Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13884 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. II, 09/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 09/06/2010), n.13884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.G. (OMISSIS) in proprio nella qualita’ di

legale rappresentante della CORRADIN SRL, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo STUDIO GARGANI, rappresentato

e difeso dagli avvocati MASSIGNANI ARMANDO, GARGANI BENEDETTO;

– ricorrente –

contro

Z.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G. AVEZZANA 2, presso lo studio dell’avvocato DEROMA

SERAPIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GOBBATO

ALDO FEDERICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1847/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 03/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2010 dal Consigliere Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per l’estinzione del procedimento per

intervenuta rinuncia.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che con atto depositato il 19/5/2010 C.C. e C.A. – nella qualita’ di unici eredi di C.G. e di legali rappresentanti della s.r.l. Corradin hanno rinunciato al ricorso proposto dal C.G. e dalla detta societa’ avverso la sentenza n. 1847/2004 della corte di appello di Trento depositata il 3/11/2004;

rilevato altresi’ che con lo stesso atto – sottoscritto personalmente e dai difensori avvocati Aldo Gobbato e Serpaio Deroma – Galilea Zanchetta ha accettato la detta rinuncia;

ritenuto pertanto di dover pronunciare l’estinzione del processo di cassazione a norma degli artt. 390 e 391 c.p.c. senza necessita’ di provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del processo per rinuncia al ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

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