Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13884 del 31/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13884 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 8695-2012 proposto da:
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 3 DELL’UMBRIA
02102110547, in persona del Direttore Generale e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
G. B. MORGAGNI 2 A, presso lo studio dell’avvocato SEGARELLI
UMBERTO, rappresentata e difesa dagli avvocati BALEANI
NICOLETTA, TARANTINI GIOVANNI giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente –

contro
BRIGUORI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA T.
MONTICELLI 12, presso lo studio dell’avvocato PILEGGI
ANTONIO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del
controricorso;

Data pubblicazione: 31/05/2013

- controrkorrentde nonchè contro
LANZI FRANCO, COPPI VITTORINA, TURIBBU SANDRO,
MAURIZI FRANCESCO, SAPORI LUCA;

avverso la sentenza n. 19630/2011 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA del 6/7/2011, depositata il 26/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito l’Avvocato Giovanni Tarantini difensore della ricorrente che si
riporta ai motivi;
è presente il P.G. in persona del Dott. GIULIO ROMANO che
aderisce alla relazione.

Ric. 2012 n. 08695 sez. ML – ud. 21-03-2013
-2-

– intimati –

r.g.n.8695/2012 AUSL N.3 DELL’UMBRIA c/Briguori Antonio + 5
Oggetto: revocazione

Svolgimento del processo e motivi della decisione
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del
21 marzo 2013, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della
seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
2 “La AUSL N.3 dell’UMBRIA chiede di revocare la sentenza n.
19630/2011 di questa Corte in forza di un solo motivo,
incentrato esclusivamente sull’aver erroneamente ritenuto
regolare la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza a
tutte le parti costituite, ed anche al difensore domiciliatario
dell’Azienda sanitaria, trascurando di rilevare che la
comunicazione era stata eseguita in violazione dell’art. 377 c.p.c.,
presso la Cancelleria della Corte anziché al domicilio eletto presso
lo studio dell’avvocato domiciliatario, Avv. Goffredo Gobbi, in
Roma, via Maria Cristina, n.8;
3. resiste il solo Briguori, con controricorso;
4. il ricorso è qualificabile come inammissibile;
5. secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità l’errore di
fatto previsto dall’art. 395 n. 4 c.p.c., idoneo a determinare la
revocazione delle sentenze, comprese quelle della Corte di
cassazione, deve consistere in un errore di percezione risultante
dagli atti o dai documenti della causa direttamente esaminabili
dalla Corte, vale a dire quando la decisione è fondata sulla
supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente
esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui
verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto del quale sia
supposta l’esistenza o l’inesistenza non abbia costituito un punto
controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunziare, restando
invece escluso che l’errore possa riguardare la violazione o la
falsa applicazione di norme giuridiche, o l’interpretazione e la
valutazione dei fatti data dalla Corte, o le argomentazioni logicogiuridiche che ne sorreggono la decisione, o pretesi vizi
motivazionali della sentenza impugnata; occorre, altresì, che
l’errore presenti il carattere dell’assoluta evidenza, ossia della

r.g.n.8695/2012 AUSL N.3 DEI T ‘UMBRIA c/Briguori Antonio + 5

i

r.g.n.8695/2012 AUSL N.3 DEI L’UMBRIA c/Briguori Antonio + 5

rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza
impugnata e gli atti o documenti del giudizio, tale da non imporre
una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi (v., tra le
tante, Cass. nn. 2713/2007, 9396/2006 e 2485/2006);
6. la ricorrente, come riportato, non denunzia nessun vizio (nel
senso voluto dalla norma) che attenga propriamente al contenuto
ed alla conseguente statuizione finale della decisione gravata,
giacché si limita a chiedere la revocazione della stessa sulla base
dell’errata percezione dell’esistenza di una comunicazione mai
avvenuta;
z la mancata notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di
discussione ai sensi dell’art. 377 c.p.c. – tenuto conto della
funzione meramente informativa svolta dallo stesso (Cass.
3761/1995) – costituirebbe, al più, un error in procedendo che non
rientra nelle ipotesi di revocazione delle sentenze di questa Corte,
ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 e art. 391 bis c.p.c., non potendosi
considerare come errore su un fatto processuale su cui è fondata
la decisione, stante la mancanza del requisito della decisività
dell’errore e posto che fra l’omessa notificazione dell’avviso
dell’udienza di discussione ed il contenuto della sentenza adottata
non esiste, infatti, alcun nesso causale diretto (ex multis, Cass. nn.
16361/2006; 17077/ 2009; 16615/2010; 7625/2012);
8. nessun errore della sentenza revocanda, riconducibile alla
previsione dell’art. 395 n. 4, c.p.c., viene, pertanto, dedotto dalla
parte ricorrente in ordine all’oggetto del giudizio conclusosi con
detta sentenza e l’impedimento all’esercizio del diritto di difesa
derivante dalla mancata ricezione (irrilevante, per le ragioni
indicate) dell’avviso di fissazione dell’udienza non costituisce
vizio revocatorio non potendosi avere errore (revocatorio) di
percezione su di un fatto inesistente agli atti del processo al
momento della decisione”.
9. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente
udienza in Camera di consiglio.
io. La parte ricorrente, l’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n.2
successore universale dell’Azienda sanitaria ricorrente, ha

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese, in favore della parte
costituita, liquidate in euro 50,00 per esborsi, oltre euro 2.000,00
per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2013.

depositato memoria, insistendo per l’assegnazione del ricorso alle
sezioni Unite della Corte.
11. Il Collegio condivide il contenuto della relazione, non infirmato
dalle note critiche della parte ricorrente, essendo assorbente il
rilievo che la richiesta di revocazione, sulla base dell’errata
percezione dell’esistenza di una comunicazione effettuata presso
la Cancelleria della Cassazione, prospetta, nella sostanza, un
errore del Giudice di legittimità non già per aver dato per
esistente il fatto dell’avvenuta comunicazione, alla parte,
dell’avviso di fissazione d’udienza in realtà mai effettuata, sibbene
per aver ritenuto valida e regolarmente effettuata, a norma di
legge, la notifica dell’avviso eseguita nella Cancelleria della Corte
anziché nel domicilio eletto.
12. In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile.
13. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in favore della
parte costituita, seguono la soccombenza.

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