Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13889 del 31/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13889 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ha pronunciato la seguente

CU.4-c-17

ORDINANZA
sul ricorso 9701-2011 proposto da:
CIPRIANO FRANCESCO CPRFNC38A02L399U, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA V. VENETO 118, presso lo studio
dell’avvocato LO RUSSO MICHELE, rappresentato e difeso
dall’avvocato ORLANDELLA LIBERO giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 31/05/2013

avverso la sentenza n. 52/12/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, SEZIONE
DISTACCATA di SALERNO dell’8/02/2010, depositata il
04/03/2010;

17/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Ric. 2011 n. 09701 sez. MT – ud. 17-04-2013
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva

Cipriano Francesco propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Commissione tributaria regionale di Napoli indicata in epigrafe, con la quale è stato
dichiarato inammissibile l’appello del contribuente proposto nei confronti della
sentenza n.220/07/2007 della CTP di Avellino.
La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata sulla base del
rilievo che il mandato ad litem conferito al difensore nel primo grado del processo ‘lo
abilitava alla difesa in ogni fase del giudizio, ma non nei successivi gradi”. Essendo
l’atto di appello privo di uno specifico mandato e non potendosi estendere al grado di
appello l’efficacia di quello relativo al primo grado, doveva essere considerato
inammissibile l’appello così come proposto.
Il contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
L’Agenzia non si è difesa..
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Ed infatti, il ricorso appare inammissibile in quanto proposto nei confronti del
Ministero dell’economia e delle finanze (a cui risulta essere stato notificato nel
domicilio ex lege dell’Avvocatura dello Stato) come si evince dall’esclusivo
riferimento, quale legale rappresentante, al “Ministro pro tempore”.
Poiché il giudizio di appello risulta instaurato dopo il I gennaio 2001 e si è quindi
interamente svolto nei soli confronti dell’Agenzia delle entrate (soggetto del tutto
autonomo rispetto all’Amministrazione centrale), ne consegue, secondo la costante

3

letti gli atti depositati

giurisprudenza di questa Corte, che il ricorso per cassazione è inammissibile poiché
proposto nei confronti di soggetto privo di legittimazione sostanziale e processuale,
senza che possa essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti
dell’Agenzia, presupponendo siffatto provvedimento la sussistenza di una
legittimazione passiva, sia pure concorrente, del Ministero (ex plurimis, Cass., Sez.

Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 15 novembre 2012

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa
non si è costituita.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 1/aprile 2013.

un., nn. 3116 e 3118 del 2006 e Cass. n. 9004 del 2007).

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