Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1389 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. III, 22/01/2021, (ud. 15/09/2020, dep. 22/01/2021), n.1389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31261-2018 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO BERTOLINO;

– ricorrente –

e contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 517/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 21/03/2018;

2020 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

del 1353 15/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.M. ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, pubblicata il 21 marzo 2018, di rigetto del gravame dal medesimo proposto avverso la sentenza n. 44/2016, pubblicata il 25 gennaio 2016, del Tribunale di Asti, con la quale era stata rigettata la domanda proposta dal M. nei confronti della Milano Assicurazioni S.p.a. (poi Unipolsai Assicurazioni S.p.a.) e volta ad ottenere la condanna della società convenuta al pagamento dell’indennizzo per il furto dell’autovettura di sua proprietà Audi Q7 tg. (OMISSIS), assicurata dalla predetta società con polizza n. (OMISSIS) anche per i danni derivanti da “incendio e furto a valore a nuovo”.

L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rileva il Collegio che la conformità della copia – in formato analogico all’originale del documento in formato digitale, estratta tramite consultazione del fascicolo telematico n. R.G. 2606/2016 Corte di appello di Torino, III Sezione Civile – della sentenza impugnata in questa sede e qui depositata è firmata digitalmente dall’avv. Claudio Bertolino, in qualità di difensore di M.M..

Al riguardo si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di affermare il principio, che questo Collegio condivide e fa proprio, secondo cui “Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata – redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente, e necessariamente inserita nel fascicolo informatico -, priva di attestazione di conformità del difensore D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16 bis, comma 9 bis, convertito dalla L. n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei contro ricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all’originale; nell’ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio” (Cass. 25/03/2019, n. 8312).

Nella specie, l’unica parte intimata non si è costituita nè il ricorrente ha provveduto a depositare, entro l’adunanza in camera di consiglio, l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica munita di sottoscrizione autografa.

Ne consegue l’improcedibilità del ricorso e tale rilievo è assorbente atteso che l’esame del ricorso improcedibile non è consentito nemmeno per rilevarne l’inammissibilità (Cass. 29/04/2011, n. 9567; Cass., ord., 13/05/2009, n. 11091; Cass. 20/01/2006, n. 1104).

2. Per mera completezza, dunque, si evidenzia che il ricorso risulta privo di idonea procura speciale ex art. 365 c.p.c., in quanto il mandato contenuto in foglio separato spillato di seguito all’atto, non solo non contiene alcun riferimento alla sentenza impugnata, ma risulta conferito per la rappresentanza e la difesa “nella presente procedura in ogni sua fase e grado, comprese eventuali opposizioni ed esecuzioni… conferendoli… la facoltà di transigere e conciliare, rinunciare all’azione e agli atti ed accettarne la rinuncia, chiamare terzi in causa, proporre domande riconvenzionali, riscuotere somme e darne quietanza, farsi sostituire da altri procuratori ed associarsi alla difesa altro collega”, sicchè il tenore di tale procura risulta incompatibile con l’esigenza di dimostrare la specialità della procura medesima e cioè il consapevole conferimento, da parte del cliente, dell’incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità, contenendo espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione e con la specialità richiesta ed anzi dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (Cass., ord., 5/11/2018, n. 28146; Cass., ord., 24/07/2017 n. 18257; Cass. 21/03/2005, n. 6070; v. anche Cass., ord., 26/0672020, n. 12896).

3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato improcedibile.

4. Non vi è luogo a provvedere per le spese del presente giudizio di cassazione, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

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