Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13889 del 01/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.01/06/2017),  n. 13889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 21982-2015 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA già SERIT SICILIA SPA, in persona del

Direttore Generale facente funzione elettivamente domiciliata in

ROLL, PIAZZA CAVOUR presso LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI DISTEFANO MARINO;

– ricorrente –

contro

SEM SERVIZI TECNOLOGICI MERIDIONALI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona

del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio

dall’avvocato ANTONINO DIERNA, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUSEPPE VACCARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2127/16/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il

24/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’01/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;

esaminata la memoria ex art. 380-bis c.p.c. depositata dalla parte

controricorrente.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. il giudizio ha per oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento per omesso versamento di Irap, Iva e ritenute alla fonte dell’anno d’imposta 2002.

Considerato che:

2. la sentenza d’appello è stata impugnata per violazione e falsa applicazione di legge in ordine alla ritenuta inesistenza della notificazione della cartella, in quanto mancante – quantomeno nella copia consegnata al contribuente – della relata di notifica, oltre che alla affermata insussistenza di litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione;

3. all’esito della camera di consiglio il collegio, anche alla luce del contrasto di giurisprudenza prospettato nella memoria di parte controricorrente, ha ritenuto la causa non di pronta e immediata soluzione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5).

PQM

 

rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice e dispone rinvio a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2017

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