Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13888 del 07/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 07/07/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 07/07/2016), n.13888
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
nel procedimento 16428 – 2015 R.G. per il regolamento di competenza
richiesto d’ufficio dal tribunale di Torino con ordinanza in data
19.5.2015;
Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 15 marzo
2016 del consigliere dott. Luigi Abete;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto
dichiararsi la competenza del giudice di pace di Torino.
Fatto
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con decreto n. 14291/2013, su ricorso del dottor P.G., il giudice di pace di Torino ingiungeva a B.M.T. il pagamento al ricorrente della somma di Euro 2.500,00, oltre interessi e spese, quale corrispettivo di prestazioni odontoiatriche rimaste insolute.
Con atto di citazione ritualmente notificato B.M.T. proponeva opposizione.
Chiedeva revocarsi l’opposto decreto ed in via riconvenzionale condannarsi il ricorrente a risarcirle il danno cagionatole per aver eseguito negligentemente la prestazione d’opera professionale.
Con ordinanza in data 3.3.2014 il giudice di pace dichiarava la propria incompetenza per valore, “avendo parte opponente dispiegato domanda riconvenzionale per l’importo di e 17.732,50, somma superiore alla competenza per valore di questo G.d.P. ” (così ordinanza tribunale di Torino del 19.5.2015, pag. 1).
B.M.T. riassumeva il giudizio dinanzi al tribunale di Torino.
Con ordinanza in data 19.5.2015 il tribunale di Torino così, tra l’altro, statuiva: a) disponeva separarsi la causa concernente l’opposizione al decreto ingiuntivo dalla causa concernente la domanda riconvenzionale esperita con l’opposizione, b) dichiarava a sua volta la propria incompetenza limitatamente all’opposizione all’ingiunzione ed al riguardo richiedeva d’ufficio il regolamento di competenza.
Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.
Va dichiarata la competenza del giudice di pace di Torino limitatamente alla causa relativa all’opposizione proposta da B.M.T. avverso il decreto ingiuntivo n. 14291/2013 pronunciato dal medesimo giudice di pace.
E’ sufficiente ribadire l’insegnamento di questo Giudice del diritto, debitamente richiamato dal tribunale a quo, a tenor del quale nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poichè la competenza, attribuita dall’art. 645 c.p.c. all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l’opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all’opposizione e rimettendo l’altra al tribunale (cfr. Cass. (ord.) 12.1.2015, n. 272, ove si soggiunge che il tribunale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l’intera causa, può richiedere nei limiti temporali fissati dall’art. 38 c.p.c. il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c.;
cfr. Cass. sez. un. 18.7.2001, n. 9769, secondo cui la competenza per l’opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall’art. 645 c.p.c. all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, stante l’assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, sicchè essa non può subire modificazioni neppure per una situazione di connessione, senza che rilevi in contrario la eliminazione della regola della rilevabilità d’ufficio delle competenze cosiddetta forti in ogni stato e grado; ne consegue che, nel caso in cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace, sia proposta dall’opponente domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del predetto giudice, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa alla opposizione e rimettendo l’altra al giudice superiore, e che, in difetto, il giudice superiore cui sia stata rimessa l’intera causa può richiedere, nei limiti temporali fissati dall’art. 38 c.p.c., il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c.; cfr. Cass. 20.9.2006, n. 20324).
Nessuna statuizione va assunta in tema di spese.
PQM
La Corte dichiara la competenza del giudice di pace di Torino limitatamente alla causa relativa all’opposizione proposta da B.M.T. avverso il decreto ingiuntivo n. 14291/2013 pronunciato dal medesimo giudice di pace.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. sesta civ. – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 15 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016