Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13884 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. I, 20/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 20/05/2021), n.13884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15710/2020 proposto da:

E.J., rappresentata e difesa dall’Avv. Emanuele

Boccongelli, con studio in Roma, Corso Trieste, n. 10, presso il

quale elegge domicilio in virtù di procura speciale a margine del

ricorso per cassazione.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di L’Aquila n. 1094/2020, pubblicato

il 5 maggio 2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con decreto del 5 maggio 2020, il Tribunale di L’Aquila ha rigettato il ricorso proposto da E.J., cittadina nata a (OMISSIS), avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. La ricorrente ha dichiarato di avere lasciato il proprio paese di origine perchè aveva ucciso il suo fidanzato che aveva scoperto a casa con un’altra ragazza; che era fuggita con l’aiuto di una donna dietro pagamento di una somma di denaro ed era giunta in Libia, dove aveva subito abusi sessuali, ma da dove era riuscita a fuggire con l’aiuto della donna conosciuta in Nigeria, alla quale aveva pagato il viaggio.

3. Il Tribunale ha ritenuto che il racconto della donna non era credibile, mettendone in evidenza le contraddizioni alle pagine 13 e 14 del provvedimento impugnato; ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria nell’assenza di circostanze dalle quali ricavare il pericolo di subire torture o condanne a morte e nella mancanza di un conflitto armato ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), tenuto conto delle fonti internazionali richiamate e aggiornate al 2018; quanto alla protezione umanitaria non esisteva una situazione di particolare vulnerabilità, data anche la non credibilità della richiedente; nè risultava che la richiedente avesse intrapreso un serio percorso di integrazione.

4. E.J. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato ad un unico motivo.

5. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo ed unico motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 35 bis, comma 9, affermando che dal modello C3 emergeva una incongruenza in relazione alla data di partenza (29 giugno 2016) e alla data di arrivo (30 giugno 2016), che poteva essere chiarita se rilevata in corso di audizione; che, davanti alla Commissione, aveva preferito tacere i particolari della propria storia per timore di essere danneggiata; che, ricercata per omicidio, non era nella possibilità di organizzare e pianificare la fuga; inoltre aveva chiamato in aiuto la donna che l’aveva aiutata a partire perchè le aveva già corrisposto le somme necessarie a coprire le spese del viaggio; che il tribunale non aveva fatto ricorso ai poteri officiosi al fine di valutare la credibilità della ricorrente e di acquisire informazioni aggiornate sulla situazione del paese di provenienza; che l’estratto per riassunto dell’atto di nascita della figlia della ricorrente riportava correttamente il nome della madre e che la nascita della figlia nell'(OMISSIS) doveva essere valutata positivamente ai fini del rilascio della protezione umanitaria; che doveva, comunque, essere considerato il periodo di permanenza in Libia e i ripetuti abusi sessuali subiti.

1.1 Il motivo è inammissibile perchè del tutto generico e diretto a censurare l’accertamento di merito compiuto dal Tribunale sulla domanda di protezione internazionale, oltre che privo di specifiche indicazioni delle norme di diritto asseritamente violate e tantomeno delle ragioni della ravvisata violazione.

1.2 Inoltre, il vizio motivazionale del provvedimento impugnato è stato dedotto con riferimento alla pregressa formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, anzichè l'”omesso esame circa un atto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Ed invero, per effetto della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal decreto L. 22 giungo 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, oggetto del vizio di cui alla citata norma è oggi esclusivamente l’omesso esame circa un “fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che il mancato esame deve riguardare un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un “fatto” costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (Cass., 8 settembre 2016, n. 17761; Cass. 13 dicembre 2017, n. 29883), e non, invece, le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass., SU, 20 giugno 2018, n. 16303; Cass. 14 giugno 2017, n. 14802), oppure gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).

1.3 Ciò posto, la ritenuta non credibilità del racconto della richiedente e l’esclusione dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria nell’assenza di circostanze dalle quali ricavare il pericolo di subire torture o condanne a morte e nella mancanza di un conflitto armato ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sono state contestate dalla ricorrente in modo sommamente generico, esprimendo semplicemente il proprio dissenso dalle valutazioni formulate dal giudice del merito e argomentando, in modo non completo e parziale, che nella disamina della situazione politica dello Edo State, in Nigeria, il Tribunale aveva sottolineato diverse circostanze che dimostravano che l’assetto sociale e istituzionale del paese di origine del richiedente era suscettibile di mettere in pericolo la sua vita.

1.4 In proposito, con specifico riferimento alla protezione sussidiaria, le censure non colgono il segno per difetto di specificità e pertinenza rispetto alla “ratio decidendi”, avendo il Tribunale rigettato la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), per la scarsa verosimiglianza del racconto, ostativa alla configurabilità di una minaccia individuale alla vita o alla persona in relazione alla vicenda prospettata dalla richiedente, e sono inammissibili nella parte in cui hanno ad oggetto l’accertamento dell’insussistenza della situazione di conflitto armato rilevante ai fini del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), trattandosi di accertamento in fatto non adeguatamente censurato con il ricorso.

1.5 Al riguardo è utile ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione internazionale sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ove il richiedente invochi l’esistenza di uno stato di diffusa e indiscriminata violenza nel Paese d’origine tale da attingerlo qualora debba farvi rientro, e quindi senza deduzione di un rischio individualizzato, l’attenuazione del principio dispositivo, cui si correla l’attivazione dei poteri officiosi integrativi del giudice del merito, opera esclusivamente sul versante della prova e non su quello dell’allegazione (Cass., 17 maggio 2019, n. 13403; Cass., 26 aprile 2019, n. 11312).

Più in particolare, è stato affermato che la ricerca delle COI è “integrazione istruttoria” (Cass., 19 giugno 2019, n. 16411) e non totale sostituzione del giudice alla parte nei suoi doveri di offrire, nei limiti delle possibilità date dalla sua peculiare condizione, fatti, riscontri ed elementi di prova, tanto che si è specificato, nella giurisprudenza di questa Corte, che il predetto dovere deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo per contro riferirsi a circostanze non dedotte (Cass., 21 novembre 2018, n. 30105).

1.6 Anche in tema di protezione umanitaria la ricorrente si limita a censurare, sempre in modo estremamente generico, le valutazioni del Tribunale circa l’insussistenza di una condizione di personale vulnerabilità e, piuttosto, propone una critica di puro merito relativamente all’accertamento del fatto, inammissibile in sede di legittimità.

La genericità, oltre che il difetto di autosufficienza, si coglie anche laddove la ricorrente richiama l’estratto per riassunto dell’atto di nascita della figlia, affermando che lo stesso riporta correttamente il suo nome, in tal modo trascurando di censurare la specifica ratio decidendi formulata dalla Corte, quando afferma che il certificato di nascita prodotto non indicava le generalità della madre della bambina.

1.7 Sul punto, deve ricordarsi che questa Corte, sulla condizione di madre di figli minori, ha affermato che “è pur vero che del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, indica come soggetti non espellibili gli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi, e le donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, implicitamente negando rilievo alla mera veste di genitore affidatario di figlio minore sul territorio italiano” e, tuttavia, “il comma 2-bis dello stesso articolo (inserito dal D.L. n. 89 del 2011, art. 3, comma 1, lett. g), n. 2), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 129 del 2011) dispone, tra l’altro, che il respingimento o l’esecuzione dell’espulsione dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori debbano essere effettuate solo con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate” (Cass., 10 luglio 2019, n. 18540).

1.8 E tuttavia, nel caso in esame, la ricorrente ha riferito soltanto di essere madre di una bimba nata nell'(OMISSIS), ma nessun altro elemento ha dedotto circa la collocazione della minore, la sua sistemazione logistica o quella del padre della figlia, elementi questi tutti rilevanti ai fini del riconoscimento alla ricorrente della veste di genitore singolo con figlio minore.

1.9 Anche la censura sul giudizio di irrilevanza del periodo trascorso in Libia è inammissibile per difetto di specificità, mancando l’indicazione delle ragioni per le quali la valutazione dovesse estendersi anche alla condizione di tale Paese.

Al riguardo, va evidenziato che l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide, potendo il paese di transito rilevare, ai sensi dell’art. 3 della Direttiva UE n. 115/2008, solo nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese (Cass. 21 novembre 2019, n. 30408; Cass.,6 dicembre 2018, n. 31676).

2. Il ricorso va, conclusivamente, dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese poichè l’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA