Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1389 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 1389 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TRICOMI IRENE

ORDINANZA

sul ricorso 16096-2012 proposto da:

AUTORITA’ PORTUALE DI LIVORNO, in per(bnà (7-im 1inin
rnpprenentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui
Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12
ope legis;
– ricorrente contro
2017
3761

MARCUCCI NEREO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA TOSCANA 10, presso lo studio dell’avvocato
ANTONIO RIZZO,
unitamente

agli

che

lo

avvocati

rappresenta
ALESSANDRA

FRANCESCO MUNARI, giusta delega in atti;

e

difende
MANIGLIO,

Data pubblicazione: 19/01/2018

- controricorrente

avverso la sentenza n. 796/2011 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 24/06/2011; r.g.n.

1100/2009.

R.G. n. 16096 del 2012

RILEVATO
1. che

la Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza di cui in epigrafe,

pronunciando sull’appello proposto dall’ Autorità portuale di Livorno nei confronti di
Marcucci Nereo e su quello incidentale proposto da quest’ultimo nei confronti
dell’Autorità portuale, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di
Livorno, rigettava l’appello principale

e, in accoglimento di quello incidentale,

condannava l’Autorità portuale al pagamento delle spese processuali di primo
grado. Poneva a carico dell’Autorità portuale le spese del giudizio di secondo grado.

2. Il Tribunale aveva condannato l’Autorità portuale al pagamento in favore
di Marcucci Nereo, a titolo di differenze tra l’indennità di carica dal medesimo
percepita nella sua qualità di Presidente dell’Autorità portuale di Livorno ricoperta
nel periodo 1 luglio 1997-3 luglio 2003, e quella al medesimo dovuta per tale
periodo, della somma di euro 240.301,59, oltre rivalutazione monetaria ed interessi
legali decorrenti dalla maturazione dei singoli ratei fino al saldo effettivo.
3. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre l’Autorità
portuale di Livorno prospettando 4 motivi di ricorso.
4. Resiste il Marcucci con controricorso assistito da memoria depositata in
prossimità dell’adunanza camerale.
CONSIDERATO
1. che con il primo motivo di ricorso è dedotto il difetto di giurisdizione in
capo al giudice ordinario, sussistendo la giurisdizione del giudice amministrativo, in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ.
Assume il ricorrente, in ragione di una ricostruzione delle caratteristiche del
funzionario onorario in relazione a quelle del Presidente dell’Autorità portuale, che
i Presidenti delle Autorità portuali non possono qualificarsi come pubblici dipendenti
ma come funzionari onorari, per cui venendo in rilievo l’erogazione di un compenso
rispetto cui manca una disciplina e rileva la discrezionalità dell’Amministrazione, la
giurisdizione è del giudice amministrativo.
Assume, altresì, che l’eventuale giudicato implicito sulla giurisdizione, che
impedirebbe di proporre per la prima volta l’eccezione di giurisdizione in sede di
legittimità, contrasterebbe con gli artt. 25 e 26, par. I, del Reg. n. 44/2001 CE,
richiamando in proposito la disciplina di alcuni Stati membri, nonché, in particolare,
il codice del processo amministrativo, la precedente giurisprudenza amministrativa
e la legge n. 1034 del 1971.
2.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e

falsa

applicazione del combinato disposto del DM 10 luglio 1997, nonché degli artt. 3
Cost., 1120 e 1418 cod. civ., e 24 del CCNL dirigenti industriali applicabile pro

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tempore,

con riferimento all’errata inclusione del TFR nella

base di calcolo

dell’indennità presidenziale e in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Erroneamente la Corte d’Appello ha ritenuto che, ai sensi del DM 10 luglio
1997, la base di calcolo dell’indennità del Presidente dell’Autorità portuale
corrispondeva al “trattamento economico del Segretario generale”, come
rappresentato dall’art. 24 del CCNL dirigenti industriali, avendo riguardo
all’indennità concretamente percepita dal Segretario medesimo.
Illustra nel motivo il ricorrente che tale interpretazione non è attenta al

senso letterale del CCNL in questione, ed è elusiva di una più completa analisi del
quadro normativo di riferimento di cui all’art. 2120 cod. civ.
3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione
del combinato disposto del DM 10 luglio 1997, nonché degli artt. 3, 26 Cost., 1321,
1326, 1372, comma 2, 1411,1418 cod. civ., e 24 CCNL dirigenti industriali
applicabile pro tempore in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Per la Corte d’Appello il rapporto di lavoro dei dipendenti dell’Autorità
portuale costituisce rapporto di lavoro privatizzato, disciplinato dalla contrattazione
collettiva ed è l’art. 24 del CCNL a definire il trattamento economico del Segretario
generale.
Tale disposizione tuttavia disciplina il trattamento economico
generale ed in astratto può spettare al Segretario generale,

che in

e dunque la stessa

non può costituire il riferimento per aggiungere nella base di calcolo dell’indennità
del Presidente, la retribuzione concretamente percepita dal Segretario generale,
come afferma la Corte d’Appello.
Espone il ricorrente, richiamando le disposizioni sopra riportate, che gli
accantonamenti del TFR spettano e sono computati nel trattamento economico del
Segretario generale dell’Autorità in quanto lo stesso è un lavoratore subordinato
ai sensi dell’art. 2120 cod.civ., mentre al Presidente che è un funzionario onorario
non spetta il TFR e gli assegni

ad personam

come premi di produttività e

superminimo convenzionale, come maggiorati, nonostante essi si leghino al
raggiungimento di determinato obiettivi da parte del Segretario generale.
4. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la dipendenza del capo su
interessi e rivalutazione monetaria rispetto ai capi censurati con i precedenti motivi
di ricorso in relazione all’art. 336 cod. proc. civ.
5. Con il quinto motivo di ricorso (indicato come 6 a pag. 47 del ricorso) si
chiede la cassazione di ogni decisione sul quantum in relazione all’art. 336 cod.
proc. civ.

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6. Con il sesto motivo di ricorso (indicato come 7, a pag. 48 del ricorso), si
chiede in caso di accoglimento del ricorso per cassazione una diversa regolazione
delle spese di giudizio dei gradi di merito.
7. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della
loro connessione.
Gli stessi sono inammissibili.
8. Occorre osservare che si controverte su eccezione relativa al riparto
della giurisdizione tra il giudice nazionale italiano, amministrativo o ordinario, e il

ricorrente non precisa la rilevanza della prima censura come prospettata in
relazione al Reg. n. 44/2001 CE, con riguardo all’oggetto della relativa disciplina
volta a realizzare l’obiettivo della libera circolazione delle decisioni in materia civile
e commerciale negli Stati dell’Unione, finalità, per la quale, in particolare, veniva
adottato il regolamento, come si legge al n. 6 del Considerando.
Nella specie, l’oggetto della controversia, non pone in evidenza questione di
rapporti tra la giurisdizione nazionale e quelle di un altro Stato membro UE, per cui
la censura è inammissibile in quanto sotto il profilo della rilevanza non soddisfa le
condizioni di cui all’art. 366 cod. proc. civ.
8. Fin dalla pronuncia Cass. S.U., n. 24883 del 2008 (cui adde da ultimo
Cass., S.U., n. 11139 del 2017), si è affermato che: il difetto di giurisdizione può
essere eccepito dalle parti anche successivamente alla scadenza del termine ex art.
38 cod. proc. civ., finché la causa non venga decisa nel merito in primo grado; la
decisione di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di
giurisdizione; le sentenze di appello possono essere impugnate per difetto di
giurisdizione solo se sul punto non si sia formato il giudicato implicito oppure
esplicito; il giudice ha facoltà di rilevare anche d’ufficio il difetto di giurisdizione
finché sul punto non si sia formato il giudicato implicito o esplicito.
L’accertamento della giurisdizione non rappresenta un mero passaggio
interno della statuizione di merito, ma costituisce un capo autonomo che è
pienamente capace di passare in giudicato anche nel caso in cui il giudice si sia
pronunciato solo implicitamente sul punto.
In particolare le Sezioni Unite, nel richiamare anche il principio della
ragionevole durata del processo, hanno posto in evidenza:
a)

la regola della coerenza dei comportamenti delle parti, per cui

l’acquiescenza alla pronuncia sulla

giurisdizione comporta la impossibilità di

sollevare successivamente l’eccezione di difetto di giurisdizione;
b) il dovere di responsabile collaborazione delle parti per contenere i tempi
processuali: il principio costituzionale di ragionevole durata del processo si rivolge
non soltanto al giudice quale soggetto processuale, in funzione acceleratoria, ma
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anche e soprattutto al legislatore ordinario ed al giudice quale interprete della
norma processuale, rappresentando un canone ermeneutico imprescindibile per una
lettura costituzionalmente orientata delle norme che regolano il processo, nonché a
tutti i protagonisti del giudizio, ivi comprese le parti, le quali, soprattutto nei
processi caratterizzati dalla difesa tecnica, debbono responsabilmente collaborare a
circoscrivere tempestivamente i fatti effettivamente controversi;
c) la preclusione derivante dal giudicato, che opera, come si è detto, anche
nei confronti del giudice di legittimità. Pertanto, è inammissibile l’eccezione di

difetto di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di legittimità, stante il
giudicato implicito formatosi sulla pronuncia di merito, ove la questione non sia
stata sollevata nei gradi anteriori di giudizio.
9. Nella specie, con riguardo alla denunciata erroneità della modalità di
determinazione dell’indennità del Presidente dell’Autorità portuale, assume rilievo
dirimente, rispetto alle fonti contrattuali anche invocate, l’interpretazione del DM
10 luglio 1997.
Quest’ultimo, ha previsto che, in via provvisoria l’indennità spettante al
presidente dell’Autorità portuale è pari al trattamento economico del Segretario
generale maggiorato del 30%.
La Corte d’Appello ha interpretato tale previsione rilevando che la stessa
intendeva salvaguardare il ruolo apicale politico-amministrativo del Presidente, e
che dunque l’indennità di carica spettante al Presidente andava parametrata sul
trattamento economico del proprio segretario generale e non già dell’organo
segretario generale.
Tale statuizione non è adeguatamente censurata atteso che venendo in
rilievo un atto amministrativo, doveva essere dedotta in modo conforme ai principi
di cui all’art. 366 cod. proc. civ. la violazione da parte della Corte d’Appello
nell’interpretazione del DM delle regole ermeneutiche, non avendo lo stesso natura
regolamentare tale da attribuirgli rilevanza esterna, in ragione dei principi
enunciati da Cass., n. 5062 del 2007, secondo cui: a differenza degli atti e
provvedimenti amministrativi generali – che sono espressione di una semplice
potestà amministrativa e sono rivolti alla cura concreta d’interessi pubblici, con
effetti diretti nei confronti di una pluralità di destinatari non necessariamente
determinati nel provvedimento, ma determinabili – i regolamenti sono espressione
di una potestà normativa attribuita all’amministrazione, secondaria rispetto alla
potestà legislativa, e disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una
regolazione attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto
all’ordinamento giuridico esistente, con precetti aventi i caratteri della generalità e
dell’astrattezza. A norma dell’art. 17 della legge n. 400 del 1988, per i regolamenti
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di competenza ministeriale sono richiesti il parere del Consiglio di Stato e la
preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.
Come questa Corte ha affermato (cfr., Cass., n. 10271 del 2016)
l’interpretazione degli atti amministrativi è riservata al giudice di merito, il cui
apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità per violazione dei criteri di
ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione ove illogica od incongrua, sì
da non consentire il controllo del procedimento logico adottato, senza, che,

migliore, ferma la necessità che la parte specifichi, nelle sue censure, i canoni
ermeneutici in concreto violati e in quale modo e con quali considerazioni il giudice
di merito se ne sia discostato.
Nel prospettare la

doglianza

che attiene alla violazione dei

canoni

interpretativi, il ricorrente non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di
cui agli artt. 1362 ssg. cod. civ., ma deve specificare i canoni in concreto violati,
nonché il punto ed il modo in cui il giudice si sia da essi discostato, non essendo
sufficiente una semplice critica alla decisione sfavorevole formulata attraverso la
mera prospettazione di una diversa e più favorevole interpretazione.
Pertanto, le censure che, richiamando il complessivo quadro normativo e
contrattuale, impugnano il criterio dei determinazione dell’indennità affermato
dalla Corte d’Appello sono inammissibili.
10. Le censure relative ad interessi e rivalutazione, al quantum,

nonché

sulle spese non sostanziandosi in autonomi motivi di impugnazione sono
inammissibili.
11. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
12. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al
pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 4.000,00 per compensi
professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma , nella adunanza camerale del 28 settembre 2017.

peraltro, l’interpretazione fornita debba essere l’unica o quella astrattamente

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