’un modello di utilità, rispetto al quale era scaduto il termine (decennale) di utilizzazione in esclusiva, e chiedeva (perciò il rigetto della domanda.

Il Tribunale, accogliendo tale ultima difesa, respingeva le istanze svolte dalla WAM spa, che proponeva quindi appello contro questa decisione, reiterando le domande già svolte in primo grado.

La ditta S. si costituiva chiedendo il rigetto del gravame.

La Corte d’appello de L’Aquila rigettava l’appello con sentenza depositata in data 4.8.04.

Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione la WAM spa sulla base di un unico motivo cui resiste con controricorso S.N..

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2584, 2585 e 2592 c.c., nonchè vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto “il trovato” di cui al brevetto “WAM” non “un prodotto nuovo”,g, comunque non suscettibile di brevettazione, quale invenzione industriale, bensì un prodotto, per essere noto da tempo, brevettatale come “modello industriale di utilità”.

In via di fatto occorre premettere che il meccanismo oggetto di brevettazione è una coclea che la sentenza impugnata ha descritto come “una sorta di vite senza fine che, inserita in un tubo la cui luce è tale da fare aderire la filettatura della vite stessa alle pareti interne del tubo, consente di trasportare in orizzontale, o di sollevare, materiale sciolto, quale sabbia, granaglie, inerti etc.”.

“Viene perciò adoperata, tra l’altro, per trasportare materiali fini da un punto all’altro, oppure per sollevarli e quindi riversarli in un contenitore o su di un autocarro”.

“Il macchinario di cui si discute è costituito da due coclee accoppiate la prima delle quali trasporta il materiale in orizzontale fino alla seconda, che lo solleva in verticale; la coclea verticale, tuttavia, non è posta al termine dell’altra, ma poco prima: in quel punto la filettatura della coclea orizzontale s’interrompe, per poi riprendere, dopo il punto d’intersezione, ma con un verso di avvolgimento opposto”.

“Tale particolare dispositivo, quindi, non soltanto trasporta (a mezzo della prima coclea) il materiale fino alla base della seconda ma, attraverso la contrapposta filettatura della coclea orizzontale, crea nel punto d’incrocio una camera di compressione del materiale, che favorisce il riempimento della coclea verticale e le consente di lavorare con maggiore efficienza”.

La Corte d’appello, nel confermare la sentenza del giudice di primo grado ha ritenuto che “fosse già noto il sistema di trasporto caratterizzato dall’accoppiamento di due coclee, l’una orizzontale e l’altra verticale; che la novità del macchinario brevettato dalla WAM fosse costituito dall’anzidetta camera di compressione, creata dall’inversione del senso di rotazione della vite dopo il punto d’incrocio delle due coclee; che un macchinario siffatto, tuttavia, non potesse essere qualificato come invenzione industriale, ma come semplice modello di utilità”.

La Corte d’appello ha ulteriormente argomentato che la camera di compressione in questione “non realizza un “prodotto nuovo”, nè assolve ad una funzione fino a quel momento “sconosciuta”: esso, infatti, realizza comunque l’effetto di trasportare e poi di sollevare il materiale attraverso la combinazione di due viti senza fine, l’una orizzontate e l’altra verticale, per cui si limita a conferire al (già noto) meccanismo di coclee accoppiate una maggiore efficienza”.

Tale motivazione appare del tutto corretta sotto il profilo dei principi di diritto enucleati da questa Corte (peraltro richiamati nella motivazione della sentenza) che ha in diverse occasioni affermato che “il R.D. n. 1411 del 1940, art. 1, (ora D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 86) stabilisce – per quanto qui interessa – che “il R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, sulle invenzioni industriali, oltre che a tali invenzioni, si applica anche alla materia dei modelli di utilità”; l’art. 2, comma 1, dello stesso decreto (ora D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 82), prevede poi che “possono costituire oggetto di brevetto per modelli di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia, o comodità di applicazione o di impiego, a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti d’uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti” (Cass 8510/08).

“In conformità a tale normativa si ritiene (Cass. 3 settembre 1998 n. 8735) che, ai fini del riconoscimento del brevetto per modello di utilità, occorra la sussistenza di entrambi i requisiti, formale e sostanziale, al pari di quanto richiesto per l’invenzione industriale, sicchè il difetto di uno di essi impedisce in ogni caso la brevettibilità del modello. Per i modelli di utilità, quindi, il rinvio alla legge sulle invenzioni vale a pieno titolo, sia sotto il profilo formale sia sotto quello sostanziale dell’originalità o novità intrinseca, con la differenza che, mentre per l’invenzione essa deve riguardare lo strumento, l’utensile o dispositivo meccanico, il prodotto o risultato industriale e l’applicazione tecnica di un principio scientifico, la novità intrinseca del modello si presenta ed opera sul piano dell’efficacia e della comodità di impiego di macchine, strumenti, utensili od oggetti già conosciuti ed utilizzati, in particolare, la novità intrinseca è connessa, nel modello di utilità, ad un’idea nuova che, pur non essendo tale da far qualificare il trovato come vera e propria invenzione, tuttavia, configurando diversamente un meccanismo già noto, gli consente di fornire nuova utilità, con soluzioni od accorgimenti che vadano oltre la mera applicazione di regole elementari e conferiscano un incremento di efficienza od una maggiore comodità d’impiego”. ( da ultimo Cass 8510/08).

La motivazione in esame appare poi congrua e logicamente argomentata sotto il profilo fattuale sulla base delle emergenze processuali, la stessa, pertanto, sfugge ad ogni controllo di legittimità in questa sede alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui la distinzione tra invenzione e modello di utilità spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (Cass 6018/01; Cass 12986/01;Cass 8735/98).

Le censure che la società ricorrente muove a tale motivazione – volte a sostenere il carattere di invenzione industriale del trovato, tendono in realtà a proporre una diversa interpretazione delle risultanze processuali, in tal modo investendo inammissibilmente il merito della decisione impugnata.

In sostanza, ciò che si propone con il motivo di ricorso in esame è una rivalutazione – che questa Corte non può compiere – dell’effettivo carattere innovativo del meccanismo attraverso un esame tecnico della sua struttura e del suo funzionamento , e, cioè, in altri termini una nuova valutazione in punto di fatto degli elementi di causa.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 3000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

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