Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13892 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. III, 06/07/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 06/07/2020), n.13892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20034/2017 proposto da:

Italfondiario S.p.a., quale procuratore della S.P.V. IEFFE Tre

S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica,

elettivamente domiciliato in Roma, alla via Lima n. 29 presso

l’avvocato Giuseppe Cosco, rappresentato e difeso dall’avvocato

Massimo Larussa;

– ricorrente –

contro

Curatela Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona curatore in carica,

elettivamente domiciliato in Roma alla via Fratelli Rosselli n. 2,

presso lo studio dell’avvocato Brunella Ariganello che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Marcello Martino;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 00400/2017 del TRIBUNALE di CATANZARO,

depositata il 28/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/02/2020 da Dott. Cristiano Valle.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1) E’ impugnata per cassazione da Italfondiario S.p.a., quale procuratore di S.P.V. IEFFE Tre S.p.a., ai sensi dell’art. 111 Cost., con due motivi, la sentenza, n. 00400 in data 28/02/2017, del Tribunale di Catanzaro che, in giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ha accolto l’opposizione del fallimento (OMISSIS) s.r.l. e ritenuto che la somma di oltre Euro trentacinquemila, originariamente richiesta dell’Italfondiario S.p.a., ma pervenuta in forza di successive cessioni di credito alla S.P.V. IEFFE Tre S.p.a. (che continua ad essere rappresentata dall’Italfondiario S.p.a.), ed assegnata, in via provvisoria, con diverse ordinanza succedutesi nel corso della procedura esecutiva individuale (ordinanze del 25/03/ e del 21/10 2014), dal giudice dell’esecuzione immobiliare al creditore privilegiato, dovesse essere ripartita esclusivamente in sede fallimentare e non come privilegiata in via di prededuzione in favore dell’Italfondiario.

1.1.) Resiste con controricorso il Fallimento della (OMISSIS) S.r.l. 1.2) Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso.

1.3.) Il solo fallimento controricorrente ha depositato, nel termine di legge, memoria per l’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) Il primo motivo di ricorso censura la sentenza del Tribunale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione al R.D. 16 giugno 1905, n. 646, artt. 40 e 42 e del D.Lgs. 01 settembre 1993, n. 385, art. 161, comma 6, nonchè della L. Fall., art. 51 ed afferma che solo la quota di credito eccedente il credito assistito dal privilegio fondiario deve essere attribuita alla procedura fallimentare dopo che il credito fondiario è stato integralmente soddisfatto nell’esecuzione individuale.

2.1.) Il secondo motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per vizio di extrapetizione e violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la sentenza impugnata tenuto conto delle conclusioni rassegnate nell’atto introduttivo in primo grado del giudizio di merito e conseguentemente ritenuto di assegnare alla curatela fallimentare della (OMISSIS) S.r.l. l’intero ammontare del ricavato dalla vendita del compendio pignorato.

3) Il primo motivo è fondato.

3.1) La sentenza impugnata in questa sede ha ritenuto, come risulta dal testo del dispositivo, l’illegittimità delle ordinanze del giudice dell’esecuzione immobiliare (Es. Immobiliare n. 27 del 1987 Reg. E. pendente presso il Tribunale di Catanzaro, ordinanze del 25/03 e del 21/10/2014) che avevano attribuito all’Italfondiario S.p.a. l’intero ricavato dalla vendita immobiliare, salve, in ogni caso, a quanto è dato comprendere sulla base degli atti regolamentari, le successive determinazioni del riparto in sede fallimentare ad opera del giudice delegato presso il Tribunale di Lamezia Terme, ossia del giudice che aveva dichiarato il fallimento e dinanzi al quale il creditore fondiario aveva avanzato istanza di ammissione al passivo.

3.2) Il Tribunale, tuttavia, nell’affermare la detta illegittimità non ha adeguatamente argomentato, in quanto in motivazione ha ritenuto comunque sussistente in favore del creditore fondiario il privilegio, quantomeno processuale, di iniziare o proseguire l’azione esecutiva nei confronti del creditore dichiarato fallito, ai sensi della L. Fall., art. 51, ed ha, quindi, ribadito che l’assegnazione da parte del giudice dell’esecuzione al creditore munito di privilegio fondiario delle somme ricavate dalla vendita immobiliare assumeva carattere provvisorio, in quanto, in costanza dell’esecuzione concorsuale grava in ogni caso sull’Istituto di credito l’onere di insinuarsi al passivo del fallimento, così da consentire la graduazione dei crediti da parte degli organi della procedura fallimentare.

L’affermazione, pertanto, di cui al prosieguo della motivazione ed al dispositivo, dell’illegittimità delle ordinanze di assegnazione delle somme rivenienti dalla vendita immobiliare non è corretta, in quanto viene ad incidere su provvedimenti provvisori, insuscettibili di ledere la posizione della procedura concorsuale, posto che è incontroverso chè l’Italfondiario S.p.a., e comunque il soggetto che aveva acquistato il credito assistito dal relativo privilegio, intendesse sottoporsi alla verifica dei crediti in sede concorsuale, con eventuale falcidia di quanto già ricevuto in via provvisoria.

3.3) La conclusione della sentenza in scrutinio, pur se corretta nella prima parte della motivazione, in quanto rispondente alla giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. n. 23482 del 28/09/2018, Rv. 652465 – 02 e Rv. 652465 – 01): secondo la quale: “In tema di espropriazione immobiliare iniziata o proseguita da un istituto di credito fondiario dopo la dichiarazione di fallimento dell’esecutato, la provvisoria distribuzione delle somme ricavate dalla vendita forzata deve essere eseguita in base ai provvedimenti (anche non definitivi) di accertamento, determinazione e graduazione del credito fondiario emessi in sede fallimentare, sicchè il creditore fondiario, per ottenere la provvisoria assegnazione del ricavato, è in ogni caso onerato di dimostrare la propria ammissione al passivo del fallimento; il curatore fallimentare, qualora richieda l’attribuzione di somme relative ad eventuali crediti di massa maturati in sede fallimentare, preferiti al credito fondiario, e la conseguente decurtazione dell’importo da assegnare all’istituto procedente, è tenuto a costituirsi nel processo esecutivo e a provare l’emissione di formali provvedimenti (idonei a divenire stabili ai sensi della L. Fall., art. 26) che – direttamente o indirettamente, ma inequivocabilmente dispongano la suddetta graduazione.” e “In tema di espropriazione immobiliare iniziata o proseguita da un istituto di credito fondiario dopo la dichiarazione di fallimento dell’esecutato, la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita forzata da parte del giudice dell’esecuzione ha carattere provvisorio e può divenire definitiva soltanto in esito al riparto in sede fallimentare, sicchè il curatore è legittimato ad agire per ottenere la restituzione degli importi percepiti in eccedenza dal creditore fondiario a titolo di anticipazione in sede esecutiva.” non perviene ad una conclusione conseguente ed esaustiva in punto di diritto, in quanto perviene alla dichiarazione di illegittimità delle ordinanze di assegnazione emanate dal giudice dell’esecuzione.

3.4) La corretta applicazione dei richiamati principi, che già erano desumibili dalla giurisprudenza di questa Corte prima dell’intervento chiarificatore del 2018 (si veda in particolare Cass. n. 06377 del 30/03/2015 Rv. 634946 – 01), ed ai quali pure il Tribunale di Catanzaro aveva in tesi dichiarato di aderire, non avrebbe potuto comportare l’affermazione di illegittimità delle ordinanze di assegnazione adottate da parte del giudice dell’esecuzione immobiliare.

3.5) La questione di diritto intertemporale, sulla quale si appiglia la difesa del fallimento (OMISSIS) S.r.l., e relativa all’intervenuta abrogazione del R.D. n. 646 del 1905 che tuttavia, continuerebbe ad applicarsi alle procedure esecutive, quale quella in esame, già in corso alla data di entrata in vigore del t.u.b., giusta il disposto dell’art. 161, comma 6 t.u.b., è in parte inammissibile, in quanto non posta nei tempi adeguati nella fase di merito ed in parte infondata, in quanto la normativa originaria sul credito fondiario è stata modificata dall’art. 58 t.u.b. nel senso del riconoscimento del privilegio fondiario su base oggettiva, ossia della natura intrinseca del credito come originariamente concesso ed erogato, e non sulla base della qualificazione soggettiva dell’erogante, e le successive disposizioni in materia di cessione dei crediti e segnatamente la L. 30 aprile 1999, n. 130, art. 4 e art. 7.1 (in GU n. 111 del 14/05/1999), recante “Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti” hanno ribadito l’applicabilità dell’art. 58 t.u.b., e segnatamente del comma 3 di esso (che e così formulato: 3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonchè le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.) anche alle cessioni di crediti cd. deteriorati, e, quindi, in via generale, con la conseguenza che il privilegio andrebbe in ogni caso riconosciuto anche alla società cessionaria dell’originario credito (appunto fondiario).

4) Il primo motivo di ricorso è, pertanto, accolto.

4.1) L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta assorbimento del secondo.

La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata, per nuovo esame, al Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione, che, nel deciderla, si atterrà a quanto in questa sede statuito, non potendosi decidere allo stato degli atti, risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto.

5) Il giudice di rinvio designato provvederà, altresì, alla regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

6) Conformemente all’enunciato della giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198 – 04: “Il giudice dell’impugnazione non e tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non e inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrate rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione), dovendo invece rendere l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono”), trattandosi di fattispecie di accoglimento del ricorso, non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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