Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13885 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 23/06/2011), n.13885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5161-2010 proposto da:

G.P. amministratore DELL’EDIL SOLAI SNC (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dagli avvocati PONTORIERO ANTONIO, ARENA

GIUSEPPE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 755/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 29.7.09, depositata il 03/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2011 dal Presidente Relatore Dott. FINOCCHIARO Mario;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. SGROI

Carmelo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1- E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata alle parti:

“Il relatore Cons. Giancarlo Urban, letti gli atti depositati osserva:

Con sentenza pubblicata il 3 ottobre 2009 la Corte d’ Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, Sez. distaccata di Tropea, ha revocato il decreto ingiuntivo e ha rigettato la domanda proposta da Edil Solai s.n.c. nei confronti di D.C.M..

La sentenza impugnata da atto che la domanda è stata rigettata a seguito della documentazione prodotta dal preteso debitore D.C. e della risposta al giuramento suppletorio deferito allo stesso.

Con unico motivo la ricorrente Edil Solai s.n.c. denuncia la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (senza altra precisazione) in relazione agli argomenti tratti dalla sentenza impugnata a seguito della mancata prestazione dell’interrogatorio formale del legale rappresentante della Edil Solai s.n.c, G. P.. In realtà, la mancata presenza del sig. G. sarebbe stata conseguente alla assenza del difensore della controparte, il quale avrebbe in tal modo implicitamente fatto conoscere la sua volontà di non avvalersi di tale mezzo istruttorio.

Si rileva che la sentenza impugnata da atto che la prova è stata desunta da molteplici documenti contabili prodotti dal D.C., dalla copia di alcuni assegni e da numerosi scontrini fiscali attestanti l’avvenuto pagamento. La mancata prestazione dell’interrogatorio formale risulta quindi un semplice elemento di supporto e non costituisce l’unica ratio decidendi sulla base della quale è stato ammesso il giuramento suppletorio.

Il ricorso risulta quindi manifestamente infondato”.

2. Il collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, in replica alla quale non sono state depositate memorie.

Il proposto ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

nulla sulle spese di lite di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6^ – 3 Sezione civile della Corte di cassazione, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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