Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13886 del 07/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/07/2016, (ud. 08/03/2016, dep. 07/07/2016), n.13886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28653/2014 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

HYRIA SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI ALDO

CUCINELLA giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 58478/210 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

25/11/2013, depositato il 11/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’08/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO

Con ricorso del 20.7.2010 la Hyria di S.M. s.a.s.

adiva la Corte d’appello di Roma per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, per la durata irragionevole di una causa iniziata nel gennaio 2003 e ancora pendente alla data di proposizione della domanda.

Resisteva il Ministero.

Con decreto dell’11.4.2014 la Corte d’appello respingeva preliminarmente l’istanza di carenza di legittimazione attiva della società ricorrente, sollevata dal Ministero in considerazione del fatto che nel giudizio presupposto era stata parte la Hyria s.r.l..

Infatti, osservava la Corte capitolina, dalla comparsa di costituzione del nuovo difensore nel giudizio presupposto si ricavava che la s.r.l. inizialmente costituitasi si era trasformata nella omonima s.a.s. che aveva proseguito il predetto giudizio. Nel merito, stimata in tre anni la durata ragionevole della lite in primo grado, quantificava l’eccedenza in circa due anni e sette mesi, che indennizzava in complessivi Euro 1.935,00, oltre interessi legali dalla domanda, applicando il moltiplicatore annuo di Euro 750,00.

Per la cassazione di tale decreto ricorre il Ministero della Giustizia in base a tre motivi.

Resiste con controricorso la Hyria, di S.M. s.a.s..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente vanno respinte le eccezioni, sollevate dalla parte controricorrente, d’improcedibilità del ricorso per violazione della L. n. 53 del 1994, artt. 1 e 3, sia perchè la notificazione è avvenuta a mezzo ufficiale giudiziario addetto all’UNEP presso la Corte d’appello di Roma e non in base alla precitata legge, sia perchè qualsivoglia causa d’invalidità della notificazione è sanata con efficacia retroattiva dal raggiungimento dello scopo, id est dal compimento dell’atto processuale successivo, costituito nello specifico dalla notifica del controricorso (cfr. Cass. n. 17485/12).

2. – Col primo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 75 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Essendosi la Hyria trasformata da società di capitali in società di persone durante il giudizio presupposto, secondo la parte ricorrente si sarebbe verificata una cesura in detto giudizio, con relativo differimento del dies a quo (ai fini del computo di durata della causa) alla data successiva di costituzione in giudizio della s.a.s.. La Corte territoriale, invece, ha considerato l’intera durata del processo senza tener conto del difetto di legittimazione attiva della ricorrente con riguardo alla fase iniziale del giudizio presupposto.

3. – Col secondo motivo si espone la violazione o falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, richiamando l’eccezione di nullità della costituzione in giudizio della Hyria s.a.s., poichè manca sia nel contesto del ricorso introduttivo della domanda ex lege n. 89 del 2001, sia nella procura a margine la menzione del legale rappresentante di detta società, essendo stata apposta una firma illeggibile.

4. – Col terzo mezzo d’annullamento si lamenta la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 (rectius, 4), per aver la Corte territoriale riconosciuto gli interessi sulla somma liquidata a titolo di equo indennizzo, in assenza di specifica domanda al riguardo.

5. – Il secondo motivo, da esaminare con antecedenza per la sua priorità logico-giuridica, è fondato.

La giurisprudenza di questa è pacificamente orientata nel senso che la procura speciale alle liti rilasciata, per conto di una società esattamente indicata con la sua denominazione, con sottoscrizione affatto illeggibile, senza che il nome del conferente, di cui si alleghi genericamente la qualità di legale rappresentante, risulti dal testo della stessa, nè dall’intestazione dell’atto a margine od in calce al quale sia apposta, ed altresì priva, nell’uno o nell’altra, dell’indicazione di una specifica funzione o carica del soggetto medesimo che lo renda identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese, è affetta da nullità relativa, che la controparte può tempestivamente opporre ex art. 157 c.p.c., comma 2, onerando, così, l’istante d’integrare con la prima replica la lacunosità dell’atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell’autore della suddetta sottoscrizione, difettando la quale, così come in ipotesi di inadeguatezza o tardività di tale integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell’atto cui essa accede (Cass. S.U. n. 25036/13, S.U. nn. 4810 e 4814 del 2005, nonchè Cass. nn. 14190 del 2011 e 4199 del 2012).

A base di tale indirizzo, la considerazione che: “a) il conferimento mediante procura dell’incarico difensivo, integrando una manifestazione di volontà, è atto della persona fisica, stia essa in giudizio in proprio ovvero in nome e per conto altrui; b) la manifestazione di volontà è tale in quanto sia conosciuta o conoscibile l’identità dell’autore; c) la questione attinente a tale conoscenza o conoscibilità, nel caso di rappresentanza, è prioritaria ed autonoma rispetto a quella della sussistenza del potere rappresentativo; d) solo se e dopo che sia noto il soggetto definitosi come rappresentante è possibile e conferente indagare sulla rispondenza a realtà della relativa enunciazione: le due problematiche non sono sovrapponibili e, correlativamente, i dati riguardanti la spettanza del potere di rappresentanza sono rilevanti esclusivamente in un momento successivo (ed eventuale), ove il potere stesso sia in discussione” (così, S.U. del 2013 cit.).

5.1. – Nello specifico, illeggibile la sottoscrizione in calce alla procura della soc. Hyria, l’Avvocatura distrettuale dello Stato nella propria comparsa di costituzione nel procedimento di equa riparazione innanzi alla Corte d’appello di Roma aveva eccepito, tra l’altro, la nullità del rapporto processuale in quanto instaurato dalla Hyria s.a.s. come tale e non in persona del soggetto che ne aveva la rappresentanza legale, onerando in tal modo la società attrice dell’adempimento anzi detto circa l’identità del soggetto che aveva rilasciato la procura alla lite.

Non risulta che la società in allora ricorrente vi abbia provveduto.

A sua volta, il decreto impugnato non motiva al riguardo, limitandosi a respingere la (diversa) eccezione del Ministero circa la non corrispondenza tra la Hyria s.r.l. (costituitasi nel giudizio presupposto) e la Hyria s.a.s., parte istante in sede di equa riparazione.

5.1.1. – Nel proprio controricorso la Hyria s.a.s. sostiene, pur contestandola, che la dedotta nullità sarebbe stata ad ogni modo sanata “per relationem”, perchè M.S., socio accomandatario, aveva sottoscritto in tale qualità l’informativa ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, che a sua volta era parte integrante del ricorso essendovi incorporato.

Tale difesa non coglie nel segno. Il fatto che ai sensi dell’art. 4, comma 3, D.Lgs. cit. il documento che contiene l’informazione sia firmato dall’assistito e debba essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio, non rende l’informativa stessa equipollente della procura ad litem, essendone diversi l’oggetto e la funzione.

Detta sottoscrizione non conferisce l’ius postulandi nè integra sotto alcun profilo il contenuto del successivo atto introduttivo del giudizio, ma documenta l’adempimento di un obbligo legale d’informazione gravante sull’avvocato nell’ambito del rapporto di diritto sostanziale che questi ha con il cliente; tant’è che il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

5.2. – La mancata indicazione del soggetto che ebbe a rilasciare la procura per conto della Hyria s.a.s. nel grado di merito determina, dunque, la nullità del ricorso e, con esso, del procedimento di merito e del decreto impugnato, di cui s’impone la cassazione senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3.

6. – Di riflesso, l’assorbimento c.d. improprio dei restanti motivi d’impugnazione.

7. – Le spese del grado di merito e quelle del presente giudizio di cassazione, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte controricorrente.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo, assorbiti il primo ed il terzo, cassa senza rinvio il decreto impugnato e condanna la Hyria s.a.s.

al pagamento in favore del Ministero della Giustizia delle spese, che liquida per il grado di merito in Euro 400,00 e per il presente processo di cassazione in Euro 500,00, il tutto oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 8 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016

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