Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13887 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. I, 20/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 20/05/2021), n.13887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15721/2020 proposto da:

I.V., rappresentato e difeso dall’Avv. Emanuele

Boccongelli, con studio in Roma, Corso Trieste, n. 10, presso il

quale elegge domicilio in virtù di procura speciale a margine del

ricorso per cassazione.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di L’Aquila n. 1963/2020, pubblicato

il 29 aprile 2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con decreto del 29 aprile 2020, il Tribunale di L’Aquila ha rigettato il ricorso proposto da I.V., cittadino nato a (OMISSIS), avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. Il ricorrente ha dichiarato di avere lasciato il proprio paese di origine perchè era omosessuale e perchè era stata scoperta la relazione che aveva intrapreso con un ragazzo conosciuto in discoteca; che un giorno, mentre si baciavano all’esterno della macchina, alcune persone li avevano visti e avevano fatto un video; che il re della comunità aveva deciso di ucciderli, ma erano risusciti a scappare dalla prigione e si erano recati prima nel nord della Nigeria, dove il suo amico U. era scomparso, e poi in Libia.

3. Il Tribunale ha ritenuto che l’audizione svolta davanti alla Commissione era stata condotta in modo analitico ed esaustivo, con la conseguenza che era superflua la rinnovazione dinanzi al Tribunale; che il racconto del richiedente era generico, vago e non dettagliato e presentava profili di implausibilità evidenti, per le motivazioni specificamente indicate alle pagine 15 e 16 del provvedimento impugnato; che non sussistevano nemmeno i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, perchè il ricorrente non aveva riferito circostanze di fatto dalle quali desumere il concreto pericolo di subire atti di persecuzione, nè aveva riferito di essere direttamente minacciato dal pericolo di subire torture o condanne a morte; dalle fonti internazionali, aggiornate al 2019, richiamate a pag. 17 del decreto impugnato, non emergeva nemmeno la sussistenza di un conflitto armato ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); quanto alla protezione umanitaria non esisteva una situazione di particolare vulnerabilità, tenuto conto della sua inattendibilità, nè risultava che il richiedente avesse intrapreso un serio percorso di integrazione.

4. I.V. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato a due motivi.

5. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

6. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame delle dichiarazioni, rese nel corso della prima udienza al Tribunale del 19 novembre 2019, da un teste che aveva riferito di avere avuto con lui dei rapporti intimi, così confermando la sua omosessualità e che il suddetto verbale risultava scaricato dalla Cancelleria competente nel fascicolo telematico del 12 maggio 2020.

1.1 Premessa l’inammissibilità del motivo di ricorso per la violazione del principio di autosufficienza prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in osservanza del quale il ricorrente ha l’onere di operare una esposizione funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di Cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass., 4 ottobre 2018, n. 24340), il motivo è pure inammissibile, poichè si tratta di censura formulata per la prima volta in questa sede.

Ed invero, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nel provvedimento impugnato, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio (Cass., 13 giugno 2018, n. 15430).

1.2 Nemmeno la censura può rilevare in relazione al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che è denunciabile per cassazione, unicamente là dove attenga all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, ovvero che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia e non coinvolge l’omesso esame di elementi istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).

1.3 Ed infatti, senza prescindere dalla circostanza che la censura in esame riguarda l’omesso esame di un elemento istruttorio, il ricorrente non ha comunque dedotto nulla sulla decisività del “fatto” allegato, che non vale a confermare la sua credibilità, afferendo ad una circostanza diversa da quella esaminata dal Tribunale, che ha ritenuto assolutamente incredibile la circostanza che un omosessuale, pur consapevole del fatto che l’omosessualità fosse considerata un reato nel proprio Paese, abbia avuto un rapporto sessuale o delle effusioni intime in un luogo pubblico all’esterno della macchina e in presenza di alcuni abitanti del villaggio che avrebbero filmato gli atti sessuali con il fidanzato (pag. 15 del decreto impugnato).

1.4 Peraltro, nel caso in esame, la mancanza di credibilità delle vicende narrate dal ricorrente non consente la concessione della richiesta protezione mancando alla base ogni prova di appartenenza ad un “particolare gruppo sociale”, nella specie quello di omosessuale, sottoposto agli atti di persecuzione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, od oggetto di minaccia grave del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 1, lett. c) e art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 35 bis, comma 9, evidenziando che la normativa in Nigeria era gravemente persecutoria nei confronti degli omosessuali e che il Tribunale non aveva fatto ricorso ai poteri officiosi per acquisire informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente; che non erano state tenuto in considerazione le pregresse esperienze traumatiche e la sua permanenza in Libia.

2.1 Il motivo è inammissibile, perchè diretto a censurare l’accertamento di merito compiuto dal Tribunale sulla domanda di protezione internazionale.

2.2 Specificamente, la non riconducibilità dell’episodio narrato dal richiedente asilo ad una ipotesi di atto persecutorio (sulla base della non ritenuta credibilità del richiedente) e l’esclusione della sussistenza di una situazione del Paese di origine di un rischio di esposizione indiscriminata dei civili a danni gravi scaturenti da conflitto armato interno sono state contestate dal ricorrente in modo sommamente generico, esprimendo semplicemente il proprio dissenso dalle valutazioni formulate dal giudice del merito e argomentando, in modo non completo e parziale, che nella disamina della situazione politica dello Imo State, in Nigeria, il Tribunale aveva sottolineato diverse circostanze che dimostravano che l’assetto sociale e istituzionale del paese di origine del richiedente era suscettibile di mettere in pericolo la sua vita.

2.3 Occorre, poi, ribadire che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass., 21 ottobre 2019, n. 26728).

Più in particolare, è stato affermato che la ricerca delle COI è “integrazione istruttoria” (Cass., 19 giugno 2019, n. 16411) e non totale sostituzione del giudice alla parte nei suoi doveri di offrire, nei limiti delle possibilità date dalla sua peculiare condizione, fatti, riscontri ed elementi di prova, tanto che si è specificato, nella giurisprudenza di questa Corte, che il predetto dovere deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo per contro riferirsi a circostanze non dedotte (Cass., 21 novembre 2018, n. 30105).

Va data, dunque, continuità al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (Cass., 18 febbraio 2020, n. 4037).

2.4 Anche con riguardo alla protezione umanitaria il ricorrente si limita a censurare, sempre in modo estremamente generico, le valutazioni del Tribunale circa l’insussistenza di una condizione di personale vulnerabilità e, piuttosto, propone una critica di puro merito relativamente all’accertamento del fatto, inammissibile in sede di legittimità.

2.5 Sul punto, deve rammentarsi che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari presuppone l’esistenza di situazioni non tipizzate di vulnerabilità dello straniero, risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, conseguenti al rischio del richiedente di essere immesso, in esito al rimpatrio, in un contesto sociale, politico ed ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali (Cass., 22 febbraio 2019, n. 5358).

La condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio (Cass. 15 maggio 2019, n. 13079).

Con particolare riferimento al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, questo, tuttavia, può assumere rilevanza non quale fattore esclusivo, bensì quale circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale da tutelare mediante il riconoscimento di un titolo di soggiorno (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455).

E’ utile precisare che il fattore dell’integrazione sociale in Italia, peraltro genericamente allegato in ricorso, è recessivo, qualora difetti la vulnerabilità (Cass., Sez. U., 13 novembre 2019, n. 29459; Cass., 23 febbraio 2018, n. 4455).

2.6 Anche la censura sul giudizio di irrilevanza del periodo trascorso in Libia è inammissibile per difetto di specificità, mancando l’indicazione delle ragioni per le quali la valutazione dovesse estendersi anche alla condizione di tale Paese.

Al riguardo, va evidenziato che l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide, potendo il paese di transito rilevare, ai sensi dell’art. 3 della Direttiva UE n. 115/2008, solo nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese (Cass. 21 novembre 2019, n. 30408; Cass.,6 dicembre 2018, n. 31676).

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese poichè l’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

 

 

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