Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13891 del 07/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 07/07/2016), n.13891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 247-2015 proposto da:

M.W., B.M.A., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIALE DI VILLA MASSIMO 36, presso lo studio dell’avvocato

RENATO DELLA BELLA, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ARIANNA DELL’AMORE;

– ricorrenti –

contro

F.G., F.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato

LUCA CARINCI, rappresentati e difesi dall’avvocato ROBERTO ROCCARI

RICCIOLI;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di FORLI’, depositata il

15/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;

udito l’Avvocato RENATO DELLA BELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Tribunale di Forlì, con ordinanza in data 15 maggio 2014, ha respinto il reclamo proposto da B.M.A. ed altri avverso l’ordinanza emessa il 17 gennaio 2014 con cui era stata respinta la domanda cautelare, dagli stessi avanzata, di manutenzione nel possesso;

che avverso la detta ordinanza resa in sede di reclamo B.M. A. e M.W. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 22 dicembre 2014;

che gli intimati F.A. e F.G. hanno resistito con controricorso;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base della seguente relazione ex art. 380-bis c.p.c.:

“Il ricorso appare al relatore inammissibile. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6-2, 17 febbraio 2014, n. 3629), è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza sul reclamo nel procedimento possessorio a struttura eventualmente bifasica, delineata dall’art. 703 c.p.c.1, come modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in L. 14 maggio 2005, n. 80, atteso che, in caso di prosecuzione del giudizio di merito, l’ordinanza rimane assorbita nella sentenza, unico provvedimento decisorio, mentre, in caso contrario, l’ordinanza stessa acquista una stabilità puramente endoprocessuale, inidonea al giudicato, o determina una preclusione pro iudicato da estinzione del giudizio”.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati rivolti specifici rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

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