Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13891 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 23/06/2011), n.13891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8746/2010 proposto da:

M.A. (OMISSIS), nella qualità di

amministratore del “CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio

dell’avvocato SANDULLI MICHELE, che li lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato NARDONE ANTONIO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PRATI FISCALI 284, presso lo studio dell’avvocato

MARGIOTTA LORENZO, rappresentato e difeso dagli avvocati NAPOLITANO

ANTONIO, PROVERA MARCO, giusta procura a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 2840/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

24/09/09, depositata il 02/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato Provera Marco, difensore del controricorrente e

ricorrente incidentale che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI che conferma

la relazione scritta.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO E DIRITTO

– Il 21 marzo 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“1. M.A., quale amministratore del Condominio (OMISSIS), ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Ave11ino che gli ha ingiunto di pagare all’arch.

D.A. Euro 43.431,83, a compenso della progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione dello stabile condominiale a seguito del terremoto del 1980, tenuto conto delle provvidenze previste dalla legge allo scopo.

Assumeva l’opponente che i lavori non erano stati eseguiti e che nulla doveva essere pagato per la mera progettazione.

Il Tribunale ha accolto la domanda del D. entro i limiti di Euro 37.353,99, oltre accessori, e la Corte di appello di Napoli ha respinto sia l’appello principale del Condominio, sia l’appello incidentale del D..

Il M. propone sei motivi di ricorso per cassazione.

Resiste il D. con controricorso, proponendo un motivo di ricorso incidentale.

2.- Con il primo e il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di varie norme del codice civile, fra cui gli artt. 1362, 2234, 2237 e 2967 c.c., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, per avere la sentenza impugnata disatteso il principio della post-numerazione, in base al quale il prestatore d’opera intellettuale ha diritto al pagamento solo al completamento del lavoro, e per avere riconosciuto il diritto del D. al compenso, sebbene l’incarico conferitogli contemplasse non la sola progettazione, ma anche per la direzione dei lavori, ed i lavori non siano stati eseguiti.

2.1.- I motivi sono manifestamente infondati.

Correttamente ha rilevato la sentenza impugnata che, nel caso di cessazione anticipata dell’incarico, il professionista ha comunque diritto al compenso per l’opera svolta e che la subordinazione del diritto al compenso al fatto che l’opera sia eseguita per intero deve risultare da specifica pattuizione, di cui non è stata dimostrata l’esistenza. Il contenuto della delibera condominiale di attribuzione dell’incarico – che il ricorrente richiama a supporto della sua tesi – è stata giustamente ritenuta irrilevante, dal momento che essa dispone soltanto che l’architetto era tenuto a chiedere esplicita autorizzazione all’assemblea per redigere un nuovo progetto, ove quello effettuato non fosse in linea con i requisiti prescritti dalla legge per ottenere i contributi pubblici. Ma nulla dispone quanto al corrispettivo od a condizioni e limiti per il relativo pagamento.

3.- Con il terzo e il quarto motivo, sempre denunciando violazione degli artt. 2697, 1362, 1321, 2232 e 2237 c.c., il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto dimostrato il fatto che il finanziamento è stato successivamente concesso, in mancanza di ogni prova della circostanza, e che abbia quantificato il compenso senza tenere conto del fatto che, avendo esercitato il recesso dal rapporto prima del compimento dell’opera, il professionista avrebbe avuto diritto al solo rimborso delle spese e ad un compenso commisurato al risultato utile del suo lavoro: risultato utile che nella specie sarebbe del tutto mancato.

4. – I suddetti motivi – che possono essere congiuntamente esaminati perchè connessi – sono manifestamente infondati. L’adeguatezza del compenso in relazione al lavoro svolto è questione di fatto, che i giudici di merito hanno esaminato e risolto sulla base della documentazione allegata agli atti, con decisione di merito congruamente motivata, nella quale non è consentito a questa Corte di interferire. La riduzione del compenso in relazione al risultato utile del lavoro è disposta dalla legge nel caso di recesso del professionista senza giusta causa (art. 2237 c.p.c., comma 2), cioè in situazione di cui non risulta essere stata prospettata l’esistenza, nelle competenti sedi di merito.

5.- Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione della L. 2 marzo 1949, n. 143, art. 18 – Tariffe professionali ingegneri e architetti, e vizi di motivazione, per avere la Corte di appello riconosciuto all’architetto la maggiorazione del 25%, spettante nei casi in cui, su accordo delle parti, sia attribuito al professionista un incarico parziale (progettazione senza direzione dei lavori), sebbene nel caso in esame l’incarico fosse stato globale ed il lavoro non sia stato completato a causa del recesso del professionista.

5.1.- Il motivo è fondato.

Il testo della tariffa professionale è inequivocabile nel senso che la maggiorazione spetta nei casi in cui l’incarico originario al professionista fosse limitato ad alcune funzioni parziali, mentre è pacifico che, nel caso in esame, l’incarico comprendeva anche la direzione dei lavori e non è stato portato a termine.

La sentenza impugnata ha erroneamente applicato la disposizione in termini indiscriminati, ad ogni caso di svolgimento parziale dell’incarico e deve essere per questa parte cassata.

6.- Con il sesto motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 115 c.p.c., della citata L. n. 143 del 1949, art. 14, relativa alla tariffa professionale, e vizi di motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha applicato le voci relative ad immobili di categoria I d) – Palazzi e case signorili, anzichè quelle comprese nella categoria I g) – Strutture in cemento armato, di cui all’art. 14 cit., omettendo di prendere in esame il certificato rilasciato dall’ufficio tecnico erariale del Comune di (OMISSIS), nel quale si da atto che l’immobile non è sottoposto al vincolo di cui alla L. n. 1089 del 1939. Lamenta che la Corte di appello abbia omesso ogni indagine tecnica in proposito, applicando la tariffa più elevata.

6.1.- Le censure debbono essere condivise.

La Corte dì appello ha effettivamente motivato la sua decisione in termini eccessivamente sbrigativi, mediante un fugace richiamo al un parere della Soprintendenza (non meglio specificato) e senza prendere in esame il documento citato dal ricorrente, che appare in contrasto con esso. A fronte delle ambigue risultanze documentali, la determinazione del quantum avrebbe richiesto più ampia e specifica motivazione, se non apposita indagine tecnica sul punto.

7.- L’unico motivo del ricorso incidentale è inammissibile perchè generico e privo dell’indicazione dei presupposti di fatto e di diritto su cui le doglianze si fondano.

5. – Propongo che la vertenza sia decisa con procedimento in Camera di consiglio, con l’accoglimento del quinto e del sesto motivo del ricorso principale e con il rigetto di tutti gli altri motivi e del ricorso incidentale”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

– Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.

– Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato in diritto:

1.- Il Collegio preliminarmente dispone la riunione dei due ricorsi (art. 335 c.p.c.).

2.- Nel merito, condivide la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore, che le argomentazioni contenute nelle memorie non valgono a disattendere.

2.1.- Per quanto concerne il ricorso principale, le ulteriori argomentazioni circa la fondatezza del primo e del secondo motivo attengono al merito della controversia, cioè all’interpretazione dell’accordo fra le parti ed alla valutazione circa l’utilizzabilità o meno della prestazione parziale (mera progettazione): questioni non censurabili in questa sede (anche a prescindere dalla circostanza che ben avrebbe potuto il progetto essere utilizzato da altri architetti, a cui il Condominio avesse inteso affidare l’esecuzione dei lavori):

questioni, fra l’altro, decise in modo conforme nei due gradi del giudizio di merito. Quanto alla concessione del contributo pubblico, che la Corte di appello avrebbe ritenuto dimostrata e che sarebbe in realtà insussistente, il prospettato errore riguarderebbe un accertamento di fatto e avrebbe dovuto essere fatto valere in sede di revocazione della sentenza.

Le ulteriori censure non valgono a confutare le argomentazioni esposte nella relazione.

2.2.- Quanto al ricorso incidentale, la sentenza della Corte costituzionale 11 luglio 1984 n. 192 concerne i casi in cui l’incarico all’architetto, inizialmente completo, divenga successivamente parziale “per motivo ascrivibile al committente”:

circostanza di fatto – che nella specie non risulta dimostrata (nè discussa).

Gli ulteriori rilievi circa il carattere signorile del palazzo non valgono a confutare il giudizio di insufficienza della motivazione della Corte di appello sul punto.

Entrambi i ricorsi debbono essere rigettati.

Considerata la reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio si compensano.

P.Q.M.

La Corte di cassazione riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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