Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13890 del 07/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/07/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 07/07/2016), n.13890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel procedimento 25659 – 2015 R.G. per il regolamento di competenza

richiesto d’ufficio dal giudice di pace di Como con ordinanza in data

16.10.2015;

Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 15 marzo

2016 del consigliere dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto

dichiararsi la competenza del giudice di pace di Alessandria.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso al giudice di pace di Alessandria P.S. proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento elevato per violazione dell’art. 126 bis C.d.S., per aver omesso – egli opponente – di comunicare le generalità di colui che era alla guida del veicolo ad egli intestato in occasione dell’elevazione in territorio del comune di Como di precedente verbale per violazione dell’art. 142 C.d.S..

Chiedeva che fosse pronunciato l’annullamento del verbale elevato per violazione dell’art. 126 bis C.d.S..

Con ordinanza in data 24.2.2015 il giudice di pace di Alessandria dichiarava la propria incompetenza per territorio, giacchè –

affermava – la violazione era stata commessa nel territorio del comune di (OMISSIS).

Il ricorrente riassumeva tempestivamente il giudizio dinanzi giudice di pace di Como.

Con ordinanza in data 16.10.2015 il giudice di pace di Como dichiarava a sua volta la propria incompetenza per territorio e formulava d’ufficio richiesta di regolamento di competenza.

Esponeva che dovevasi “ritenere competente a decidere – anche nel caso di violazione dell’art. 126 bis C.d.S. – il Giudice del luogo dell’accertamento (Alessandria)” (così ordinanza del giudice di pace di Como).

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

Va dichiarata la competenza del giudice di pace di Alessandria.

E’ sufficiente ribadire l’insegnamento di questo Giudice del diritto a tenor del quale l’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa per infrazioni al codice della strada (così come quella avverso il verbale di contestazione dell’infrazione), quando l’illecito sia consistito nell’omissione di una condotta dovuta per legge, va proposta dinanzi al giudice del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che invece è mancata; pertanto, ove sia irrogata la sanzione amministrativa per violazione, da parte del proprietario dell’autoveicolo, dell’obbligo di fornire i dati del conducente all’organo che abbia accertato la violazione dei limiti di velocità, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 126 bis, comma 2, (C.d.S.), competente a conoscere della relativa opposizione è il giudice di pace del luogo dove ha sede l’organo accertatore –

nella fattispecie, la polizia municipale di Alessandria, Spalto Marengo – al quale quei dati andavano inviati (cfr. Cass. (ord.) 24.2.2012, n. 2910; cfr. Cass. (ord.) 9.8.2007, n. 17580, secondo cui è territorialmente competente a decidere l’opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione dell’art. 126 bis C.d.S., comma 2 – sanzionante il proprietario del veicolo che senza giustificato motivo non comunichi nel termine previsto le generalità del conducente al momento della commessa infrazione – il giudice del luogo dove ha sede l’organo di polizia procedente, giacchè l’infrazione si consuma nel luogo in cui avrebbe dovuto pervenire la comunicazione che è stata omessa).

Nessuna statuizione va assunta in tema di spese.

PQM

La Corte dichiara la competenza del giudice di pace di Alessandria, dinanzi al quale rimette le parti con termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. sesta civ. – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

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