Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13887 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. II, 09/06/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 09/06/2010), n.13887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11165/2005 proposto da:

A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOEZIO 16,

presso lo studio dell’avvocato IMPARATO DARIO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SARTORE LIVIO;

– ricorrente –

e contro

PREFETTURA IMPERIA in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 141/2004 del GIUDICE DI PACE di SANREMO,

depositata il 01/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato IMPARATO Bario, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 19.3/1.4.2004 il Giudice di pace di Sanremo rigettava l’opposizione proposta da A.R. avverso la sanzione amministrativa comminatagli, consistita nell’aver superato i limiti di velocità consentiti, in ragione della regolarità dell’apparecchio usato per la rilevazione della velocità, e della circostanza secondo cui la contestazione era stata immediata, cosa questa che valeva a superare le discrasie rilevate nel supporto cartaceo relativo.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di quattro motivi l’ A.; l’intimato ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 142, e D.P.R. n. 495 del 1992, art. 345, in ragione del fatto che l’infrazione contestatagli (superamento dei limiti di velocità consentiti nel tratto di strada percorso) era stata rilevata da una apparecchiatura che aveva emesso uno scontrino in cui era errata la data, atteso che il supporto cartaceo indicava quella del giorno antecedente.

La constatazione appare assolutamente incontestata, atteso che lo stesso giudicante ne da atto nella sentenza impugnata, peraltro superando tale anomalia in ragione della presenza in loco degli agenti operanti, che avevano rettificato il dato giornaliero.

La questione che il motivo in esame pone non è quella dell’effettiva data dell’occorso, ma piuttosto quella del buon funzionamento dell’apparecchiatura che ha rilevato la velocità del veicolo condotto dall’ A.; infatti un apparecchio che rilascia un documento relativo all’infrazione de qua con data diversa da quella reale è certamente portatore di una anomalia.

A fronte di tale dato di fatto, non si può fare a meno di chiedersi se l’anomalia concernesse solo la data o il funzionamento in toto della macchina rilevatrice, atteso che fermo il fatto della presenza dell’agente, questi non era certamente in grado di percepire sensorialmente la velocità effettivamente tenuta dal veicolo in quel momento.

Sussistono quindi fondati elementi di dubbio sul funzionamento corretto della apparecchiatura rilevatrice della velocità, atteso che l’accertato mal funzionamento della stessa nell’apposizione della data, potrebbe essere indice di un generale difetto di taratura o altro dell’apparecchio stesso e tale dubbio non può essere superato in base alla rilevata constatazione de visu da parte dell’agente.

Il motivo deve essere pertanto accolto; tanto comporta l’assorbimento dei restanti motivi e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di pace di Sanremo, in persona di altro magistrato, che provvederà anche sulle spese relative al presente procedimento per cassazione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso; assorbiti gli altri. Cassa e rinvia, anche per le spese, al giudice di pace di Sanremo, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

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