Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13884 del 01/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 01/06/2017, (ud. 12/04/2017, dep.01/06/2017),  n. 13884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 28532/2016 R.G. proposto da:

B.G., rappresentata e difesa dagli Avv. Loriana Zanuttigh e

Franco Gaetano Scoca, elettivamente domiciliata presso lo studio di

quest’ultimo, alla via Paisiello n. 55 in Roma;

– ricorrente –

contro

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza Spa (Cariparma Spa),

rappresentata e difesa dagli Avv. Mara Lori e Carolina Valensise,

elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima, alla via

Monte delle Gioie n. 13 in Roma;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano depositata il 29

ottobre 2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 aprile 2017

dal Consigliere Dott. Paolo Di Marzio;

uditi gli Avv. Gigli (delegato) per la ricorrente e Valensise per la

contro ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso, assorbiti i

restanti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.G. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Pavia la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza Spa, domandando la declaratoria di nullità del contratto di acquisto di obbligazioni argentine stipulato con la Banca il 5.7.2001 e che la convenuta fosse in conseguenza condannata alla restituzione del capitale investito, pari ad Euro 23.931,36, oltre interessi legali.

In via subordinata domandava pronunciarsi la risoluzione del contratto per inadempimento, con la condanna della Cassa al pagamento della cifra investita, oltre al risarcimento del danno.

In via ancor più gradata domandava pronunciarsi l’annullamento del contratto, per errore o dolo, o a causa del conflitto d’interessi, con condanna della convenuta alla restituzione della somma investita.

In via ulteriormente subordinata domandava accertarsi la responsabilità extracontrattuale della convenuta, con la conseguente condanna della Cassa al risarcimento del danno.

La convenuta si costituiva e resisteva.

Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 476 del 19.3.2008 (dep. 7.5.2008) rigettava tutte le domande.

La decisione era impugnata da B.G., la quale contestava in primo luogo, per quanto in questa sede ancora d’interesse, che la decisione del Tribunale risultava incoerente perchè, dopo aver riconosciuto il rilievo essenziale che, nel rapporto di intermediazione finanziaria, rivestono le doverose informazioni che la banca deve assicurare al suo cliente investitore, aveva poi ritenuto che le stesse fossero state correttamente fornite, sebbene non in occasione della stipula del contratto contestato, bensì in occasione di un precedente acquisto di titoli analoghi. Inoltre, il Tribunale aveva ingiustificatamente negato l’esistenza del nesso causale tra il difetto di informazioni fornite alla sua cliente ed il danno riportato da B.G.. Quest’ultima impugnava pertanto la decisione, insistendo per la pronuncia di annullamento del contratto e, in via subordinata, per la condanna della Banca al risarcimento del danno.

La Corte d’Appello di Milano accoglieva la critica secondo cui le informazioni fornite dall’intermediario non estendono i propri effetti ai successivi acquisti di titoli immobiliari da parte dello stesso cliente, e considerava accertato che, in occasione dell’acquisto di obbligazioni in questione, le informazioni non erano state affatto fornite dalla Cassa di risparmio. Tuttavia rigettava l’appello perchè riteneva non provata l’esistenza del nesso di causalità tra l’omissione delle informazioni ed il danno subito dalla cliente. In particolare, osservava la Corte di merito, l’acquisto dei titoli argentini, in considerazione del profilo di investitore propenso al rischio della cliente, ed evidenziato il modesto rilievo del prezzo di acquisto dei titoli in relazione al complessivo ammontare del diversificato patrimonio mobiliare dell’investitrice (12,50%), doveva ritenersi adeguato.

B.G. ricorre per cassazione evidenziando, innanzitutto, che all’epoca dell’acquisto di titoli immobiliari per cui è causa era una giovane neolaureata, che non aveva competenza in materia di investimento mobiliare e, a seguito della scomparsa del padre nel 1994, si era perciò completamente affidata per l’investimento dei propri fondi alla Banca. Aveva quindi acquistato titoli diversificati, tra cui le obbligazioni argentine, in relazione alle quali le erano state fornite solo informazioni “di stile”. L’investimento in ulteriori titoli obbligazionari argentini le era stato quindi consigliato da un funzionario della banca. Le obbligazioni avevano però, all’epoca del secondo acquisto, il 5.7.2001, un profilo di altissima rischiosità che non le era stato assolutamente segnalato. Nulla le era stato detto dell’allarmante peggioramento progressivo della situazione debitoria della Repubblica Argentina, nè del già intervenuto ribasso del rating. Ogni e qualsiasi informazione era risultata omessa.

B.G. propone il proprio ricorso avverso la decisione della Corte d’Appello di Milano, affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza Spa.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre osservare che appare infondata la eccezione di inammissibilità del secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, proposta dalla controricorrente per violazione delle previsioni di cui all’art. 348-ter cod. proc. civ., nella parte in cui sono stati proposti sul fondamento del disposto di cui all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5. La normativa invocata, infatti, trova applicazione quando il giudizio di appello sia stato introdotto con ricorso, o con citazione la cui notificazione sia stata richiesta dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (12 agosto 2012), mentre il ricorso in appello è stato proposto, in questo giudizio, nell’anno 2009.

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Consob n. 11522 del 1.7.1998 e delle previsioni di cui al Testo Unico n. 58 del 1998, per contestata violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente critica che in conseguenza della accertata violazione degli obblighi di informazione da parte della Banca, quest’ultima ha illegittimamente gravato la cliente, rimasta totalmente ignara della natura altamente speculativa dell’ investimento, di un rischio molto elevato, con l’effetto che il danno risarcibile dipende proprio dall’aver posto a carico della cliente detto rischio, come affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità. Può infatti presumersi che, ove adeguatamente informato, un investitore non professionale non avrebbe accettato di sopportare un rischio così elevato.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 29 del Regolamento Consob n. 11522 del 1.7.1998 e delle previsioni di cui al Testo Unico n. 58 del 1998, per contestata violazione dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, nonchè dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, a causa dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, la ricorrente critica la decisione della Corte d’Appello per non aver considerato che, a seguito della omissione delle doverose informazioni che è obbligo dell’intermediario fornire, in considerazione delle caratteristiche soggettive dell’investitore ed oggettive dell’investimento prodotto, doveva ritenersi sussistente il nesso di causalità tra l’omissione delle informazioni ed il danno sofferto dall’investitore. La Corte d’Appello, infatti, aveva concentrato la propria attenzione esclusivamente su valutazioni oggettive, legate alla composizione percentuale del patrimonio mobiliare della ricorrente, ma aveva trascurato completamente la valutazione di profili soggettivi, quali l’età molto giovane dell’investitrice e la sua ridotta esperienza in materia di investimenti finanziari.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ancora ai sensi dell’art. 29 del Regolamento Consob n. 11522 del 1.7.1998 e delle previsioni di cui al Testo Unico n. 58 del 1998, per contestata violazione dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, nonchè dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, a causa dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, la ricorrente critica anche la valutazione del profilo soggettivo relativo alla adeguatezza del contratto operata dalla Corte di merito, che ha preso in considerazione, e solo limitatamente, il profilo oggettivo dell’operazione di acquisto contestata, in riferimento alla congruità della stessa in relazione alla composizione del patrimonio mobiliare dell’investitrice. La Corte d’Appello, invece, non ha in realtà tenuto in alcun conto l’esigenza che sussiste, in materia di investimenti mobiliari, di diversificare il rischio. Ai sensi dell’art. 29 del Regolamento Consob, in considerazione dell’inesperienza dell’investitore e della elevata rischiosità dell’investimento, la intermediaria avrebbe dovuto adeguatamente informare la cliente e raccoglierne un ordine scritto. Essendo mancate totalmente le informazioni, e trattandosi di operazioni inadeguate, la sussistenza del nesso di causalità dovrebbe ritenersi in re ipsa.

4. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ai sensi degli artt. 2727, 2729 e 2697 cod. civ., degli artt. 28 e 29 del Regolamento Consob n. 11522 del 1.7.1998 e delle previsioni di cui al Testo Unico n. 58 del 1998, per contestata violazione dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, nonchè dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, a causa dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, la ricorrente critica poi la decisione della Corte d’Appello per aver erroneamente utilizzato i criteri elaborati dalla giurisprudenza al fine di accertare la adeguatezza delle operazioni di investimento e per determinare l’incidenza causale della mancanza di informazioni, anche in materia di prova per presunzioni. La ricorrente, in particolare, contesta l’argomento della Corte d’Appello secondo cui il precedente acquisto di obbligazioni argentine, concluso nell’ottobre del 1999, indurrebbe a ritenere altamente probabile che la investitrice, anche se correttamente informata, avrebbe rinnovato l’acquisto anche nel luglio del 2001. In tal modo la Corte di merito ha deciso senza prendere in considerazione tutto quello che la Banca avrebbe dovuto portare a conoscenza della cliente, ad esempio in materia di insorto rischio di default dello Stato argentino e di declassamento dei titoli.

Occorre ricordare, preliminarmente, che la Corte d’Appello ha chiarito che le domande di nullità ed annullamento del contratto d’acquisto di valori mobiliari non sono state riprodotte nel secondo grado del giudizio, o non sono state tempestivamente riprodotte. In questa sede occorre pertanto valutare la fondatezza del ricorso in relazione alla domanda di conseguire il risarcimento del danno.

2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4. – I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente perchè complessivamente volti a domandare l’accoglimento della domanda di risarcimento per avere la ricorrente sofferto un danno a causa della stipula di un contratto di intermediazione mobiliare, l’acquisto di obbligazioni argentine nel luglio del 2001, in conseguenza della omissione da parte della banca di informazioni doverose e nell’assenza della valutazione e comunicazione dell’inadeguatezza dell’investimento, potendo affermarsi la sussistenza del nesso di causalità tra l’omissione delle informazioni ed il danno sofferto sulla base di valutazioni di carattere presuntivo.

Questa Corte ha già ripetutamente avuto occasione di sottolineare, a proposito dei contratti di investimento mobiliare, il rilievo essenziale che assumono le informazioni che l’intermediario deve fornire al suo cliente. Si è avuto cura di precisare che -in tema di intermediazione finanziaria, la pluralità degli obblighi (di diligenza, di correttezza e trasparenza, di informazione, di evidenziazione dell’inadeguatezza dell’operazione che si va a compiere) previsti dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21, comma 1, lett. a) e b), art. 28, comma 2, e art. 29 del Reg. CONSOB n. 11522 del 1998 (applicabile “ratione temporis”) e facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie, convergono verso un fine unitario, consistente nel segnalare all’investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere (cd. “suitability rule”). Tale segnalazione deve contenere specifiche indicazioni concernenti: 1) la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto; 2) la precisa individuazione del soggetto emittente, non essendo sufficiente la mera indicazione che si tratta di un “Paese emergente”; 3) il “rating” nel periodo di esecuzione dell’operazione ed il connesso rapporto rendimento/rischio; 4) eventuali carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni cd. di “grey market”); 5) l’avvertimento circa il pericolo di un imminente “default” dell’emittente”, Cass., sent. 26.1.2016, n. 1376. Inoltre, la mancata fornitura di informazioni esaurienti ed appropriate, in ordine alla tipologia ed alle caratteristiche dell’investimento mobiliare proposto, costituisce un indice non trascurabile dell’avvenuta effettuazione di una scelta non consapevole da parte dell’investitore, i cui effetti pregiudizievoli non sono pertanto ascrivibili alla sua volontà (cfr. Cass. sent. 17.11.2016, n. 23417).

Nel caso di specie è pacifico che la Cassa di Risparmio ha totalmente omesso di fornire simili informazioni alla sua cliente, odierna ricorrente, in occasione dell’acquisto di obbligazioni argentine mediante il contratto stipulato in data 5.7.2001, per cui è causa. La violazione della normativa vigente risulta perciò evidentemente integrata.

La ricorrente ha criticato, inoltre, l’omissione della valutazione di adeguatezza dell’investimento da parte dell’intermediaria. In proposito può premettersi che, in astratto, la natura speculativa dei titoli mobiliari non si pone in contrasto con la valutazione di adeguatezza del loro acquisto. E’ il profilo speculativo dell’investitore che può indurre a ritenere adeguata un’operazione sul mercato mobiliare che pure presenta un elevato margine di rischio. Nel caso di specie non può però assumere un rilievo decisivo, in un simile giudizio, il fatto che l’odierna ricorrente avesse acquistato obbligazioni della stessa natura anni addietro (conf. Cass., sent. 16.6.2016, n. 12452), come ritenuto dal giudice di primo grado, corretto sul punto, per la verità, dal giudice dell’appello. Se ne dà cenno perchè nel suo controricorso la resistente ha insistentemente riproposto considerazioni in merito, qualificando come “rinnovo dell’investimento” l’acquisto delle obbligazioni argentine per cui è causa, e sostenendo che esaustive informazioni erano state fornite alla cliente in occasione del primo acquisto. Nel momento in cui l’acquisto mobiliare per cui è causa è stato effettuato, invero, la situazione era molto mutata. Le condizioni dello Stato argentino erano peggiorate ed anche il rating del titoli in questione, pacificamente, era già stato ridotto. Questa Corte ha, del resto, avuto occasione di evidenziare come “la circostanza che il cliente investa abitualmente in titoli finanziari, o abbia in precedenza acquistato altri titoli ad alto rischio, non è di per sè sufficiente a renderlo un investitore qualificato o professionale, a tal fine occorrendo non solo l’appartenenza ad una delle categorie previste dall’art. 31, comma 2, del Regolamento Consob o comunque il possesso di specifici requisiti di professionalità, ma anche la manifestazione della volontà di essere considerato tale”, Cass., sent. 10.8.2016, n. 16939.

Corretta appare anche la contestazione della parte ricorrente laddove osserva che la Corte d’Appello si è limitata a prendere in considerazione la percentuale d’incidenza dell’acquisto di obbligazioni argentine rispetto al valore complessivo dell’investimento mobiliare della cliente, ma ha valutato solo sommariamente l’incidenza dell’acquisto di un titolo a natura altamente rischiosa rispetto alla composizione del patrimonio mobiliare dell’investitrice, anche in considerazione delle scelte precedentemente operate, nonchè dell’esigenza di diversificare il proprio patrimonio mobiliare, con la conseguenza che l’acquisto di titoli mobiliari i quali presentano un profilo di rischio elevato può ritenersi adeguata, per un investitore non dedito alla speculazione, sol quando nel suo patrimonio non siano già presenti, in rilevante quantità, altri titoli mobiliari che presentano un alto rischio di investimento.

Merita ancora di essere segnalato che questa Corte ha già avuto modo di evidenziare come gli obblighi di informazione che gravano sull’intermediario mobiliare -non sono correlati all’eventualità della composizione di un portafoglio con titoli già caratterizzati da un livello di rischiosità, perchè ciò non basta a rendere il cliente annoverabile nella categoria degli operatori qualificati”, Cass., sent. 29.11.2016, n. 24293.

Si è pure già sottolineato che “nel giudizio di risarcimento del danno proposto da un risparmiatore, il giudice di merito, per assolvere l’intermediario finanziario dalla responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi informativi previsti dalla legge, non può limitarsi ad affermare che manca la prova della sua negligenza ovvero dell’inadempimento, ma deve accertare se sussista effettivamente la prova positiva della sua diligenza e dell’adempimento delle obbligazioni poste a suo carico e, in mancanza di tale prova, che è a carico dell’intermediario fornire (art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998), questi sarà tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore. Ne consegue che, in caso di operazione non adeguata, l’intermediario può darvi corso solo a seguito di un ordine impartito per iscritto dall’investitore, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”, Cass. sez. I, sent. 15.3.2016, n. 5089. Anche in relazione a questo profilo, pertanto, la violazione della normativa vigente risulta integrata dalla condotta dell’intermediario.

Tanto premesso, sembra ancora opportuno evidenziare che la valutazione di adeguatezza dell’operazione incide sull’obbligo dell’intermediario di segnalarne motivatamente l’inopportunità, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento Consob, nonchè sull’operatività del divieto, ad esso correlato, di procedere all’esecuzione dell’operazione senza raccogliere un ordine scritto o registrato da parte dell’investitore, ma non fa venir meno gli obblighi di informazione previsi all’art. 28 del medesimo Regolamento, con particolare riferimento a quello di fornire al cliente informazioni adeguate sulla natura dei titoli, sui rischi ad essi connessi, e sulle ulteriori implicazioni della specifica operazione proposta. Ne consegue che, se l’investitore non è professionale e le informazioni sono totalmente omesse, l’inadempimento dell’intermediario risulta già integrato e, ove possa ritenersi accertata la ricorrenza del nesso di causalità tra l’omissione dell’informazione ed il pregiudizio arrecato, il risarcimento del danno compete all’investitore, anche indipendentemente dalla valutazione di adeguatezza soggettiva dell’acquisto dei titoli mobiliari.

In ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra l’omissione delle informazioni doverose da parte dell’intermediario, e la produzione di un danno risarcibile al cliente, occorre innanzitutto osservare che il nesso eziologico tra l’inadempimento del debitore ed il danno lamentato dal creditore rappresenta un elemento costitutivo della responsabilità contrattuale, la cui verifica, al pari di quanto accade in tema di responsabilità aquiliana, si risolve in un apprezzamento di fatto, sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Cass., sent. 17.11.2016, n. 23417), e puntualmente censurato nella specie. Occorre quindi confermare che il giudizio sulla sussistenza del nesso di causalità appare comunque correlato, in controversie come quella in esame, con il riparto dell’onere di deduzione e probatorio, in considerazione del disposto di cui all’art. 23 Tuf. Questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che, in materia di contratti di intermediazione finanziaria, “l’investitore deve allegare l’inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell’intermediario, nonchè fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l’inadempimento, anche sulla base di presunzioni; l’intermediario, a sua volta, deve provare l’avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito “con la specifica diligenza richiesta”, Cass., sent. 17.2.2009, n. 3773. La prova del nesso di causalità tra l’inadempimento ed il danno grava quindi sull’investitore. Vertendosi in ipotesi di causalità omissiva, trova peraltro applicazione, nella valutazione sulla base di presunzioni, la regola del “più probabile che non”, collocando ipoteticamente in luogo della condotta omessa quella legalmente dovuta, “sì da accertare, secondo un giudizio necessariamente probabilistico condotto sulla prognosi postuma, se, (ove) adeguatamente informato, l’investitore avrebbe desistito dall’investimento rivelatosi poi pregiudizievole”, Cass., sent. 19.8.2016, n. 17194. La Corte d’Appello – non contestato che la ricorrente non è un investitore qualificato ed ha subito un pregiudizio patrimoniale, nonchè ritenuto accertato l’inadempimento all’obbligo informativo da parte dell’intermediario e l’omissione della valutazione e della comunicazione all’investitore dell’inadeguatezza dell’investimento, e pertanto la violazione della legislazione vigente – ha ritenuto che la ricorrente avesse mostrato una elevata propensione al rischio, anche perchè non aveva esitato a riacquistare le obbligazioni argentine, di cui si era resa acquirente già nel 1999, con la conseguenza di ritenere che, pur se adeguatamente informata, la B. avrebbe rinnovato l’acquisto di obbligazioni argentine anche nel 2001. Questa motivazione, però, si rivela solo apparente. Nella totale omissione delle informazioni che era obbligo della banca fornire, nonchè della valutazione e comunicazione della inadeguatezza dell’investimento, rese ancor più necessarie ed evidenti a seguito dell’intervenuto declassamento delle obbligazioni argentine, divenute titolo ad alto rischio, la Corte di merito in realtà non indica gli elementi probatori che permetterebbero di ritenere non integrata la sussistenza del nesso di causalità tra l’ inadempimento ed il danno, e giunge di fatto a negare lo stesso inadempimento della Banca, che pure la stessa Corte territoriale ha esplicitamente affermato. Diversamente, questa Corte ha già avuto occasione di evidenziare che ogni ragione di pericolosità di un investimento mobiliare deve essere segnalata da parte dell’intermediario, perchè anche un mero elemento sintomatico della rischiosità di un titolo mobiliare – nel caso di specie l’assenza di rating del titolo – “se adeguatamente comunicato e valorizzato” potrebbe “già da solo”, secondo parametri di normalità, porre il cliente “sull’avviso e, se non altro, suscitare in lui un forte dubbio in ordine alla sicura percorribilità dell’affare. E tanto basta alla sussistenza del nesso di causalità, da scrutinarsi secondo la regola del più probabile che non”, Cass., sent. 3.6.2016, n. 11466. La Suprema Corte, del resto, ha pure già sottolineato la insanabile contraddittorietà della decisione di merito che -pur dando atto dell’inottemperanza” dell’intermediario “all’obbligo di informare” i propri clienti “in ordine al carattere speculativo delle obbligazioni della Repubblica Argentina, l’ha poi ritenuta causalmente ininfluente”, Cass. sent. 17.11.2016, n. 23417, nella produzione del danno lamentato dai clienti, sul fondamento di una pretesa autonomia decisionale nelle scelte d’investimento da parte degli specifici investitori che invece, si ribadisce, può comportare una limitazione degli obblighi dell’intermediario, in relazione alle informazioni che deve fornire ed alle valutazioni di adeguatezza che deve compiere (e se del caso anche comunicare), soltanto in relazione agli investitori legalmente qualificati.

La sentenza impugnata va pertanto cassata nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno sofferto, e deve essere conseguentemente rinviata alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, che si atterrà nel decidere ai principi innanzi esposti, e provvederà anche al regolamento delle spese relative al presente grado del giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese processuali relative al presente grado del giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2017

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