Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13890 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. I, 09/06/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 09/06/2010), n.13890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.A.E. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso l’avvocato PANARITI

BENITO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato TAMPOIA

GIUSEPPE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (c.f. (OMISSIS) – P.I.

(OMISSIS)), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso l’avvocato DE

ANGELIS LUCIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LANNI ERNESTO, giusta procura speciale per Notaio Dott. MARIO LIGUORI

ROMA – Rep. n. 141019 del 26.4.05;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2218/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2010 dal Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato D. CALVETTA, per delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato A. TERZINO, per delega, che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione, notificata in data 09.10.96, D.A.E. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Corno, la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., per sentirla condannare al pagamento della somma di L. 55.000.000, quale responsabile del depauperamento del proprio conto corrente, presso tale Banca, ad opera della moglie separata, A.M.O., a sua totale insaputa. Costituitosi regolarmente il contraddittorio, la BNL escludeva ogni responsabilita’ a suo carico e chiedeva rigettarsi la domanda.

Il Tribunale di Corno, con sentenza del 15/4 – 18/6/02, rigettava la domanda del D.A..

Proponeva appello avverso tale sentenza, con atto notificato in data 11.10.2002, il D.A.. Si costituiva la Banca, chiedendo il rigetto dell’appello. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza 18/5 – 23/6/2004, rigettava l’appello.

Ricorre per Cassazione, sulla base di due motivi, D.A. E., che pure deposita memoria per l’udienza. Resiste, con controricorso, la Banca Nazionale del Lavoro.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, richiamando l’orientamento giurisprudenziale, per cui la mancata tempestiva contestazione dell’estratto conto, da parte del cliente, non impedisce la contestazione dei profili di validita’ ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti.

Il motivo va dichiarato inammissibile, perche’ non pertinente: dal contesto della motivazione emerge infatti che il giudice a quo ha fatto proprio tale orientamento (al riguardo, per tutte, Cass. n. 6514/2007).

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1834, 1852, 2403 c.c. nonche’ vizio della motivazione della sentenza impugnata, con riferimento all’asserita responsabilita’ della Banca nell’aver colpevolmente permesso alla moglie separata di esso ricorrente, di depauperare il conto corrente in questione.

Il D.A. introduce in sostanza elementi di fatto, all’evidenza, insuscettibili di valutazione in questa sede. Cio’ a fronte di una sentenza di appello, adeguatamente motivata ed immune da vizi logici, che, esaminando specificamente le contestazioni dell’odierno ricorrente, precisa che, come accertato in sede di CTU, le firme apocrife non si distinguevano, se non dopo accurati accertamenti peritali, da quelle del D.A. (e dunque, al riguardo, la banca andava indenne da responsabilita’: per tutte, Cass. n. 6524/00); che alcune firme erano comunque di sicura provenienza del D.A. stesso; che tutte le operazioni compiute dall’ A. (cosi’ il teste G.) risultavano a firma del D.A.; che comunque i funzionar della Banca si rivolgevano a P.G.C., pacificamente incaricato dal D. A. di ricevere gli estratti conti e in sostanza di “gestire” il conto stesso, il quale sempre aveva approvato l’operato dell’ A., mentre il D.A. non aveva mai intrattenuto rapporti con la Banca.

Il motivo va dunque rigettato, perche’ infondato. Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 1.500,00 comprensive di Euro 200,00, per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

 

 

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