Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13887 del 07/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/07/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 07/07/2016), n.13887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel procedimento 14532/2015 R.G. per il regolamento di competenza

richiesto d’ufficio dal giudice di pace di Merano con ordinanza del

3.6.2015;

Udita la relazione all’udienza in Camera di consiglio del 15 marzo

2016 dei Consigliere Dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto

dichiararsi la competenza del giudice di pace di Roma.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con atto in data 9.9.2015 R.A.S. citava a comparire innanzi al giudice di pace di Roma “Equitalia Nord” s.p.a. e Roma Capitale, così proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c., avverso cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa da “Equitalia Trentino Alto Adige – Sudtirol” s.p.a..

Chiedeva che fosse pronunciato l’annullamento dell’anzidetta cartella.

Con sentenza n. 9059/2015 il giudice adito dichiarava la propria incompetenza per territorio e la competenza del giudice di pace di Merano.

L’opponente riassumeva tempestivamente il giudizio dinanzi giudice di pace di Merano.

Con ordinanza del 3.6.2015 il giudice di pace di Merano dichiarava a sua volta la propria incompetenza per territorio e formulava d’ufficio richiesta di regolamento di competenza.

Esponeva che “la cartella di pagamento impugnata concerne il ruolo esecutivo n. 2009/2972 (…), per violazioni al C.d.S. comminate dal Comune di Roma (…), nei cui territorio la violazione è stata accertata” (così ordinanza giudice di pace di Merano).

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

Va dichiarata la competenza del giudice di pace di Roma.

E’ sufficiente ribadire l’insegnamento di questo Giudice del diritto a tenor del quale le opposizioni a sanzioni amministrative irrogate per violazione del C.d.S., appartengono alla competenza del giudice di pace del luogo ove è stata commessa la violazione, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7, comma 2, ancorchè il ricorso sia stato proposto, in funzione recuperatoria del mezzo di tutela, avverso la cartella esattoriale a seguito della mancata notificazione del precedente verbale di contestazione (cfr. Cass. (ord.) 23.3.2015, n. 5803; Cass. (ord.) 21.2.2012, n. 2531, secondo cui è territorialmente competente a decidere sull’opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1, avverso la cartella esattoriale emessa per il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, il giudice del luogo in cui è stata commessa l’infrazione, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e art. 204-bis C.d.S. (nella rispettiva formulazione anteriore alla novella recata dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150), giacchè la disciplina applicabile all’opposizione di cui al citato art. 615, in quanto proposta in funzione recuperatoria dell’opposizione al verbale di accertamento della violazione al C.d.S., va conformata a quella dettata per l’azione recuperata; Cass. (ord.) 17.1.2011, n. 944, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, la competenza per territorio a conoscere dell’opposizione al verbale di accertamento di infrazione di norme sulla circolazione stradale ha natura inderogabile, ai sensi dell’art. 209-bis C.d.S.).

Nessuna statuizione va assunta in tema di spese.

PQM

La Corte dichiara la competenza del giudice di pace di Roma, dinanzi al quale rimette le parti con termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – Sottosezione 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

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