Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13886 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 23/06/2011), n.13886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6056-2010 proposto da:

S.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA COLLAZIA 2/F, presso lo studio dell’avvocato CANALINI

FEDERICO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2994/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

17.7.09, depositata il 04/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2011 dal Presidente Relatore Dott. FINOCCHIARO Mario;

udito per il ricorrente l’Avvocato Canalini Federico che si riporta

agli scritti, insistendo per l’accoglimento del ricorso;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. SGROI

Carmelo che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata alle parti:

“Il consigliere relatore, Dott. FILADORO Camillo, letti gli atti rileva:

1. Con sentenza 17 luglio – 4 settembre 2009 la Corte d’appello di Roma confermava la decisione del 10 maggio 2004 del Tribunale di Rieti, che aveva respinto la domanda di S.P. intesa ad ottenere l’accertamento dell’intervenuto rinnovo del contratto di locazione – avente ad oggetto un immobile di sua proprietà in (OMISSIS), adibito a Caserma dei Carabinieri – e la condanna del Ministero dell’Interno, che lo aveva rilasciato, al pagamento di sei mensilità di preavviso.

Nel ricorso introduttivo, lo S. aveva richiesto la condanna del Ministero al pagamento della indennità semestrale di preavviso prevista dal contratto.

L’attore aveva precisato nel ricorso che la disdetta inviata in data 17 ottobre 1996 era affetta da nullità non contenendo i motivi di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 28, comma 2, aggiungendo che anche se la stessa fosse stata riconosciuta valida, doveva comunque ritenersi superata dal successivo comportamento delle parti che avevano manifestato una volontà di prosecuzione del rapporto.

2. La domanda era rigettata dal Tribunale, che riteneva che nel caso di specie si fosse verificata una rinnovazione espressa del primo contratto.

Poichè la disdetta inviata dal locatore non era riferita alla prima scadenza, la stessa doveva considerarsi pienamente efficace, con la conseguenza che il rapporto contrattuale era venuto meno dal dicembre 1997 e la indennità di preavviso per il recesso operato dall’Amministrazione non poteva essere riconosciuta, trovando esclusivo fondamento nel contratto.

3. I giudici di appello osservavano che il contratto in essere tra le parti non era altro – come correttamente già osservato dal primo giudice – che un “rinnovo” di precedenti pattuizioni, sicchè la disdetta operata dal locatore non poteva considerarsi come effettuata alla prima scadenza e non necessitava di alcuna motivazione per essere efficace.

Una volta manifestata dallo S. la volontà di porre termine al rapporto, non poteva poi assumere alcun valore una espressione di volontà contraria se non accettata dalla controparte.

Tale accettazione, nei contratti in cui sia parte una P.A. deve necessariamente rivestire la forma scritta, non avendo alcun valore la volontà tacita della stessa.

4. Sotto altro profilo, rilevava la Corte territoriale, anche se dovesse ritenersi che quella indicata dal locatore fosse la prima scadenza, la invalidità della disdetta avrebbe potuto essere fatta valere solo dalla controparte. D’altro canto, non poteva dubitarsi che lo spostamento di una Caserma dei Carabinieri costituisse un grave motivo legittimante il recesso, secondo quanto previsto dalla legge e dal contratto di locazione in tema di recesso anticipato.

5. Avverso tale decisione lo S. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due motivi. Resiste il Ministero dell’Interno con controricorso.

6. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 28, comma 2, e omessa motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Una volta inviata la disdetta dal locatore, un nuovo accordo deve essere considerato come manifestazione di volontà contraria alla interruzione del rapporto.

In realtà, i giudici di appello non avevano affrontato tale questione, essendosi limitati ad osservare che il nuovo contratto richiedeva, necessariamente, la forma scritta.

Il motivo è inammissibile, avendo i giudici di appello deciso la controversia sottoposta al loro esame in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte.

L’esame dei motivi di ricorso non offre elementi per mutare l’orientamento già espresso.

Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte: “La rinnovazione tacita del contratto di locazione, ai sensi dell’art. 1597 c.c., postula la continuazione della detenzione della cosa da parte del conduttore e la mancanza di una manifestazione di volontà contraria da parte del locatore, cosicchè, qualora questi abbia manifestato con la disdetta la volontà di porre termine al rapporto, la rinnovazione non può desumersi dalla permanenza del locatario nell’immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che il locatore abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente azione di rilascio, occorrendo invece un comportamento positivo idoneo ad evidenziare una nuova volontà, contraria a quella precedentemente manifestata per la cessazione del rapporto (Cass. 14 marzo 2006 n. 5464, 14 giugno 2994 n. 11232).

Con il secondo profilo del primo motivo di ricorso, si denuncia omessa motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio.

I giudici di appello avevano, erroneamente, ritenuto che quello disdettato fosse il secondo contratto (ovvero quello stipulato in data 17 dicembre 1996, ma riferito al periodo gennaio 1992-dicembre 1997) mentre, in realtà, la disdetta era stata comunicata in data precedente dal locatore. In tal modo, la Corte territoriale aveva ignorato tutti i rilievi formulati dall’appellante in merito alla invalidità della comunicazione di recesso inviata dal locatore, a seguito della successiva manifestazione di volontà di proseguire il rapporto manifestata da entrambe le parti con la stipulazione di un nuovo contratto.

Le censure formulate con l’ultima parte del primo motivo di ricorso sono del tutto infondate.

Con accertamento insindacabile in questa sede, la Corte territoriale ha escluso che nel caso di specie le parti avessero posto in essere un secondo contratto di locazione.

A questa conclusione, i giudici di appello sono pervenuti sulla base di una serie di argomentazioni:

– da un lato, hanno escluso che vi fosse stato un mutamento delle condizioni stabilite (essendovi stato semplicemente un rinnovo di precedenti pattuizioni);

– dall’altro, hanno rilevato che il rinnovo del contratto avrebbe dovuto essere stipulato necessariamente per iscritto, in considerazione della qualità del conduttore.

Avverso queste argomentazioni si infrangono tutte le censure di vizi della motivazione sollevate dal ricorrente.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale: “La volontà di obbligarsi della Pubblica Amministrazione non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l’atto scritto ad substantiam, sì che nei confronti della stessa p.a. non è configurabile il rinnovo tacito del contratto. (Cass. S.U. 28 novembre 1991 n. 12769; Cass. 23 gennaio 2006 n. 1223).

Sotto altro profilo, è stato osservato che: “Pertanto nei confronti della stessa P.A. non è configura-bile il rinnovo tacito del contratto di locazione nè rileva per la formazione del contratto un mero comportamento concludente, anche se protrattosi per anni” (Cass. 3 agosto 2002 n. 11649).

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia sotto altro profilo, contraddittoria (o in subordine insufficiente) motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

I giudici di appello avevano rilevato che non vi era stata da parte della Pubblica Amministrazione alcuna accettazione della contraria volontà successivamente manifestata dal locatore e che comunque la stessa avrebbe dovuto essere formalizzata per iscritto, essendo tale forma richiesta ad substantiam.

In tal modo, tuttavia, la Corte territoriale aveva trascurato la circostanza decisiva che proprio la stipula del nuovo contratto costituiva accettazione delle nuove condizioni da parte della P.A. integrando nel contempo, la forma scritta ad substantiam.

Il problema da risolvere, comunque, non era quello di stabilire se la P.A. avesse concluso un nuovo contratto, ma “il punto della questione era infatti quello di stabilire se la parte locataria avesse manifestato la volontà di non voler recedere dal contratto una volta ricevuta la disdetta da parte del locatore”.

Anche queste censure sono prive di fondamento. La Corte territoriale ha escluso la sussistenza di un nuovo contratto di locazione.

Ma la stessa Corte ha aggiunto che, in ogni caso, il trasferimento della Caserma costituiva grave motivo tale da consentire il recesso prima della scadenza.

Avverso tale, autonoma, ratio decidendi il ricorrente non ha svolto specifiche censure.

In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere definito, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1, con una pronuncia di inammissibilità”.

2. Il collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, in replica alla quale non sono state depositate memorie e tenuto presente, altresì, che le considerazioni oralmente svolte dalla difesa del ricorrente al fine di dimostrare la ammissibilità nonchè la fondatezza del proposto ricorso non colgono nel segno e non giustificano in alcun modo una diversa soluzione della controversia.

Il proposto ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso – condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità liquidate, quanto agli onorari, in Euro 800,00 oltre spese prenotate a debito e oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6^ – 3 sezione civile della Corte di cassazione, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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