Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13889 del 01/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 01/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.01/06/2017), n. 13889
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 21982-2015 proposto da:
RISCOSSIONE SICILIA SPA già SERIT SICILIA SPA, in persona del
Direttore Generale facente funzione elettivamente domiciliata in
ROLL, PIAZZA CAVOUR presso LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI DISTEFANO MARINO;
– ricorrente –
contro
SEM SERVIZI TECNOLOGICI MERIDIONALI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona
del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio
dall’avvocato ANTONINO DIERNA, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIUSEPPE VACCARO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2127/16/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il
24/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’01/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;
esaminata la memoria ex art. 380-bis c.p.c. depositata dalla parte
controricorrente.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
1. il giudizio ha per oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento per omesso versamento di Irap, Iva e ritenute alla fonte dell’anno d’imposta 2002.
Considerato che:
2. la sentenza d’appello è stata impugnata per violazione e falsa applicazione di legge in ordine alla ritenuta inesistenza della notificazione della cartella, in quanto mancante – quantomeno nella copia consegnata al contribuente – della relata di notifica, oltre che alla affermata insussistenza di litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione;
3. all’esito della camera di consiglio il collegio, anche alla luce del contrasto di giurisprudenza prospettato nella memoria di parte controricorrente, ha ritenuto la causa non di pronta e immediata soluzione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5).
PQM
rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice e dispone rinvio a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2017