Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13887 del 31/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13887 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 2903-2011 proposto da:

PIRAINO MARIO ADRIANO PRNMDR46P08H981T,
CAPORALE GIULIA CPRGLI54R47A240Y, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA PANARO 11, presso lo studio
dell’avvocato BARTIMMO VINCENZO, che li rappresenta e difende,
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –

Data pubblicazione: 31/05/2013

avverso la sentenza n. 303/08/2009 della Commissione Tributaria
Regionale di CATANZARO del 16.10.09, depositata il 30/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Maria Elisabetta Rende (per delega
avv. Vincenzo Bartimmo) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
PIERFELICE PRATIS che ha concluso per il rigetto del ricorso.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< Giulia Caporale e Mario Adriano Piraino ricorrono contro l'Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, confermando la sentenza di secondo grado, ha respinto il ricorso dei contribuenti avverso il provvedimento di diniego della definizione ex art. 16 1. 289/02 di una lite avente ad oggetto l'impugnativa di due cartelle esattoriali relative alle maggiori imposte IRPEF e SSN iscritte a ruolo a carico dei contribuenti a seguito della mancata impugnazione di un avviso di accertamento. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che la controversia in relazione alla quale i contribuenti avevano presentato l'istanza di definizione respinta dall'Ufficio non costituisse lite pendente definibile ex art. 16 1. 289/02, in quanto le cartelle oggetto di impugnativa, riguardando somme iscritte a ruolo in base ad un avviso di accertamento non impugnato dovevano considerarsi atti di riscossione e non atti impositivi. Con l'unico motivo di ricorso i contribuenti assumono che la suddetta argomentazione della Commissione Tributaria Regionale si porrebbe in contrasto con il disposto dell'articolo 3, lett. a), I. 289/02, in relazione al quale deducono, quindi, il vizio di violazione di legge ex art. 360 n. 3 cpc. Il ricorso va giudicato infondato, perché la decisione del giudice di merito è conforme al principio più volte espresso da questa Corte, che "La cartella esattoriale, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso stesso, e non integra - al pari del "ruolo" - un nuovo ed autonomo atto impositivo, tanto è che resta sindacabile in giudizio solo per vizi ad essa propri e non per questioni attinenti all'accertamento. Da ciò consegue che, ai fini dell'art. 2 quinquies del D.L. 30 settembre 1994, n. 564 (inserito con la legge di conversione 30 novembre 1994, n. 656) non può ritenersi "lite fiscale pendente" la controversia introdotta con Ric. 2011 n. 02903 sez. MT - ud. 11-04-2013 -2- c" o l'impugnazione di una tale cartella esattoriale." (così sent. 5105/01; conformi sentt. 13243/03; 8011/04; con specifico riguardo alla definizione ex art. 16 1. 289/02, vedi sentt. 6205/06, 19204/06). Si propone quindi il rigetto del ricorso..>>

che l’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di poter partecipare alla
discussione orale, alla quale, peraltro, non è poi intervenuta;

che i ricorrenti hanno depositato una memoria difensiva.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio,
condivide la proposta del relatore, non apparendo persuasive le contrarie
argomentazioni svolte nella memoria di parte ricorrente.
Riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va respinto.
Non vi è luogo a regolazione di spese, non avendo l’Agenzia delle entrate
svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma 1’11 aprile 2013.

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;

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