Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13890 del 31/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13890 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

C.U. c i

O RD INANZA
sul ricorso 11025-2011 proposto da:
D’ANTEO LUIGI DNTLGU45A25C750F, (in qualità di titolare
dell’omonima ditta “D’Anteo Luigi”), elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato
e difeso dall’avvocato VILLANI MAURIZIO giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001;
– intimata avverso la sentenza n. 223/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di L’AQUILA, SEZIONE
DISTACCATA di PESCARA dell’1/07/2010, depositata il
23/07/2010;

Data pubblicazione: 31/05/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;

N

Ric. 2011 n. 11025 sez. MT – ud. 17-04-2013
-2-

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di L’Aquila ha respinto l’appello di D’Anteo Luigi -appello proposto contro
la sentenza della CTP di Pescara n.234-03-2009 che aveva respinto il ricorso del
medesimo contribuente avverso avviso di accertamento ai fini IVA-IRPEF per l’anno
2004, emesso a seguito di PVC nel quale erano stati contestati maggiori ricavi non
contabilizzati in riferimento alle provvigioni erogate al D’Anteo da tale società
austriaca Egger Holz di Lienz.
La predetta CTR ha evidenziato che la censura di parte appellante —circa la omessa
allegazione del PVC all’avviso di accertamento- doveva considerarsi infondata,
atteso che il PVC risultava essere stato già notificato al contribuente D’altronde,
anche la censura relativa al difetto di prova della pretesa erariale (siccome il
documento dell’organo collegiale austriaco dal quale erano stati desunte le
provvigioni asseritamente corrisposte al D’Anteo) non era fondata atteso che “le
affermazioni dei militi della Guardia di Finanza circa l’avvenuta trasmissione
dell’elenco da parte dell’organo collegiale austriaco, provenendo da soggetti che
rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, fanno fede fino a querela di falso”.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’Agenzia non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il secondo motivo di impugnazione (rubricato come:”erronea, incongrua
ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in
relazione all’art.360 primo comma n.5 cpc” e da esaminarsi preliminarmente all’altro,
perché più liquido e di più pronta soluzione), la ricorrente si duole in sostanza del

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Osserva

fatto che il giudice del merito non abbia dato alcuna sufficiente spiegazione in ordine
alle modalità con le quali l’Amministrazione aveva assolto all’onere di prova su di
essa incombente circa la percezione da parte del D’Anteo delle provvigioni indicate
nell’avviso di accertamento.
Invero, emerge dalla stessa considerazione della motivazione della sentenza

contribuente in ordine all’omessa allegazione al processo verbale di contestazione del
documento proveniente dalla fonte austriaca e dal quale si sarebbe dovuto evincere
l’esistenza dei corrispettivi contestati al D’Anteo- ha argomentato in termini del tutto
irrazionali rispetto a detta censura, risolvendosi ad affermare che fa fede fino a
querela di falso ciò che i verbalizzanti hanno affermato a proposito della ricezione di
detto documento da parte “dell’organo collegiale austriaco”.
In tal modo il giudicante non ha affatto evaso la censura formulata dalla parte
appellante ma ha argomentato in maniera non coerente e correlata con essa, appunto
in relazione al fatto che il documento costituente la prova decisiva della pretesa
erariale fosse stato allegato al processo verbale di constatazione e si dovesse perciò
considerare noto al contribuente, così da consentirgli un’adeguata difesa.
La evidente illogicità e la manifesta insufficienza della motivazione del
provvedimento impugnato impongono —pertanto- che quello venga cassato e che la
controversia sia restituita allo stesso giudice del merito per un nuovo apprezzamento,
in ordine alle questioni di fatto sottoposte con le censure.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 30 novembre 2012

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i

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impugnata che il giudice del merito —a fronte dell’espressa censura della parte

motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Abbruzzi che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del

Così deciso in Roma il 1aprile 2013.

presente grado.

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