Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13892 del 01/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 01/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.01/06/2017),  n. 13892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23341-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 443/20/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 23/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’01/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. oggetto del giudizio è l’impugnazione del silenzio-rigetto dell’istanza di rimborso delle ritenute Irpef operate sulla liquidazione erogata al contribuente dal Fondo di previdenza complementare per il personale della Banca Commerciale Italiana, senza scomputo dalla base imponibile ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 2 (ora art. 19), – dei contributi del 7,75% versati dal dipendente sino al 31/12/94;

2. l’amministrazione deduce che, in realtà, dal 1955 al 1994 è stato applicato un meccanismo di incrocio contributivo (cd. chassè – croisè) che formalmente imputava al lavoratore il contributo versato al Fondo, ed al datore di lavoro quello obbligatorio per legge in favore dell’Inps, gravante sul lavoratore, censurando altresì la violazione dell’art. 48, comma 2, lett. a) (ora art. 51) TUIR per cui non concorrono a formare il reddito solo i contributi previdenziali obbligatori per legge, non anche quelli della previdenza complementare facoltativa.

Considerato che:

3. a fronte del precedente di Cass. 1156/10 invocato in ricorso (conf. Cass. 13779/14), in materia si registra il precedente specifico difforme su cui ha fatto leva la proposta di rigetto del relatore (Cass. 27079/16; cfr. Cass. SU 13642/11);

4. all’esito della camera di consiglio il collegio ha quindi ritenuto la causa non di pronta e immediata soluzione, a sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5).

PQM

 

rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice e dispone rinvio a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA