Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13893 del 07/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 07/07/2016), n.13893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel giudizio per regolamento di competenza d’ufficio sollevato dal

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA con ordinanza depositata il 29 ottobre

2015 nel procedimento tra:

R.R.L.;

e

ROMA CAPITALE;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso

per l’accoglimento dell’istanza di regolamento e per la dichiarazione

di competenza del Giudice di pace di Roma.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con ordinanza in data 29 ottobre 2015, il Tribunale di Roma ha richiesto d’ufficio, ex art. 45 c.p.c., il regolamento in ordine alla competenza a decidere la causa introdotta da R. R.L. nei confronti di Roma Capitale e Spa Equitalia Nord;

che tale ordinanza è stata emessa nel giudizio di opposizione avverso il sollecito di pagamento n. (OMISSIS) notificato dalla suddetta Società, con cui si ingiungeva di pagare la complessiva somma di Euro 14.312,09, che l’intimata aveva in precedenza omesso a fronte di plurime contravvenzioni stradali accertate dal Comune di Roma oggetto di cartelle di pagamento;

che il giudice richiedente ha ritenuto prospettarsi il conflitto negativo di competenza, atteso che, in precedenza, il Giudice di pace di Roma, con ordinanza del 6/11/2013, aveva declinato la propria competenza per materia a conoscere la medesima causa in favore del magistrato professionale;

che la richiesta di regolamento di competenza è stata avviata alla trattazione camerale sulla base delle seguenti conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c.:

“L’istanza di regolamento di competenza appare fondata.” “Invero, sebbene non sia impugnata la cartella di pagamento, nel sistema dell’esecuzione esattoriale regolata dal D.P.R. n. 602 del 1973, il successivo sollecito di pagamento si pone come atto dell’Agente della riscossione, finalizzato all’avvio ed alla prosecuzione dell’azione esecutiva esattoriale”.

“Ne deriva che, qualora il procedimento esecutivo speciale sia iniziato per pretese concernenti sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S., la tutela è assicurata dinanzi al giudice ordinario con il rimedio dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 1, – come nel caso di specie, o eventualmente agli atti esecutivi – in quanto rivolto a contestare il diritto di procedere esecutivamente, prima di procedere al pignoramento, quale primo atto esecutivo (o, eventualmente, al fermo amministrativo, per fini cautelari)”.

“Orbene, nel caso di opposizione c.d. pre-esecutiva, è competente il giudice indicato dalla legge come competente per materia e valore in ordine alla contestazione del titolo, sicchè, per quanto attiene alla contestazione del provvedimento sanzionatorio de quo, il giudice indicato come competente dalla L. n. 689 del 1981, art. 22-bis (attualmente, D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7 norma speciale regolatrice della materia), deve ritenersi il giudice di pace”.

“Pertanto, va affermato che, avuto riguardo ai delineati criteri di competenza per materia, la cognizione dell’opposizione al sollecito di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del C.d.S., configurata come opposizione all’esecuzione, spetta alla competenza del giudice di pace, così come la cognizione dell’opposizione al verbale di accertamento ed alla cartella esattoriale presupposti, anche qualora venga invocato l’annullamento di questi ultimi atti, poichè così si contesta comunque il diritto dell’Agente della riscossione di procedere esecutivamente ai sensi dell’art. 615 c.p.c.”.

Considerato che il Collegio rileva, preliminarmente, la tardività nella proposizione del conflitto di competenza;

che anche ai fini della richiesta di regolamento di competenza d’ufficio valgono le regole poste dall’art. 38 c.p.c., sicchè il giudice dinanzi al quale la causa viene riassunta a seguito di declaratoria di incompetenza deve richiedere il regolamento di competenza entro i limiti temporali fissati dalla menzionata disposizione e, cioè, non oltre l’udienza di prima comparizione e trattazione o, per lo meno, entro tali limiti deve riservarsi di richiederlo (Cass., Sez. 3, 29 marzo 2003, n. 4863; Cass., Sez. 6-3, 20 luglio 2011, n. 15951);

che nella specie il Tribunale ha invece rilevato d’ufficio la propria incompetenza, sollevando conflitto, una volta superata tale preclusione;

che, infatti, dagli atti di causa emerge che il processo dinanzi al Tribunale ha avuto una prima udienza il 29 ottobre 2004, una seconda udienza il 18 febbraio 2015 ed una terza udienza, dedicata alla discussione della causa, il 22 ottobre 2015;

che soltanto in esito a quest’ultima udienza, ma ormai tardivamente, il Tribunale ha rilevato, per la prima volta, la propria incompetenza con l’ordinanza in data 29 ottobre 2015;

che, pertanto, il regolamento di competenza va dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva.

PQM

dichiara inammissibile il regolamento di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione sesta civile – 2, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

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