Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13883 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2011, (ud. 17/02/2011, dep. 23/06/2011), n.13883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6187-2010 proposto da:

B.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G. BELLONI 88, presso lo studio dell’avvocato DAL BO

DANIELA, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

R.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MANCINELLI 65, presso lo studio dell’avvocato MOSCATI

ENRICO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CIPOLLONE GABRIELE, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2340/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

24.6.09, depositata il 30/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SPAGNA MUSSO Bruno;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARESTIA

Antonietta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Che R.A., con citazione in data 8.6.2000, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Rovigo l’avvocato B.M. per sentirlo condannare al pagamento di L. 204.391.778 per responsabilità professionale in relazione ad una controversia del lavoro;

che il Tribunale di Rovigo prima, con decisione n. 555/2004 e la Corte d’Appello di Venezia poi, con la decisione in esame n. 2340/2009 (depositata in data 30.12.2009) ritenevano fondata la domanda risarcitoria del R.;

che in particolare la Corte territoriale affermava che “è senz’ altro vero il principio di diritto secondo cui ai fini della responsabilità del professionista non è sufficiente un suo inadempimento, ma è necessario anche che da esso sua derivato un danno. Non è però condivisibile l’assunto dell’appellante che il danno sarebbe escluso dalla sentenza del Pretore di Lendinara di rigetto della domanda proposta dal R. contro la ditta Renelle.

Invero tale rigetto è stato dichiarato solo perchè era maturata la prescrizione annuale e proprio la maturazione di tale causa estintiva del diritto è imputata al professionista, per non aver tempestivamente notificato il ricorso avanti il Pretore di Padova.

Ovviamente non è detto che, a prescindere della prescrizione, sussistesse effettivamente un credito del R. nei confronti della ditta Renelle. Al riguardo va però osservato che la sentenza impugnata è non definitiva, limitandosi ad dichiarare in astratto la responsabilità dell’avv. B., riservando alla sentenza definitiva l’accertamento di un effettivo danno e la relativa quantificazione”;

che ricorre per cassazione il B. con quattro motivi con i quali rispettivamente si deduce difetto di motivazione in relazione a circostanze processuali varie, inesistenza del mandato, esistenza di un precedente giudicato e inesistenza di “giudizio prognostico”;

che resiste con controricorso il R.;

che è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c., con cui il Relatore chiede il rigetto del ricorso, affermando che “con le prime due censure si tende a un riesame non consentito, nella presente sede di legittimità, di elementi e circostanze probatorie, tra cui l’esistenza del credito in questione e l’esistenza del mandato professionale, mentre privi del requisito di autosufficienza sono gli ultimi due motivi in quanto, rispettivamente, non è dato comprendere i presupposti del dedotto passaggio in giudicato mentre connotato di assoluta genericità è il dedotto giudizio prognostico del Pretore di Lendinara”;

che il Collegio rileva, a integrazione di quanto affermato nella suddetta relazione, che “la proposta querela di falso (di cui alla pag. 3 del ricorso) è inammissibile, in quanto, come statuito da questa Corte (tra le altre, Cass. n. 986/2009), detta querela di falso è proponibile in via incidentale nel giudizio di cassazione, dando luogo alla sua sospensione, solo quando riguardi atti dello stesso procedimento di cassazione (il ricorso, il controricorso e l’atto-sentenza) o i documenti di cui è ammesso, nel suddetto procedimento, il deposito ai sensi dell’art. 372 c.p.c., e non anche in riferimento, come nel caso di specie, ed atti del procedimento che si è svolto dinanzi al giudice del merito e la cui falsità vuole essere addotta per contestare il vizio di violazione di norme sul procedimento in cui sia incorso il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (con la conseguenza che, ove si adduca la falsità degli atti del procedimento di merito, la querela di falso va proposta in via principale ed è nella impugnazione per revocazione, ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 2, il mezzo per rescindere la sentenza che, poi, possa essere riconosciuta aver pronunciato su prove dichiarate false);

che, inoltre, quanto al “merito” del ricorso il Collegio condivide le osservazioni del Consigliere relatore;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 3200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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