Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13890 del 23/06/2011
Cassazione civile sez. VI, 23/06/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 23/06/2011), n.13890
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 8735/2010 proposto da:
S.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.
INCANDELA PIETRO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE coop. a r.l.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4026/2009 del TRIBUNALE di PALERMO del
18.6.09, depositata il 26/08/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO
SGROI.
La Corte:
Fatto
PREMESSO IN FATTO E DIRITTO
– Il 21 marzo 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:
1. Con sentenza n. 4026/2009, depositata il 26 agosto 2009, il Tribunale di Palermo, in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Giudice di pace, ha respinto la domanda di risarcimento dei danni da incidente stradale, proposta da S.F. contro R.G., rimasto contumace, e contro la s. coop. a r.l.
Cattolica di assicurazione, accogliendo l’eccezione di quest’ultima di avere transatto con l’attore ogni questione risarcitoria mediante il pagamento a saldo e stralcio della somma di Euro 3.617,54.
Lo S. propone ricorso per cassazione.
L’intimata non ha depositato difese.
2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchè non rispondente ai requisiti di cui all’art. 360 c.p.c..
Il ricorrente propone censure indifferenziate e generiche contro la sentenza impugnata, senza indicare gli errori di diritto in cui essa sarebbe incorsa, nè gli eventuali vizi di motivazione, idonei a giustificare l’impugnazione.
La sentenza ha interpretato l’atto di quietanza, ravvisandovi l’indiscussa rinuncia dello S. a far valere pretese ulteriori, rispetto alla somma che gli è stata corrisposta.
Il ricorrente contesta la suddetta interpretazione, affermando di avere ricevuto la somma in acconto, senza peraltro indicare da quali documenti ciò risulterebbe; senza specificare di avere sottoposto all’attenzione del giudice di appello sia i suddetti documenti, sia le argomentazioni relative alla corretta interpretazione del documento, che peraltro non propone neppure in questa sede.
La sentenza impugnata ha correttamente motivato la sua decisione, riproducendo per intero il contenuto della quietanza, a supporto delle sue argomentazioni, e non risulta censurabile sotto alcun profilo.
3.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.
– Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte. Considerato in diritto:
Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non essendosi costituita l’intimata non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 19 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011