Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13892 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 23/06/2011), n.13892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8949/2010 proposto da:

P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI

PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VENERI

MASSIMO, giusta procura alle liti a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VESPASIANO 17-A, presso lo studio dell’avvocato INCANNO’ GIUSEPPE,

che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1776/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

27/04/09, depositata il 19/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Il 21 marzo 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“1.- Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Venezia ha respinto la domanda proposta da P.G. contro la s.p.a. Axa Assicurazioni, per ottenere il pagamento dell’indennizzo stabilito da una polizza assicurativa a copertura di spese sanitarie.

La Corte di appello ha accolto l’eccezione della compagnia assicuratrice, secondo cui il ricovero subito dalla P. riguardava cure dietetiche, non coperte dalla garanzia.

La P. propone tre motivi di ricorso per cassazione.

Resiste Axa con controricorso.

2.- Con il primo motivo la ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia omesso di rilevare la violazione del contraddittorio nel corso delle operazioni peritali, poichè il CTU non ha trasmesso ai consulenti di parte una bozza della relazione, prima di depositarla, si da consentire loro di esprimere il loro parere.

2.1.- Il motivo è manifestamente infondato.

Circostanza essenziale è che i CTP partecipino alle operazioni peritali ed abbiano la possibilità di esprimere il loro parere, indipendentemente dalle modalità con cui ciò avviene. L’invio della bozza della relazione non è prescritto dalla legge ed è irrilevante, ove il CTP sia stato comunque sentito.

3.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe assunto la propria decisione tenendo conto solo in parte delle osservazioni del CTU ed omettendo di prendere in esame la parte in cui la relazione peritale dichiara di non poter escludere che la paziente manifestasse una sindrome dispeptica, cioè malattia che avrebbe reso necessario il ricovero.

3.1.- Il motivo è inammissibile.

Spetta ai giudici del merito valutare gli elementi probatori acquisiti al giudizio ed il carattere più o meno convincente dei rilievi del CTU, soprattutto se espressi in forma possibilistica e dubitativa.

Sulla base dell’esame del complessivo contenuto della relazione peritale la Corte di appello è pervenuta alla convinzione che il ricovero di cui la ricorrente chiede il rimborso non sia stato causato da malattia coperta dalla polizza, ma da problemi dietetici.

Trattasi di valutazione di merito, congruamente e logicamente motivata, nella quale non è consentito a questa Corte di interferire.

4.- Il terzo motivo, con cui la ricorrente lamenta di essere stata condannata alla rifusione delle spese dei due gradi del giudizio, sebbene la sentenza di primo grado sia stata annullata, nella parte in cui ha dichiarato improcedibile la domanda, è manifestamente infondato.

A fronte del rigetto della domanda in appello, ancorchè nel merito anzichè per ragioni di rito, l’appellante non può essere considerata vittoriosa in primo grado e correttamente la Corte di appello ha proceduto alla liquidazione delle spese sulla base dell’esito complessivo del giudizio.

5.- Propongo che il ricorso sia rigettato, con procedimento in camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

– Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria non valgono a disattendere.

Vero è che la consulenza di ufficio presenta qualche aspetto di ambiguità, nell’escludere la malattia, ma la Corte di appello ha motivato la sua soluzione anche in base al rilievo che l’onere di fornire la prova che si sia verificato un evento coperto da assicurazione è a carico dell’assicurato e che nella specie la ricorrente non ha offerto alcun elemento di prova, in aggiunta alla CTU (certificati medici, attestazioni del personale che l’ebbe in cura presso la clinica, prove testimoniali od altra documentazione relativa ai disturbi di cui ebbe a soffrire prima del ricovero, eventi che hanno determinato la decisione di ricoverarsi, ecc.).

Sicchè la decisione impugnata non appare suscettibile di censura.

Il ricorso deve essere rigettato.

Considerata la natura della controversia e delle questioni trattate, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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