Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1389 del 19/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/01/2017, (ud. 07/12/2016, dep.19/01/2017), n. 1389
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12363/2015 proposto da:
M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIUSEPPE CAMMALLERI, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3619/21/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA – Sezione distaccata di CALTANISSETTA,
depositata il 24/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
07/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La ricorrente ha tempestivamente depositato atto, ritualmente notificato alla controparte, di rinuncia al ricorso proposto, su unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che aveva resistito con controricorso) avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, ne aveva rigettato l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado (la quale, malgrado l’accoglimento del ricorso, aveva disposto la compensazione delle spese processuali).
La rinuncia non risulta accettata, ma tale circostanza, non applicandosi l’art. 306 c.p.c., al giudizio di cassazione, non rileva ai fini dell’estinzione del processo. La rinunzia al ricorso per cassazione infatti non ha carattere cosiddetto accettizio (che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), (Cass. n. 28675 del 2005) ed inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass., sez. un., n. 1923 del 1990; n. 4446 del 1986, ord. n. 23840 del 2008). Rimane comunque salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass. n. 4446 del 1986 ord. n. 23840 del 2008; n. 3971/2015).
Per le ragioni che precedono deve essere dichiarata l’estinzione del processo con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara la estinzione del giudizio. Condanna parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida in Euro 1.000,00.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017