Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13889 del 07/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/07/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 07/07/2016), n.13889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel procedimento 23309 – 2015 R.G. per il regolamento di competenza

richiesto d’ufficio dal giudice di pace di Trani con ordinanza in

data 24.9.2015;

Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 15 marzo

2016 del consigliere dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto

dichiararsi la competenza del giudice di pace di Roma.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso in data 27.3.2014 al giudice di pace di Roma la s.p.a.

Acmei proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento elevato dalla polizia stradale – centro nazionale accertamenti di Roma il 3.3.2014 per violazione dell’art. 126 bis C.d.S., per aver omesso – essa opponente – di comunicare le generalità di colui che era alla guida del veicolo ad essa società intestato in occasione dell’elevazione in data 9.10.2013 ed in territorio del comune di Trani di verbale per violazione dell’art. 142 C.d.S..

Chiedeva che fosse pronunciato l’annullamento del verbale del (OMISSIS).

Con ordinanza in data 21.10.2014 il giudice di pace di Roma dichiarava la propria incompetenza per territorio; adduceva che la violazione era stata commessa nel territorio del comune di Trani.

La ricorrente riassumeva tempestivamente il giudizio dinanzi giudice di pace di Trani.

Con ordinanza del 24.9.2015 il giudice di pace di Trani dichiarava a sua volta la propria incompetenza per territorio e formulava d’ufficio richiesta di regolamento di competenza.

Esponeva che la violazione dell’art. 126 bis C.d.S. costituiva illecito omissivo del tutto autonomo rispetto alla violazione presupposta dell’art. 142 C.d.S.; che la violazione dell’art. 126 bis C.d.S. doveva reputarsi consumata “nel luogo in cui si è verificata l’inerzia del soggetto agente, e non in quello in cui è stata commessa la presupposta violazione” (così ordinanza del giudice di pace di Trani, pag. 3); che, più esattamente, l’omissione si era “compiuta nel luogo ove la comunicazione avrebbe dovuto essere ricevuta (…), da individuarsi quindi in Roma” (così ordinanza del giudice di pace di Trani, pag. 3), sede dell’ufficio che aveva richiesto la comunicazione delle generalità del conducente del veicolo.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

Va dichiarata la competenza del giudice di pace di Roma.

E’ sufficiente ribadire l’insegnamento di questo Giudice del diritto, debitamente richiamato dal giudice a quo, a tenor del quale l’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa per infrazioni al codice della strada (così come quella avverso il verbale di contestazione dell’infrazione), quando l’illecito sia consistito nell’omissione di una condotta dovuta per legge, va proposta dinanzi al giudice del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che invece è mancata; pertanto, ove sia irrogata la sanzione amministrativa per violazione, da parte del proprietario dell’autoveicolo, dell’obbligo di fornire i dati del conducente all’organo che abbia accertato la violazione dei limiti di velocità, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 126 bis, comma 2 (C.d.S.), competente a conoscere della relativa opposizione è il giudice di pace del luogo dove ha sede l’organo accertatore, al quale quei dati andavano inviati (cfr. Cass. (ord.) 24.2.2012, n. 2910;

cfr. Cass. (ord.) 9.8.2007, n. 17580, secondo cui è territorialmente competente a decidere l’opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione dell’art. 126 bis C.d.S., comma 2, –

sanzionante il proprietario del veicolo che senza giustificato motivo non comunichi nel termine previsto le generalità del conducente al momento della commessa infrazione – il giudice del luogo dove ha sede l’organo di polizia procedente, giacchè l’infrazione si consuma nel luogo in cui avrebbe dovuto pervenire la comunicazione che è stata omessa).

Nessuna statuizione va assunta in tema di spese.

PQM

La Corte dichiara la competenza del giudice di pace di Roma, dinanzi al quale rimette le parti con termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. sesta civ. – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2016

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