Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13891 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. I, 09/06/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 09/06/2010), n.13891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.B. (c.f. (OMISSIS)), B.R. (c.f.

(OMISSIS)), M.G. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZZA GIUNONE REGINA 1, presso

l’avvocato CARLEVARO ANSELMO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GALVAGNO BECCARIA CARLA, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

INTESA GESTIONE CREDITI S.P.A.;

– intimata-

avverso la sentenza n. 621/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 14/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2010 dal Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato A. CARLEVARO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione, ritualmente notificata, B.B., B. R. e M.G., fideiussori, e la Sinopsy S.r.l., debitrice principale, convenivano davanti al Tribunale di Alba la Banca Commerciale Italiana S.p.a., per sentire revocare il decreto ingiuntivo dal Presidente del Tribunale di Alba in data 25.06.1993, a loro carico e a favore della Banca, per crediti, a vario titolo, della Banca stessa.

Costituitosi il contraddittorio, la Banca chiedeva rigettarsi l’opposizione e, successivamente (dopo che la Sinopsy Sri era fallita ed il giudizio interrotto era stato riassunto dai fideiussori), la condanna dei fideiussori stessi al pagamento di ulteriori somme di cui si affermava creditrice.

Il Tribunale di Alba, con sentenza del 17/12/96 – 7/1/97 rigettava l’opposizione ed accoglieva la domanda di condanna degli opponenti al pagamento di ulteriore somma. Proponevano appello gli odierni ricorrenti. Si costituiva la Banca che ne chiedeva il rigetto. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza 22/1 – 13/5/1999, rigettava il gravame Contro tale sentenza proponevano ricorso per Cassazione B.B., B.R. e M.G.; resisteva, con controricorso, la Banca.

Con sentenza n. 2753/2002, questa Corte cassava la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Torino, nella parte in cui la sentenza d’appello aveva fondato esclusivamente la prova del maggior credito della Banca sull’ammissione al passivo del fallimento Sinopsy e sull’assenza di contestazione da parte di B.B., amministratore della Societa’ fallita; e nell’altra parte in cui essa aveva escluso la possibilita’ di compensazione del debito dei fideiussori con il loro credito di L. 100.000.000, quale controvalore di BOT, depositati dalla societa’ poi fallita, a garanzia dei propri debiti. Gli odierni ricorrenti riassumevano il procedimento davanti alla Corte d’Appello di Torino chiedendo la riforma della sentenza del Tribunale di Alba, secondo quanto indicato dalla Suprema Corte.

Si costituiva Intesa Gestione Crediti Spa, procuratrice di Banca Intesa Spa, nella quale si era fusa per incorporazione la Banca Commerciale Italiana, e chiedeva confermarsi la sentenza del Tribunale di Alba – La Corte d’Appello di Torino, con sentenza 3/12/2004 – 14/4/2005, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Alba, riduceva il maggior credito della Banca a L. 116.785.531, confermando nel resto la predetta sentenza.

Ricorrono per Cassazione B.B., B.R. e M. G., sulla base di due motivi.

Non ha svolto attivita’ difensiva la Intesa Gestione crediti Spa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, i ricorrenti deducono vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della prova del maggior credito della Banca rispetto a quello di cui al decreto ingiuntivo. Lamentano specificamente i ricorrenti che la Corte di merito avrebbe ritenuta raggiunta la prova del maggior credito sul presupposto dell’assenza di specifiche contestazioni al riguardo durante l’intero procedimento da parte dei fideiussori. Il motivo e’ infondato e va rigettato.

Il giudice a quo, con motivazione adeguata e non illogica, considera la mancata contestazione solo uno degli elementi di riferimento; al contrario, analizza la documentazione gia’ presente in atti, ed in particolare le copie degli effetti cambiar protestati e delle ricevute insolute, su cui la Banca fonda per gran parte il suo credito, la lettera di revoca dei fidi (che richiamavano l’ammontare complessivo del rischio di insoluti), e riduce l’importo, richiesto dalla Banca, delle somme di cui questa non ha fornito, a suo parere, idonea prova. Secondo il giudice a quo, l’ammissione di B.C.I. al passivo del fallimento Sinopsy, nonche’ la mancanza di contestazione da parte di B.B., all’epoca amministratore unico della societa’ fallita, nonche’ l’affermata assenza di specifiche contestazioni degli odierni ricorrenti . sull’ari e sul quantum, del maggior credito della Banca, sono elementi ulteriormente valutabili, ma alla luce della documentazione prodotta e specificatamente analizzata e descritta.

Con il secondo motivo, deducono i ricorrenti violazione di norme di diritto (illustrando il motivo stesso, i ricorrenti richiamano l’art. 1543 c.c. e l’art. 384 c.p.c.), con riferimento alla decisione sulla compensazione. Si lamenta che, pur ammettendo, nella specie, la possibilita’ di compensazione, secondo il principio di diritto formulato da questa Corte, tuttavia il giudice a quo ha rigettato la domanda, sostenendo che la compensazione stessa gia’ era stata effettuata, e che l’importo corrispondente al controvalore dei titoli era stato detratto, da parte della Banca, da quello dovutole.

Affermano i ricorrenti che la decisione si riferisce ad una argomentazione del tutto nuova e palesemente illegittima, tanto piu’ in un giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per violazione del principio di autosufficienza (per tutte, Cass. n. 7460/09): i ricorrenti parlano di argomentazione nuova e dunque di ampliamento della fattispecie senza fornire indicazioni ulteriori, ed in particolare senza richiamare le conclusioni in primo e secondo grado della Banca ovvero, seppur sinteticamente, le argomentazioni degli atti difensivi di controparte, cosi’ da giustificare l’affermazione circa l’assenza della questione prospettata, profilo indispensabile per accedere all’esame della fondatezza del motivo. Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

Nulla sulle spese, non avendo svolto attivita’ difensiva l’intimata.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 03 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

 

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