Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13891 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. III, 06/07/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 06/07/2020), n.13891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 32577/2018 R.G. proposto da:

Lkw Walter Internationale Transportorganisation AG, rappresentata e

difesa dagli Avv.ti Alessandro Pesce, Paola Mariani e Fausto

Tarsitano, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in

Roma, Via Tagliamento n. 76;

– ricorrente –

contro

Generali Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonella

Turci e Raffaele Sperati, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, Piazza Giuseppe Mazzini, n. 88;

– controricorrente –

e nei confronti di:

T.J.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino, n. 607/2018,

pubblicata il 3 aprile 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio

2020 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Il (OMISSIS), durante un trasporto internazionale di merci su strada, la parte posteriore del semirimorchio a tal fine utilizzato si incendiò, a causa del surriscaldamento di una ruota, determinando il danneggiamento del carico, costituito da una partita di 28 assali per pullman, che dal magazzino Meritor, sito in (OMISSIS) (in provincia di (OMISSIS)), era destinato al magazzino della ricevitrice acquirente Iveco Czech Republic, sito in (OMISSIS) ((OMISSIS)).

Questi i soggetti coinvolti nella vicenda e le rispettive posizioni:

– Arvin Meritor Shipment Tender (mittente);

– Trasgo S.r.l. (vettore);

– Lkw Walter Internationale Transportorganisation AG (subvettore);

– T.I. (sub-subvettore);

– Iveco Czech Republic (ricevitore);

– Alleanza Toro s.p.a. (assicuratrice del vettore, Trasgo s.r.l.), che, su richiesta della società assicurata, ebbe a corrispondere l’indennizzo direttamente a Meritor, pagando la somma di Euro 42.914,68 (pari al danno stimato dai periti, al netto della franchigia).

2. Alleanza Toro S.p.a. – sulla premessa di essersi surrogata alla propria assicurata, ex art. 1916 c.c., e di essere subentrata a quest’ultima, in virtù di cessione volontaria contenuta nell’atto di quietanza – convenne in giudizio davanti al Tribunale di Novara il subvettore (Lkw Walter Internationale Transportorganisation AG) e il sub-subvettore ( T.J.), chiedendone la condanna, in solido o in via alternativa, al risarcimento, nell’importo suindicato.

Nella resistenza delle convenute – la prima delle quali eccepì preliminarmente la prescrizione del credito, per il decorso del termine di un anno (previsto dall’art. 32, paragrafi 1 e 2, della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR)) dalla data in cui era stato respinto il primo reclamo presentato dalla Trasgo S.r.l., chiedendo comunque di essere manlevata dalla T. – il Tribunale, con sentenza del 26/5/2016, respinta detta eccezione preliminare, accolse sia la domanda della compagnia assicuratrice, sia quella di manleva della Lkw Walter.

3. La Corte d’appello di Torino, per quanto in questa sede interessa, pronunciando sull’appello interposto dalla Lkw Walter, ha confermato tale decisione, reputando inammissibili, poichè aspecifici, i motivi con i quali l’appellante si doleva del rigetto della preliminare eccezione di prescrizione del credito risarcitorio.

3.1. Ha, infatti, sul punto, rilevato che l’appellante argomentando sulla asserita mancata legittimazione di Trasgo S.r.l. a reclamare il risarcimento con le lettere dell’11/2/2010 e del 3/2/2011 (per difetto di prova, a quelle date, della sua qualità di cessionaria dei diritti di Iveco), donde l’inidoneità di detti atti a interrompere la prescrizione – trascurava di considerare la seconda autonoma ratio decidendi utilizzata dal primo giudice, che detta legittimazione aveva affermato anche in ragione della qualità, al contempo rivestita da Trasgo s.r.l., di parte contraente con il sub-vettore LKW Walter: qualità che, secondo il primo giudice, conferiva alla stessa “pieno titolo per far valere la responsabilità contrattuale di quest’ultimo per l’avaria della merce, in via di regresso rispetto alla pretesa risarcitoria del destinatario verso il vettore ai sensi dell’art. 1689 c.c.”.

I giudici a quibus hanno, in particolare, osservato che i motivi d’appello, sebbene indicassero anche detto passaggio della sentenza tra quelli che si intendeva impugnare, tuttavia non illustravano “alcuna ragione posta a fondamento ed a sostegno del dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice”, limitandosi l’appellante a dedurre che il Tribunale, anzichè dire che la Trasgo S.r.l. avesse diritto di agire in via di regresso, avrebbe dovuto rilevare che “non era titolare di alcuna pretesa da far valere in proprio”.

Hanno ulteriormente precisato, i giudici d’appello, che la censura sul punto risultava sviluppata solamente in sede di comparsa conclusionale, avendo la Lkw Walter in quella sede dedotto che la Trasgo s.r.l. non potesse interrompere il termine di prescrizione, neanche agendo in via di regresso, “in quanto all’epoca non era stata ancora escussa dall’avente diritto (destinatario della merce), con ciò non essendo ancora attuale ed azionabile il diritto di regresso in esame”.

Hanno osservato che, però, tale argomentazione critica era tardiva e non poteva pertanto “essere esaminata nel merito”.

3.2. Analoga considerazione hanno svolto con riferimento all’assunto secondo cui l’art. 32 CMR dovrebbe essere interpretato nel senso che reclami successivi al primo non hanno effetto, non solo sospensivo, ma nemmeno interruttivo della prescrizione. Anche tale argomento censorio è stato, infatti, ritenuto inammissibile poichè per la prima volta dedotto in comparsa conclusionale.

4. Avverso tale decisione la Lkw Walter Internationale Transportorganisation AG propone ricorso per cassazione con due mezzi, cui resiste, con controricorso, Generali Italia S.p.A., subentrata già in appello, per effetto di fusione per incorporazione, ad Alleanza Toro S.p.A..

L’altra intimata non svolge difese nella presente sede.

La ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: “sui profili di inammissibilità dedotti dalla Corte di merito riguardo la censura della prescrizione della pretesa di Generali Italia. Violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Lamenta la ricorrente che la Corte d’appello non ha considerato che il primo motivo di gravame riguardava (non la questione della titolarità della Trasgo all’azione contro il subvettore, ma) “solo il momento in cui lo spedizioniere aveva acquisito titolo di legittimazione, ai fini della validità e della efficacia dei reclami al vettore che, nelle date dell’11/2/2010 e del 3/2/2011, in verità non sussisteva” (così testualmente in ricorso).

Sostiene che, per rilevare la dedotta erronea applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., “sarà sufficiente esaminare il contenuto dell’atto di appello… dal quale si evince che la censura riguardo la prescrizione non solo illustra le parti della prima decisione impugnate, ma indica anche le circostanze da cui deriva la violazione di legge – ossia, la mancata considerazione, da parte del Tribunale, sia dell’assenza di data certa delle cessioni del destinatario al mittente e di questi alla Trasgo, sia la conseguente estinzione dell’azione per prescrizione; artt. 2704 c.c. e art. 32 CMR”.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 32 CMR nonchè degli artt. 2704 e 2943 c.c..

Lamenta che la Corte d’appello non ha considerato l’assoluta mancanza, già eccepita in primo grado, di data certa delle cessioni dei diritti risarcitori in favore di Trasgo.

La violazione della convenzione internazionale è poi dedotta in relazione alla ritenuta rilevanza interruttiva delle lettere successive al primo reclamo del 10/2/2011.

3. Il primo motivo è inammissibile, per aspecificità.

La ricorrente – attraverso peraltro una esposizione non preclara – sembra sostenere che, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, i motivi di gravame contenessero già adeguata illustrazione delle ragioni per cui si contestava l’efficacia interruttiva delle lettere reclamanti il risarcimento.

3.1. L’aspecificità di tale deduzione è però rilevabile anzitutto per la mancata indicazione del contenuto dell’atto d’appello richiamato, in palese violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

La ricorrente si limita, invero, a richiamare le pagine dell’atto d’appello, senza però trascriverne o, comunque, adeguatamente sintetizzarne il contenuto (ma anzi espressamente invitando, in chiaro contrasto con la lettera e la ratio della norma, la Corte di cassazione a “esaminar(lo)” essa stessa) e senza nemmeno localizzare l’atto all’interno del fascicolo processuale.

E’ noto al riguardo che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ove sia denunciato un error in procedendo – come nella specie (al di là dell’erroneo riferimento in rubrica all’art. 360 c.p.c., n. 3: v. Cass. Sez. U. n. 17931 del 2013) – il Giudice di legittimità, quale giudice del fatto processuale, è bensì investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, pur sempre però alla condizione che la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 4, (v. Cass. Sez. U 22/05/2012, n. 8077).

3.2. Ma la censura deve dirsi aspecifica anche perchè non coglie la ratio decidendi sul punto espressa in sentenza.

La ricorrente sembra, infatti, sostenere che i motivi d’appello sarebbero da considerare rispettosi dei requisiti di cui all’art. 342 c.p.c. (non si comprende per quale motivo sia anche evocato in rubrica l’art. 434 c.p.c., non risultando che sia stato seguito nella specie il rito del lavoro) perchè risulterebbero ivi indicate “le circostanze da cui deriva la violazione di legge – ossia, la mancata considerazione, da parte del Tribunale, sia dell’assenza di data certa delle cessioni del destinatario al mittente e di questi alla Trasgo, sia la conseguente estinzione dell’azione per prescrizione; art. 2704 c.c. e art. 32 CMR”.

Come si è detto, però, la Corte d’appello ha affermato l’inammissibilità dei motivi poichè non diretti a contestare, con la dovuta specificità, una seconda ratio decidendi che, poggiando sulla legittimazione originaria di Trasgo in ragione del rapporto contrattuale che la legava direttamente a Lkw Walter, prescindeva del tutto e rendeva irrilevante ogni questione relativa alla cessione a Trasgo dei diritti risarcitori spettanti al destinatario della merca (Iveco) e, per esso, al mittente (Meritor): questione solo sulla quale sembra invece insistere, del tutto fuori segno, con le suddette peraltro generiche affermazioni, la ricorrente.

4. Il secondo motivo è anche inammissibile.

Esso prospetta due diverse censure.

4.1. La prima ripropone ancora una volta la questione della mancanza di data certa delle cessioni dei diritti risarcitori a Trasgo, che però è del tutto priva di rilevanza, essendo la decisione impugnata, come visto, fondata su diversa ratio decidendi, che da quella questione prescinde.

4.2. La seconda ripropone la tesi difensiva secondo cui, in base al disposto dell’art. 32, paragrafo 2, ultimo inciso, CMR, i reclami successivi al primo non avrebbero effetto, nè sospensivo, nè interruttivo della prescrizione: tesi che, però, la Corte d’appello ha ritenuto inammissibile, in quanto tardivamente dedotta.

La censura non coglie tale ratio decidendi (la quale avrebbe richiesto una censura di error in procedendo che non viene svolta), ma prospetta un error iuris per violazione della citata norma convenzionale.

Anch’essa, pertanto, si espone ad un preliminare ed assorbente rilievo di inammissibilità.

4.3. Può comunque incidentalmente notarsi anche l’infondatezza della tesi proposta dalla ricorrente secondo cui l’art. 32, paragrafo 3 CMR andrebbe interpretato nel senso che alla reiterazione di una richiesta già respinta per iscritto non potrebbe riconoscersi nemmeno efficacia interruttiva.

Nel contrasto sul punto esistente nella giurisprudenza di questa Corte, alla soluzione in tal senso accolta da Cass. 29/01/2003, n. 1272, va invero decisamente preferita quella successivamente propugnata da Cass. 07/04/2005, n. 7258, secondo cui “la norma di cui all’art. 32 della Convenzione di Ginevra del 19.5.1956 relativa al trasporto internazionale di merci su strada (resa esecutiva in Italia con L. n. 1621 del 1960) va interpretata nel senso che il termine annuale in essa previsto per la proposizione della domanda risarcitoria ha natura prescrizionale e non decadenziale, atteso che la prima parte del comma 3 del detto articolo si riferisce, testualmente, alla sospensione della prescription dell’azione -richiamando, inoltre, la legge del giudice adito nei limiti in cui non contrasti con la regola generale in base alla quale “i reclami successivi al primo non possono comunque sospendere il corso della prescrizione” -, mentre la seconda parte del terzo paragrafo riguarda la disciplina dell’interruzione, e richiama anch’essa la legge interna del giudice (“il en est de mème”) con espresso riferimento alla disciplina della interruption. Ne consegue che, dal coordinamento del ricordato art. 32, tra il comma 2 ed il comma 3 si desume che il reclamo scritto per la perdita o avaria della merce (ovvero per il ritardo nella consegna) ha l’effetto di sospendere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, onde il vettore che non intenda accettare il reclamo ha l’onere di respingerlo per iscritto affinchè il termine residuo di prescrizione ricominci a decorrere, mentre i reclami successivi non comportano un analogo onere, potendo il vettore medesimo anche non rispondere, senza che a ciò consegua l’effetto di una nuova sospensione del termine prescrizionale (pur non restando escluso che un reclamo successivo, o comunque una richiesta risarcitoria indirizzata al vettore dopo il primo reclamo, possano presentare i requisiti di un atto di messa in mora in base alla legge interna del giudice adito, producendo, conseguentemente, l’effetto di interrompere la prescrizione)”.

L’opposta interpretazione in precedenza accolta, oltre a introdurre, in un sistema già assai poco lineare quale quello delineato dalla Convenzione, ulteriori evidenti elementi di contrasto con i principi sistematici della prescrizione, avrebbe l’effetto di trasformare di fatto il termine di prescrizione in un termine di decadenza, atteso che, in quella prospettiva, la prescrizione di fatto non potrebbe mai essere interrotta, ma solo sospesa e per una volta soltanto: conseguenza, questa, contraddetta anche dal lessico utilizzato nel testo della Convenzione stessa (prescrizione, sospensione, interruzione), propri appunto della sola prescrizione.

5. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.300 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA