Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13891 del 01/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.01/06/2017),  n. 13891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23188-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI 5 presso l’avvocato LUIGI MANZI che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CESARE FEDERICO GLENDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 618/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA, depositata il 27/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’01/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;

esaminata la memoria ex art. 380-bis c.p.c. depositata dalla

ricorrente.

Fatto

RILEVATO

che:

1. l’amministrazione ricorrente impugna la sentenza della C.T.R. che ha confermato la decisione di prime cure di annullamento dell’avviso di accertamento emesso a carico del contribuente, residente in Svizzera, lamentando la violazione dell’art. 2, comma 2-bis TUIR (presunzione di residenza fiscale italiana, fino a prova contraria, per i cittadini emigrati in paesi a fiscalità privilegiata) e dell’art. 2697 c.c.;

2. il controricorrente invoca l’inammissibilità del ricorso in quanto rivolto in effetti a censurare la valutazione delle prove acquisite.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. con la memoria ex art. 380-bis c.p.c. la ricorrente insiste per un differimento dell’udienza ai fini di una trattazione congiunta con altri ricorsi (n. 3195/13 RG, 17116/14 RG e 24398/14 RG) pendenti contro lo stesso contribuente per anni di imposta diversi ma analoghe questioni giuridiche;

4. all’esito della camera di consiglio il collegio ritiene l’istanza meritevole di accoglimento.

PQM

 

dispone rinvio a nuovo ruolo dinanzi alla sezione ordinaria per trattazione congiunta con i ricorsi nn. 3195/13, 17116/14 e 24398/14 R.G.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2017

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