Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13884 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 23/06/2011), n.13884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7264-2010 proposto da:

A.E. (OMISSIS), A.R. (OMISSIS)

entrambi eredi di An.An., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA SAVOIA 78, presso lo studio dell’avvocato AVELLA

ALFONSO, che li rappresenta e difende, giusta procura alla lite in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

F.A. in qualità di amministratore di sostegno di

C.V.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI MILLE 41, presso lo studio dell’avvocato

AVITABILE PASQUALE, rappresentato e difeso dagli avvocati RESCIGNO

MARIA GRAZIA, SARAPPA ANNA, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 8502/09 del TRIBUNALE di NOLA del 13.1.2010,

depositata il 14/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LANZILLO Raffaella;

udito per il ricorrente l’Avvocato Alfonso Avella che si riporta agli

scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FUCCI

Costantino che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il 16 febbraio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- E. e A.R. propongono ricorso per cassazione contro l’ordinanza del Tribunale di Nola, depositata il 15 dicembre 2009, nella causa vertente fra gli odierni ricorrenti e C. V.A., che ha respinto l’istanza diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di una precedente ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto ai sensi dell’art. 178 cod. proc. civ. contro ordinanza del giudice istruttore. Resiste con controricorso l’intimata.

2.- L’unico motivo di ricorso è inammissibile.

L’ordinanza impugnata non rientra fra le decisioni che possono costituire oggetto di ricorso per cassazione, non trattandosi di sentenza pronunciata in grado di appello o in unico grado, di cui all’art. 360 cod. proc. civ., nè di altro provvedimento che presenti i requisiti della decisorietà e della definitività e che pertanto sia suscettibile di ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost..

Le ordinanze attinenti all’istruzione probatoria possono infatti essere sempre modificate con la sentenza definitiva ed i relativi vizi possono essere fatti valere con l’atto di appello contro la sentenza medesima.

4. – Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile con procedimento in camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

– Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.

– I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso e della memoria, precisa che il provvedimento impugnato è l’ordinanza 15 dicembre 2009 del Tribunale di Nola, che ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto ai sensi dell’art. 178 cod. proc. civ., applicando erroneamente al processo, già pendente al 30.4.1995, la normativa entrata in vigore con la L. n. 353 del 1990, applicabile solo ai giudizi iniziati successivamente alla predetta data.

Ciò premesso, il Collegio condivide la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore, nel senso dell’inammissibilità del ricorso per cassazione. L’ordinanza – essendo provvedimento istruttorio, privo dei caratteri della decisorietà e definitività – avrebbe potuto essere impugnata solo unitamente alla sentenza emessa a conclusione del giudizio.

Va soggiunto che gli stessi ricorrenti dichiarano nella memoria che la causa principale è stata definita con sentenza del Tribunale di Nola, passata in giudicato: circostanza che manifesta il venir meno dell’interesse alla decisione, quindi un’ulteriore causa di inammissibilità del ricorso. Le spese processuali, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA