Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13888 del 01/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 01/06/2017, (ud. 19/04/2017, dep.01/06/2017),  n. 13888

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 1331/2015 R.G. proposto da:

Equitalia Sud s.p.a. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.

Giuseppe Nocco, elettivamente domiciliata in Roma, via San Giovanni

in Laterano 226/210, presso lo studio dell’avv. Bianca Maria

Casadei.

– ricorrente –

contro

Fallimento Ideal Clima di La Tartara Stella s.n.c. (C.F. (OMISSIS)),

in persona del curatore pro tempore.

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Bari depositato il 5 dicembre

2014.

Sentita la relazione svolta all’udienza del 19 aprile 2017 dal

Consigliere Giuseppe Fichera.

Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Luigi

Salvato, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Equitalia Sud s.p.a. impugna per cassazione il decreto del Tribunale di Bari, depositato il 5 dicembre 2014, che respinse l’opposizione allo stato passivo del fallimento della Ideal Clima di La Tartara Stella s.n.c., relativa a crediti, di natura tributaria e previdenziale, fondati su talune cartelle esattoriali notificate alla debitrice in bonis.

Assunse il tribunale che, pure non essendo necessaria la prova della notifica delle cartelle, ai fini dell’ammissione al concorso, in difetto degli estratti del ruolo muniti di asseverazione di conformità al medesimo, la domanda doveva andare respinta, non essendo sufficienti i referti di notifica delle cartelle, peraltro neppure prodotte nel giudizio di opposizione.

Il ricorso è affidato a tre motivi; il fallimento della Ideal Clima di La Tartara Stella s.n.c. non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 2719 c.c., in relazione all’art. 215 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., avendo il tribunale ritenuto inidonei a dimostrare il credito vantato, i prospetti riassuntivi del credito, poichè privi di asseverazione di conformità al ruolo, nonostante la curatela opposta non avesse sollevato alcuna contestazione sulla detta conformità.

Con il secondo motivo assume la violazione dell’art. 115 c.p.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87 poichè il tribunale non ha accertato la conformità all’originale dei prospetti riassuntivi prodotti da essa opponente, riproducenti il ruolo formato dall’amministrazione.

Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 168 c.p.c., comma 2 e art. 36 disp. att. c.p.c., atteso che il tribunale non ha accolto l’istanza avanzata dall’opponente, tesa ad ottenere l’acquisizione del fascicolo della fase di formazione dello stato passivo, contenente le cartelle di pagamento relative ai crediti in contestazione.

2. I primi due motivi del ricorso, avvinti da comune oggetto, sono infondati.

Invero, secondo l’orientamento di questa Corte, non incorre nella violazione dell’art. 112 c.p.c. il tribunale che, esercitando il proprio potere d’ufficio di accertare la fondatezza della domanda proposta, rigetti l’opposizione allo stato passivo proposta dal creditore, dovendo l’accertamento sull’esistenza del titolo dedotto in giudizio essere compiuto dal giudice ex officio in ogni stato e grado del processo, nell’ambito proprio di ognuna delle sue fasi, in base alla risultanze rite et recte acquisite nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali (Cass. 06/11/2013, n. 24972).

Nella vicenda all’esame di questa Corte, allora, il Tribunale ha ritenuto che il prospetto intestato “descrizione di dettaglio chirografo/privilegio” non fosse idoneo a provare il credito vantato dal concessionario della riscossione, non trattandosi all’evidenza di quel ruolo, che ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 87, comma 2, costituisce documentazione idonea ad ottenere l’ammissione al concorso.

E’ irrilevante, allora, accertare se il curatore avesse o meno disconosciuto la conformità del prospetto prodotto al ruolo formato dall’ente impositore, come pure indagare sulle ragioni dell’omessa verifica di siffatta conformità da parte del giudice, per la decisiva circostanza che, appunto, non si trattava di un ruolo (o della sua riproduzione in estratto: cfr. Cass. s.u. 02/10/2015, n. 19704), cioè di un “elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario” (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 10, lett. b)), bensì di un documento che si limitava a descrivere in dettaglio gli importi vantati dall’Amministrazione, corredati dall’indicazione della loro natura chirografaria o privilegiata.

3. Il terzo motivo è fondato.

3.1. Com’è noto, questa Sezione ha più volte affermato che il giudizio di opposizione allo stato passivo, come disciplinato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, novellato dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, è regolato dal principio dispositivo, sicchè al creditore, la cui domanda ex art. 93 l.fall. sia stata respinta dal giudice delegato, è fatto onere di produrre nuovamente, dinanzi al tribunale, nel corrispondente procedimento ex art. 99 l.fall., la documentazione già depositata in sede di verifica del passivo, che non può essere acquisita ex officio (Cass. 14/12/2015, n. 25174; Cass. 16/01/2012, n. 493; Cass. 08/11/2010, n. 22711).

Peraltro, di recente questa Corte ha precisato che qualora l’opponente abbia tempestivamente indicato in ricorso la documentazione di cui intende avvalersi, facendo riferimento per relationem a quanto già prodotto davanti al giudice delegato con formula non di stile, tale da non lasciare dubbi sull’identità degli atti su cui vuole fondare l’opposizione, e ne abbia contestualmente formulato istanza di acquisizione, non è ravvisabile alcuna sua negligente inerzia, idonea a giustificare il rigetto del ricorso per inosservanza dell’onere della prova, potendo quell’istanza essere interpretata come autorizzazione al ritiro della documentazione, ex art. 90 l.fall., applicabile in virtù della sua portata generale anche al procedimento di opposizione allo stato passivo (Cass. 21/12/2016, n. 26639; Cass. 14/07/2014, n. 16101).

3.2. Ritiene il Collegio che il tenore della norma in esame, letta alla luce del principio di non dispersione della prova ormai acquisita al processo (ribadito da ultimo da Cass. s.u. 10/07/2015, n. 14475), nonchè delle recenti novelle legislative in tema di deposito telematico obbligatorio delle domande e dei documenti nella verifica dello stato passivo, impongano una puntualizzazione del descritto orientamento.

Invero, l’art. 99, comma 2, n. 4) l.fall. – nel testo vigente, come da ultimo novellato dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 6 – dispone testualmente che nell’opposizione allo stato passivo, il ricorso deve contenere “a pena di decadenza (…) l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti”.

E’ chiaro, dunque, come la norma in esame imponga all’opponente la mera indicazione dei documenti che abbia già prodotto nel giudizio, vale a dire sia dei documenti nuovi che intenda allegare per la prima volta al ricorso in opposizione, sia di quelli già inseriti nel fascicolo della procedura fallimentare, un tempo attraverso il loro deposito da parte dell’istante nella cancelleria del giudice delegato e oggi – dopo la radicale novella dell’art. 93 l.fall., introdotta dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 17 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 -, trasmessi telematicamente al curatore unitamente alla domanda di insinuazione al passivo e da quest’ultimo depositati in cancelleria, salvo che per i titoli di credito, il cui originale deve essere sempre depositato a cura dell’istante presso la cancelleria del tribunale (art. 93, comma 2, u.p., l.fall., come da ultimo novellato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228).

Del resto, la natura sommaria del procedimento di verifica dei crediti, incompatibile con un pieno esercizio del diritto alla prova, esteso pure a quelle che non siano di pronta spedizione, rende evidenti le peculiarità del giudizio di opposizione, in seno al quale sorge l’esigenza di accordare all’istante ampia facoltà di articolare prove nuove, anche costituende, palesandosi quindi del tutto priva di rilievo processuale una distinzione tra le produzioni documentali precedenti e quelle contestuali al deposito del ricorso in opposizione, unico essendo il termine di decadenza per l’ingresso nel processo della prova documentale, come imposto dall’art. 99 l.fall., ridetto comma 2.

3.3. Se, allora, la decadenza istruttoria di cui si discute dipende soltanto dalla omessa indicazione e non anche dal mancato deposito innanzi al tribunale di quei documenti, già comunque portati alla cognizione del giudice delegato nella fase di verifica dello stato passivo, restano da trarre le conseguenze del caso in tutti quei giudizi in cui l’opponente, pure indicando in ricorso i documenti già prodotti di cui intende avvalersi, ometta tuttavia di depositare tali atti anche nella fase di opposizione allo stato passivo.

3.4. Ora, è noto che nei giudizi di natura impugnatoria, in virtù del richiamato principio dispositivo, i documenti prodotti nel precedente grado di giudizio e custoditi nei rispettivi fascicoli di parte, sono di regola portati alla cognizione del giudice dell’impugnazione attraverso la riproduzione del medesimo fascicolo innanzi al nuovo giudice.

Una siffatta disciplina generale, tuttavia, non pare applicabile nel giudizio di opposizione allo stato passivo avuto riguardo, per un verso, al ridetto tenore dell’art. 99 I.fall., comma 2 e, per altro verso, alla sicura circostanza che nel procedimento di verifica dello stato passivo non si rinviene una distinzione tra fascicolo di parte e fascicolo d’ufficio, unico essendo il fascicolo della procedura fallimentare, nel quale, ai sensi dell’art. 90 l.fall., sono contenuti “tutti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi attinenti al procedimento”, per l’accesso ai quali è sempre necessaria l’autorizzazione del giudice delegato alla procedura.

Va soggiunto che l’unicità del fascicolo nel procedimento di verifica dello stato passivo, è resa oggi ancora più manifesta dalla vigente disciplina sul deposito telematico in cancelleria delle domande di insinuazione allo stato passivo – ormai obbligatorio a decorrere dal 30 giugno 2014 (ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 3, convertito dalla L. n. 221 del 2012, come introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228) -, poichè tutti i documenti allegati alle istanze, una volta trasmessi dal curatore nella cancelleria del giudice tramite posta elettronica certificata, entrano a fare parte dell’unico “fascicolo informatico” dell’ufficio, che com’è noto contiene “gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo” (D.M. 11 febbraio 2011, n. 44, art. 9, comma 1).

In conclusione, deve ritenersi che una volta inserito nel fascicolo fallimentare – un tempo mediante il deposito cartaceo e oggi per via esclusivamente telematica -, il documento di natura probatoria prodotto dal creditore istante, entri a fare parte dell’unico fascicolo della procedura (tenuto all’attualità in modalità informatica) e come tale sia destinato, in caso di successiva impugnazione dello stato passivo, ad essere acquisito – com’è proprio di qualsivoglia atto contenuto nel fascicolo d’ufficio – nella sfera di cognizione del giudice dell’impugnazione, alla sola condizione che esso sia stato espressamente indicato dalla parte che impugna in seno al ricorso in opposizione.

3.5. Va pronunciato allora il seguente principio di diritto: “Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente è tenuto, a pena di decadenza, solo ad indicare specificatamente in seno al ricorso i documenti già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato; ne consegue che, in difetto di produzione del documento indicato specificatamente in ricorso, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo della procedura fallimentare ove esso è custodito”.

3.6. Ha errato allora il tribunale nel respingere senz’altro l’istanza tesa ad acquisire dal fascicolo fallimentare i documenti indicati in istanza, essendo incontroverso che l’odierna ricorrente in sede di verifica dello stato passivo aveva depositato, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, le copie delle cartelle di pagamento notificate alla società debitrice; documentazione questa specificatamente indicata nel ricorso in opposizione e, dunque, ormai entrata nel giudizio.

4. In definitiva, respinti i primi due motivi del ricorso, in accoglimento del terzo motivo il decreto impugnato va cassato, con rinvio al Tribunale di Bari, in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto enunciato, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il terzo motivo, rigetta i restanti.

Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Bari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2017

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