Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13892 del 01/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 01/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.01/06/2017), n. 13892
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 23341-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.P.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 443/20/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 23/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’01/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
1. oggetto del giudizio è l’impugnazione del silenzio-rigetto dell’istanza di rimborso delle ritenute Irpef operate sulla liquidazione erogata al contribuente dal Fondo di previdenza complementare per il personale della Banca Commerciale Italiana, senza scomputo dalla base imponibile ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 2 (ora art. 19), – dei contributi del 7,75% versati dal dipendente sino al 31/12/94;
2. l’amministrazione deduce che, in realtà, dal 1955 al 1994 è stato applicato un meccanismo di incrocio contributivo (cd. chassè – croisè) che formalmente imputava al lavoratore il contributo versato al Fondo, ed al datore di lavoro quello obbligatorio per legge in favore dell’Inps, gravante sul lavoratore, censurando altresì la violazione dell’art. 48, comma 2, lett. a) (ora art. 51) TUIR per cui non concorrono a formare il reddito solo i contributi previdenziali obbligatori per legge, non anche quelli della previdenza complementare facoltativa.
Considerato che:
3. a fronte del precedente di Cass. 1156/10 invocato in ricorso (conf. Cass. 13779/14), in materia si registra il precedente specifico difforme su cui ha fatto leva la proposta di rigetto del relatore (Cass. 27079/16; cfr. Cass. SU 13642/11);
4. all’esito della camera di consiglio il collegio ha quindi ritenuto la causa non di pronta e immediata soluzione, a sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5).
PQM
rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice e dispone rinvio a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2017