Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13885 del 07/07/2016
Cassazione civile sez. lav., 07/07/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 07/07/2016), n.13885
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1007/2015 proposto da:
AZIENDA SANITARTA LOCALE TARANTO, C.F. (OMISSIS), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, P.ZA UNITA’ 13, presso lo studio dell’avvocato LUISA
RANUCCI, rappresentata e difesa dall’avvocato CRISTINA GIGANTE,
giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
B.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI
ST, rappresentata e difesa dagli avvocati FILIBERTO MORELLI,
FRANCESCO DE FEIS, giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
REGIONE PUGLIA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 227/2014 della CORTE D’APPELLO LECCE –
SEZ.DIST. DI TARANTO, depositata il 03/07/2014 R.G.N. 32/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/04/2016 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;
udito l’Avvocato GIGANTE CRISTINA;
udito l’Avvocato PACCIONE LUIGI per delega Avvocato MORELLI
FILIBERTO e Avvocato DE FEIS FRANCESCO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per cessazione contesa.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – La Corte di Appello di Lecce, in riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato la nullità della risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato fra la Azienda Sanitaria Locale di Taranto e B.A. ed ha condannato la A.S.L. alla immediata reintegrazione dell’appellante nel posto di lavoro in precedenza occupato ed a corrispondere alla stessa, a titolo di risarcimento del danno, cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. La Corte ha ritenuto che non potesse spiegare effetti sulla valida instaurazione del rapporto di impiego la dichiarazione di incostituzionalità della L.R. n. 40 del 2007, art. 3, comma 40, sulla cui base era stata indetta la procedura selettiva alla quale la appellante aveva partecipato, poichè al momento della pronuncia la graduatoria era divenuta inoppugnabile.
2 – Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Azienda Sanitaria Locale Taranto sulla base di otto motivi. B.A. ha resistito con tempestivo controricorso, mentre è rimasta intimata la Regione Puglia.
Con istanza del 5 aprile 2016 la ricorrente ha chiesto alla Corte di dichiarare cessata la materia del contendere ed ha depositato verbale di conciliazione sottoscritto il 1 febbraio 2016.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte deve dare atto della intervenuta cessazione della materia del contendere, poichè le parti, con verbale del 1 febbraio 2016, hanno transatto la controversia e la B. ha rinunciato ad avvalersi degli effetti della sentenza qui impugnata “eccezion fatta per la disposta reintegrazione di cui alla pronuncia della Corte di Appello che, per effetto della concordata sospensione, decorre dalla data dell’1/7/2014, indicata nella Delib. 5 giugno 2014, n. 698”.
Nel verbale di conciliazione le parti hanno anche concordato la compensazione delle spese del giudizio di legittimità e dei precedenti gradi di merito “eccezion fatta per quelle già liquidate in corso di causa”.
Non ricorrono le condizioni richieste per il raddoppio del contributo unificato dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, applicabile nelle sole ipotesi di rigetto del ricorso e di improcedibilità o inammissibilità della impugnazione.
PQM
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2016