Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13892 del 31/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13892 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

C,

ORDINANZA
sul ricorso 14711-2011 proposto da:
ANTONACCI ELENA ANNA CLELIA, ANTONACCI ELIA,
ANTONACCI PAOLO, nella qualità di eredi di Sorgente Giovanna
Rosa e Antonacci Elio Nicola Concezio (quest’ultimo già erede di
Sorgente Giovanna Rosa, DI PUMPO MARIA TERESA,
ANTONACCI FABIO, quali eredi di Antonacci Elio Nicola
Concezio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI
PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato MAZZA RICCI
GIGLIOLA, che li rappresenta e difende giusta mandato a margine del
ricorso;
– ricorrenti contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

Data pubblicazione: 31/05/2013

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
y.
,

-resistente –

avverso la decisione n. 659/03/2010 della COMMISSIONE

10/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;
udito l’Avvocato Mazza Ricci Gigliola, difensore dei ricorrenti che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che
ha concluso come da relazione.

,

Ric. 2011 n. 14711 sez. MT – ud. 17-04-2013
-2-

TRIBUTARIA CENTRALE di BARI dell’11/03/2010, depositata il

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva

La CTC — sezione regionale di Bari ha respinto il ricorso di Antonacci Elio ed altri 4
contro la sentenza n.397/03/1994 della CT di secondo grado di Foggia che aveva
accolto parzialmente il ricorso dell’Ufficio nei confronti della sentenza della locale
Commissione di primo grado che aveva accolto il ricorso dei contribuenti ad
impugnazione di avviso di accertamento per maggiore IRPEF relativa all’anno 1975,
avviso consequenziale a quello emanato nei confronti della società “Salus Medicinali
snc” ai fini della tassazione (“per trasparenza”) dei maggiori redditi imputabili ai fini
IRPEF anche ai soci dei maggiori ricavi accertati in capo alla menzionata società.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che la Commissione ha ritenut
di non doversi discostare dalla decisione cui è pervenuta la Commissione di secondo
grado che aveva determinato il reddito imponibile dei ricorrenti nella misura
derivante dal reddito determinato per lo stesso anno di imposta a carico della predetta
società
I contribuenti hanno interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’Agenzia non si è costituita.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, preliminarmente rispetto all’esame dei motivi di impugnazione proposti dalle
parti ricorrenti, occorre porre rilievo sulla questione dell’omessa pronuncia, da parte
del giudice del merito e in controversia caratterizzata da litisconsorzio necessario tra
le parti, sulla questione dell’integrazione del contradditorio.

3

letti gli atti depositati

Risulta infatti che la Commissione Centrale, pur dando atto che il reddito accertato in
capo ai soci è diretta conseguenza di quello accertato per il medesimo anno di
imposta a carico della società (e per quanto nessuna espressa censura fosse stata
proposta a tale proposito), non ha affatto provveduto sulla questione relativa al
necessario contraddittorio tra soci e società.

imposto al giudicante di sollevare d’ufficio la questione, indipendentemente
dall’espressa censura di parte.
Infatti, con nota pronuncia che ha determinato il cambiamento di un risalente
indirizzo giurisprudenziale (Cass.Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008), questa
Corte ha avuto modo di evidenziare che:”In materia tributaria, l’unitarietà
dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle
società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei
soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio,
proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla
percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un
solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la
società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -,
sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la
controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta
controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei
ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione
dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di
litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da
uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi
dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo alt
29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è
affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di
ufficio”.

4

Ed invero, l’esistenza di un litisconsorzio necessario tra i predetti soggetti, avrebbe

Poiché è pacifico che nella specie qui in esame il contradditorio non sia stato
integrato —nei confronti dei restanti soci e della società in relazione al reddito della
quale dovrà essere stabilito il reddito da partecipazione imputabile ai soci- in
ossequio al principio sopra richiamato, non resta che annullare la pronuncia qui
impugnata e rimettere la controversia al giudice di primo grado (la CTP di Foggia),

l’integrazione del contradditorio nei confronti delle altre parti necessarie.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 30 novembre 2012.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa per contestare la
necessità del rilievo del litisconsorzio necessario, alla luce del fatto che la società di
persone da cui il reddito di partecipazione deriva sarebbe medio tempore estinta,
senza peraltro documentare detto assunto sicchè esso (ove mai possa avere rilievo ai
presenti fini) non può essere tenuto in conto alcuno;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.
La Corte, provvedendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTP
di Foggia che, in diversa composizione e previa integrazione del contraddittorio tra
le parti necessarie, provvederà sul ricorso introduttivo oltre che sulle spese di lite del
presente grado.
Così deciso in Roma il 17aprile 2013.

affinché provveda al rinnovo di tutta la procedura irritualmente esperita, previa

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