Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13890 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. I, 20/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 20/05/2021), n.13890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18200/2020 proposto da:

O.C., (alias O.), rappresentata e difesa

dall’Avv. Emanuele Boccongelli, con studio in Roma, Corso Trieste,

n. 10, presso il quale elegge domicilio in virtù di procura

speciale a margine del ricorso per cassazione.

ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di L’Aquila n. 1262/2020, pubblicato

il 20 maggio 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con decreto del 20 maggio 2019, il Tribunale di L’Aquila ha rigettato il ricorso proposto da O.C., cittadina nata a (OMISSIS), avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. La ricorrente ha dichiarato di avere lasciato il proprio paese di origine per salvaguardare la propria incolumità personale, perchè in Nigeria la vita era continuamente a rischio, in quanto si poteva essere rapinati e violentati e spesso i giovani venivano rapiti per essere venduti o costretti al matrimonio; che anche sua sorella era stata rapita, violentata e uccisa e così suo fratello, mentre sua madre era stata rapinata del denaro che teneva in casa; che anche in caso di denuncia ed eventuale arresto da parte della polizia, i banditi venivano rimessi in libertà pagando semplicemente una somma di denaro.

3. Il Tribunale ha ritenuto che l’audizione svolta davanti alla Commissione era stata condotta in modo analitico ed esaustivo, con la conseguenza che era superflua la rinnovazione dinanzi al Tribunale; che la richiedente si era limitata a descrivere una situazione di pericolosità generica esistente a Benin City, città che soffriva indubitabilmente di un problema di criminalità e che le vicende occorse ai suoi familiari non potevano costituire il presupposto dell’invocata protezione; che non poteva parlarsi di persecuzione perchè la ricorrente non era mai stata sottoposta ad atti di persecuzione, nè aveva riferito di essere direttamente minacciata dal pericolo di subire torture o condanne a morte, non sussistendo elementi dai quali desumere che fosse partita dalla Nigeria perchè vittima di tratta; dalle fonti internazionali aggiornate al 2018, richiamate a pag. 13 del decreto impugnato, non emergeva nemmeno la sussistenza di un conflitto armato ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), poichè le violenze esistenti nella zona del Delta del Niger erano indirizzate al sabotaggio di impianti e al sequestro di dipendenti di compagnie petrolifere e non direttamente verso la popolazione; non rilevava quanto accaduto alla ricorrente in Libia, paese nel quale la stessa non aveva trovato uno stabile e definitivo approdo; era irrilevante la circostanza che la stessa fosse madre di una bambina nata in Italia il giorno (OMISSIS) ( P.V.), potendo essere adito il Tribunale per i minorenni, in presenza di specifiche esigenze della minorenne; quanto alla protezione umanitaria non erano stati prodotti elementi che provavano che la richiedente avesse intrapreso un serio percorso di integrazione e che le condizioni di salute non erano rilevanti, in quanto il certificato medico prodotto, attestante una piastrinopenia, risaliva all'(OMISSIS) e non erano stati documentati gli sviluppi della situazione sanitaria che ben avrebbero potuto essersi favorevolmente risolti; nè la stessa aveva prodotto l’esito della visita di controllo che era stata disposta dall’ematologo per il (OMISSIS).

4. O.C. (alias O.) ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato ad un unico motivo.

5. L’Amministrazione intimata ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo ed unico motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione delle norme di diritto che regolano la protezione internazionale e, in particolare, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 35 bis, comma 9.

Si duole la ricorrente che aveva riferito, in sede di audizione davanti alla Commissione territoriale competente, una vicenda più complessa ed articolata; che erano note le vicende di migrazione per sfruttamento in Nigeria, in particolare dall’Edo State; che nell’accertamento delle violazioni dei diritti umani fondamentali avrebbe potuto trovare spazio i poteri officiosi dell’autorità giudiziaria al fine di verificare se la vicenda della richiedente fosse riferibile a fenomeno della tratta e, quindi, ritenere la sussistenza di un danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b); che il Tribunale nel valutare la sussistenza di un conflitto armato non aveva utilizzato fonti aggiornate; che il Tribunale avrebbe dovuto considerare come seri motivi umanitari le condizioni di salute della ricorrente, che la stessa era priva di mezzi con due figlie minorenni a carico, poichè in data (OMISSIS) era diventata madre per la seconda volta di una bambina, oltre che la sua permanenza in Libia.

1.1 Il motivo è inammissibile perchè del tutto generico e diretto a censurare l’accertamento di merito compiuto dal Tribunale sulla domanda di protezione internazionale, oltre che privo di specifiche indicazioni delle norme di diritto asseritamente violate e tantomeno delle ragioni della ravvisata violazione.

1.2 Inoltre, il vizio motivazionale del provvedimento impugnato, è stato dedotto con riferimento alla pregressa formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, anzichè l'”omesso esame circa un atto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Ed invero, per effetto della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal decreto L. 22 giungo 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, oggetto del vizio di cui alla citata norma è oggi esclusivamente l’omesso esame circa un “fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che il mancato esame deve riguardare un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un “fatto” costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (Cass., 8 settembre 2016, n. 17761; Cass. 13 dicembre 2017, n. 29883), e non, invece, le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass., SU, 20 giugno 2018, n. 16303; Cass. 14 giugno 2017, n. 14802), oppure gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).

1.3 Specificamente, la non riconducibilità dell’episodio narrato dalla richiedente asilo ad una ipotesi di atto persecutorio e l’esclusione della sussistenza di una situazione del Paese di origine di un rischio di esposizione indiscriminata dei civili a danni gravi scaturenti da conflitto armato interno sono state contestate dalla ricorrente in modo sommamente generico, esprimendo semplicemente il proprio dissenso dalle valutazioni formulate dal giudice del merito e argomentando, in modo non completo e parziale, che, nella disamina della situazione politica della Nigeria, il Tribunale aveva sottolineato diverse circostanze che dimostravano che l’assetto sociale e istituzionale del paese di origine del richiedente era suscettibile di mettere in pericolo la sua vita, tenuto conto anche degli eventi occorsi ai familiari della ricorrente e della circostanza, non dimostrata, che la stessa verosimilmente era stata oggetto vittima di tratta, essendo “ricorrenti gli elementi che connotano le vicende di migrazione per sfruttamento in Nigeria, in particolare dall’Edo State”.

1.4 Occorre, poi, ribadire che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass., 21 ottobre 2019, n. 26728).

Più in particolare, è stato affermato che la ricerca delle COI è “integrazione istruttoria” (Cass., 19 giugno 2019, n. 16411) e non totale sostituzione del giudice alla parte nei suoi doveri di offrire, nei limiti delle possibilità date dalla sua peculiare condizione, fatti, riscontri ed elementi di prova, tanto che si è specificato, nella giurisprudenza di questa Corte, che il predetto dovere deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo per contro riferirsi a circostanze non dedotte (Cass., 21 novembre 2018, n. 30105).

Va data, dunque, continuità al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (Cass., 18 febbraio 2020, n. 4037).

1.5 Anche in tema di protezione umanitaria la ricorrente si limita a censurare, sempre in modo estremamente generico, le valutazioni del Tribunale circa l’insussistenza di una condizione di personale vulnerabilità in relazione al dedotto stato di salute e alle condizioni di madre della ricorrente e, piuttosto, propone una critica di puro merito relativamente all’accertamento del fatto, inammissibile in sede di legittimità.

1.6 Il richiamo, poi, a precedenti giudiziari favorevoli a persone provenienti dalla Nigeria non può assumere decisivo rilievo in quanto frutto della valutazione delle circostanze specificamente accertate in detti giudizi.

1.7 Sul punto, deve rammentarsi che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari presuppone l’esistenza di situazioni non tipizzate di vulnerabilità dello straniero, risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, conseguenti al rischio del richiedente di essere immesso, in esito al rimpatrio, in un contesto sociale, politico ed ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali (Cass., 22 febbraio 2019, n. 5358).

La condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio (Cass. 15 maggio 2019, n. 13079).

Con particolare riferimento al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, questo, tuttavia, può assumere rilevanza non quale fattore esclusivo, bensì quale circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale da tutelare mediante il riconoscimento di un titolo di soggiorno (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455).

E’ utile precisare che il fattore dell’integrazione sociale in Italia, peraltro genericamente allegato in ricorso, è recessivo, qualora difetti la vulnerabilità (Cass., Sez. U., 13 novembre 2019, n. 29459; Cass., 23 febbraio 2018, n. 4455).

1.8 Con specifico riguardo, poi al diritto alla salute, questa Corte ha incluso il diritto alla salute nell’alveo dei diritti umani della persona ed ha affermato che, anche se la protezione umanitaria non può essere riconosciuta per il semplice fatto che lo straniero non versi in buone condizioni di salute, ove nel Paese di origine tale diritto, in relazione alla patologia allegata e dimostrata, non possa essere garantito, il rientro possa integrare la grave violazione dei diritti umani posta a base delle condizioni di vulnerabilità richieste dalla legge (Cass. 27 novembre 2013, n. 26566).

In particolare, è stato affermato che il richiedente deve allegare in modo specifico le cattive condizioni di salute e l’assenza di condizioni di protezione dell’integrità psico-fisica nel Paese di origine (elemento cui deve seguire l’approfondimento istruttorio officioso del giudice), con l’ulteriore precisazione che la condizione di vulnerabilità riconducibile alla salute può non coincidere con quella che costituisce la ragione dell’allontanamento dal Paese di origine, non potendosi escludere un aggravamento o una manifestazione patologica in precedenza latente, essendo il giudizio ancorato all’attualità (Cass. 7 luglio 2014, n. 15466).

1.9 Ciò che era necessario anche nel caso in esame, a fronte di quanto specificamente affermato dai giudici di merito, che hanno rilevato che le condizioni di salute della ricorrente non erano rilevanti, perchè la certificazione medica prodotta, attestante una piastrinopenia, era risalente nel tempo ((OMISSIS)) e la stessa, inoltre, non aveva prodotto l’esito della visita di controllo che era stata disposta dall’ematologo per il (OMISSIS), con la conseguenza che non erano stati documentati gli sviluppi della situazione sanitaria che avrebbero potuto essersi favorevolmente risolti.

1.10 Sulla condizione di madre di figli minori, questa Corte ha affermato che “è pur vero che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, indica come soggetti non espellibili gli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi, e le

donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, implicitamente negando rilievo alla mera veste di genitore affidatario di figlio minore sul territorio italiano” e, tuttavia, “il comma 2-bis dello stesso articolo (inserito dal D.L. n. 89 del 2011, art. 3, comma 1, lett. g), n. 2), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 129/2011) dispone, tra l’altro, che il respingimento o l’esecuzione dell’espulsione dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori debbano essere effettuate solo con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate” (Cass., 10 luglio 2019, n. 18540).

Questa Corte, nella sentenza richiamata, ha anche evidenziato che “Per altro verso, anche il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 11, lett. h-bis), (come modificato ad opera dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 25, comma 1, lett. b), n. 1)) definisce le “persone vulnerabili”, includendovi, oltre ai minori, ai minori non accompagnati, ai disabili, agli anziani, alle donne in stato di gravidanza, alle persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, alle vittime della tratta di esseri umani, alle persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, alle vittime di mutilazioni genitali, anche i ” genitori singoli con figli minori”.

Si tratta, quindi, di una situazione di vulnerabilità normativamente tipizzata (anche nell’ambito Europeo dove l’art. 21 della Direttiva 26/06/2013 n. 33 2013/33/CE, impone agli Stati membri di tener conto nelle misure nazionali di attuazione della specifica situazione di persone vulnerabili anche dei genitori singoli con figli minori) potenzialmente rilevante ai fini della protezione di carattere umanitario.

1.11 E tuttavia, nel caso in esame, la ricorrente ha riferito soltanto di essere madre di una bimba nata in data (OMISSIS) e solo nel ricorso ha affermato di essere diventata nuovamente madre di un’altra bimba il (OMISSIS), ma nessun altro elemento ha dedotto circa la collocazione delle minori, la sua sistemazione logistica o quella del padre delle figlie, elementi questi tutti rilevanti ai fini del riconoscimento alla ricorrente della veste di genitore singolo con figlio minore.

1.12 In ultimo, va evidenziato che l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide, potendo il paese di transito rilevare, ai sensi dell’art. 3 della Direttiva UE n. 115/2008, solo nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese (Cass. 21 novembre 2019, n. 30408; Cass.,6 dicembre 2018, n. 31676).

2. Il ricorso va, conclusivamente, dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese poichè l’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA