Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13886 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. III, 06/07/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 06/07/2020), n.13886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17990-2018 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V.GERMANICO 107,

presso lo studio dell’avvocato LORENZO BORRE’, rappresentato e

difeso dall’avvocato FLORENZO STORELLI;

– ricorrente –

contro

COBEL COMMERCIO BENZINA LUBRIFICANTI SRL, in persona del legale

rappresentante Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA OVIDIO, 32, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO

MARUCCIO, rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI GINO VELANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2751/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 06/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2020 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO

che:

C.A. convenne in giudizio la Cobel – Commercio Benzina Lubrificanti s.r.l. per ottenere il risarcimento dei danni conseguiti ad uno sversamento di gasolio avvenuto al momento in cui un dipendente della convenuta aveva effettuato una fornitura di gasolio presso l’abitazione dell’attore (danni che erano consistiti nei costi di bonifica dell’area inquinata, ammontanti ad oltre 37.000,00 Euro);

la convenuta resistette alla domanda rilevando che il rifornimento era avvenuto, per il quantitativo richiesto dal C., tramite una bocchetta posta sul muro esterno di recinzione (senza possibilità, quindi, di effettuare controlli sull’impianto) e aggiungendo che la cisterna era risultata mancante di una valvola “interrompi flusso”;

il Tribunale di Lucca ritenne che l’unica causa plausibile della fuoriuscita del gasolio dal tubo di scarico della cisterna era da individuare nel fatto che nel serbatoio fosse presente una quantità di combustibile nettamente superiore ai 250 litri indicati in citazione, cosicchè, versati i 3000 litri richiesti dal C., era stata superata la capienza massima e si era determinato lo sversamento; il primo giudice rigettò pertanto la domanda attorea e accolse la riconvenzionale diretta al pagamento del costo della fornitura;

la Corte di Appello di Firenze ha rigettato il gravame dell’attore condividendo le valutazioni del Tribunale e osservando, fra l’altro, che “la presenza di una bocchetta di carico sul muro perimetrale esterno è già di per sè significativa non solo della predisposizione dei luoghi in modo tale da ottenere il rifornimento dall’esterno, ma anche della non accessibilità della cisterna posta invece all’interno del giardino attoreo”, di talchè l’obbligazione accessoria di verifica dell’impianto da parte del dipendente della convenuta risultava “non esigibile in concreto e anzi esclusa da fatto stesso che per prassi lo stesso attore faceva compiere tale verifica ad un suo incaricato e non al rifornitore”;

ha proposto ricorso per cassazione C.A., affidandosi a due motivi illustrati da memoria; ha resistito l’intimata con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 1176 c.c., comma 2, ossia “delle norme in materia di diligenza nell’adempimento”: premesso che la Corte territoriale era chiamata “a verificare se l’obbligo di diligenza incombente sull’odierna controparte comprendeva anche la necessità di verificare la capienza residua del serbatoio e procedere al rifornimento di una quantità adeguata di gasolio”, il ricorrente censura la sentenza impugnata, assumendo che “le circostanze fattuali incontrate da Cobel Petroli s.r.l. al momento del rifornimento non possono giustificare una minore diligenza nell’esecuzione dell’obbligazione” e che “il fatto che le bocchette per il rifornimento fossero posizionate sul muro esterno dell’abitazione del sig. C. non può integrare una causa di esclusione in ordine alla verifica del livello di gasolio esistente”;

col secondo motivo, viene dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione alla “carenza di adeguata motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto la Corte territoriale ad ignorare o sminuire i dati risultanti dalla relazione di c.t.u.” che aveva evidenziato che, prima di scaricare, l’operatore avrebbe dovuto accertare l’effettivo quantitativo di gasolio che il serbatoio avrebbe potuto contenere;

il primo motivo è inammissibile in quanto, benchè prospetti la violazione di una norma di diritto, mira – nella sostanza – a sollecitare un diverso apprezzamento di merito delle circostanze fattuali esaminate dal giudice di appello, funzionale all’affermazione della doverosità di una verifica preliminare della cisterna da parte del rifornitore, che la sentenza ha motivatamente escluso sulla base di una valutazione basata sulla condizione dei luoghi e sul fatto che il C. fosse solito demandare la verifica ad un proprio incaricato;

il secondo motivo è inammissibile ex art. 348 ter c.p.c., comma 5 atteso che il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 non è deducibile a fronte di una “doppia conforme” di merito;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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