Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13885 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. III, 06/07/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 06/07/2020), n.13885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14923-2018 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIORGIO

MORPURGO 16, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA BETTONI, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.H. SRL in persona del legale rappresentante p.t.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA EMILIANI, 24, presso

lo studio dell’avvocato MICHELE QUARISA, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1718/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2020 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO

che:

S.F. propose opposizione avverso l’atto di precetto notificatogli dalla società M.H. s.r.l. per il pagamento della somma di 23.581,00 Euro (oltre accessori), in forza di sentenza emessa il 23.10.2009 dal Tribunale di Velletri, a seguito di risoluzione del contratto di locazione relativo ad un immobile sito in (OMISSIS) (di cui il S. era stato conduttore): sostenne l’opponente che la sentenza era stata emessa in favore di altra società – la H. s.r.l. – e che l’intimante non poteva agire esecutivamente per un credito di cui non era titolare, aggiungendo che il credito doveva considerarsi estinto a seguito della cancellazione della H. dal registro delle imprese (avvenuta nell’anno 2008);

la M.H. s.r.l. resistette all’opposizione deducendo di essere subentrata nei rapporti facenti capo alla H. in forza di atto di scissione del settembre 2009, con il quale era stato ad essa trasferito l’immobile cui si riferiva il credito;

il Tribunale rigettò l’opposizione;

nel giudizio di gravame, il S. propose querela di falso avverso l’atto di precetto deducendo che d.C.L. aveva sottoscritto l’atto in proprio e non in qualità di legale rappresentante della società procedente e – altresì – che nell’atto si dichiarava falsamente che il credito era stato trasferito dalla H. s.r.l. alla M.H. s.r.l. benchè tale credito non risultasse dai bilanci della società;

la Corte di Appello di Roma ha rigettato il gravame, condannando il S. al pagamento delle spese di lite e della somma di 6.000,00 Euro ex art. 96 c.p.c., comma 3;

ha proposto ricorso per cassazione S.F., affidandosi a tre motivi; l’intimata ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la dichiarazione di morte del S., depositata dal difensore in prossimità dell’adunanza camerale e notificata alla controricorrente non assume alcun rilievo, in quanto nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo a seguito della morte di una delle parti intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio (cfr., per tutte, Cass. n. 1757/2016);

il primo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 221 c.p.c. e ss. (in relazione al procedimento di querela di falso), dell’art. 1260 c.c. (relativamente alla cessione dei crediti) e dell’art. 2484 c.c. (in punto di liquidazione di società di capitali), nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; il ricorrente si duole che la Corte abbia dichiarato inammissibile la querela per motivi “del tutto estranei alla procedibilità” e decidendo ultra petita, giacchè non era stato impugnato di falso l’atto di scissione a rogito del notaio A., “ma semmai dei diritti che si pretendeva, falsamente, ne fossero sorti, cioè l’esecuzione di una sentenza relativa ad altro soggetto e a diritti estinti”;

il motivo è inammissibile, in quanto:

in relazione alla querela di falso, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che -senza ritenere che avesse riguardato l’atto di scissione- ha evidenziato come la querela non potesse essere proposta per contestare le affermazioni di parte contenute nell’atto di precetto, costituenti “meri argomenti difensivi”;

in relazione alle altre norme indicate in rubrica, il motivo difetta del tutto di specificità, poichè non illustra in alcun modo i termini in cui dette norme sarebbero state violate o falsamente applicate;

nè risulta specificamente individuato il fatto decisivo di cui sarebbe stato omesso l’esame;

il secondo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 560 c.c. e segg., dell’art. 111 c.p.c.. Nullità del procedimento giurisdizionale e della sentenza impugnati. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1260 c.c. relativamente alla cessione dei crediti.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 2484 c.c. e segg. sulla liquidazione della società di capitali. Omesso esame di fatti decisivi della controversia contestati inter partes. Violazione e falsa applicazione degli artt. 350 c.p.c. e segg.”: premesso che, “nel caso de quo, nessuno è riuscito a rinvenire (perchè non esiste) un (…) atto di cessione (del credito) che oltretutto sarebbe avvenuto circa un quinquennio dopo lo scioglimento della società cedente, e dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese”, il ricorrente richiama arresti di legittimità (Cass., S.U. n. 6070/2013) sugli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese, concludendo che “la sentenza impugnata, andando immotivatamente in diverso avviso dalle SS.UU., ha più volte violato la normativa riferita in epigrafe, così omettendo di decidere su un punto essenziale della controversia (l’esistenza stessa del credito)”;

il motivo è inammissibile in quanto difetta di specificità in relazione a tutte le norme richiamate e non attinge adeguatamente la ratio decidendi, basata sull’assunto che la cessione del credito era conseguita alla successione a titolo particolare sia nel rapporto di locazione che nel procedimento promosso per il pagamento dei canoni e sul rilievo che “la cancellazione dal registro delle imprese della H. s.r.l. non ha alcuna rilevanza, essendo intervenuta dopo la successione a titolo particolare della M.H. s.r.l. nel diritto controverso, con la conseguenza che la M.H. ben (poteva) pretendere il pagamento del credito accertato”;

col terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c. e il “difetto assoluto di motivazione” e censura la sentenza per avere condannato l’appellante per lite temeraria, rilevando che “anche questo capo della decisione impugnata risulta del tutto ingiusto, collegato ad una palese assenza di una motivazione argomentata a norma di legge, almeno per spiegare le clamorose e inusitate dimensioni punitive”;

il motivo è infondato e, per il resto, inammissibile:

infondato in relazione alla denuncia di difetto assoluto di motivazione, atteso che la Corte di Appello ha ampiamente motivato a pag. 7 – sulle ragioni della condanna del S. per responsabilità aggravata (considerando il fatto che “le tesi già proposte e respinte in primo grado sono state confusamente reiterate in questa sede, ove sono state sollevate questioni altrettanto infondate e riproposte con motivi anche incomprensibili, come quello relativo al sequestro della pensione”);

inammissibile nella parte in cui denuncia le “clamorose e inusitate dimensioni punitive”, in quanto la critica non è svolta in modo specifico e argomentato e non sussiste evidenza della sproporzione lamentata;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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